UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Corte Cassazione e infortunio in itinere in biclicletta

18/04/2016



A breve distanza di tempo dalla circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016 - “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede”, la Corte di Cassazione interviene proprio sulla legittimità dell’utilizzo della bicicletta per la valutazione di un infortunio in itinere, sancendo alcuni principi.

Si tratta della recente sentenza del 13 aprile 2016, n. 7313, con la quale si afferma che la legittimità dell’uso della bicicletta va valutata non soltanto in relazione al criterio della distanza abitazione-lavoro, mentre va individuata in relazione ad un criterio che tenga conto di vari standard comportamentali esistenti.

Tra questi, la tendenza a favorire l'utilizzo della bicicletta, come emerge dalla recente legge del 28.12.2015 n. 221 (c.d. collegato ambientale) che, integrando la disciplina dell'infortunio in itinere di cui al T.U. 1124/65, stabilisce che l’uso del velocipede, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato, e dunque – come precisa la Cassazione – sempre assicurato come lo è l'andare al lavoro a piedi o con il mezzo pubblico.

In sostanza la distanza, tanto più quando venga in considerazione l'utilizzo di questo mezzo, non può essere ritenuto in assoluto un criterio selettivo da solo sufficiente ad individuare la necessità dell'uso del mezzo privato, anche perché in mancanza di indicazioni contenute nella norma non se ne potrebbe fissare una in grado di separare con certezza i casi tutelati da quelli esclusi dalla tutela.

Altro principio espresso nella sentenza è quello relativo all’applicabilità della nuova norma che, pur essendo entrata in vigore in epoca successiva al fatto esaminato dalla S.C., e tuttavia, proprio perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità, non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa.

Lo stesso Inail, con la citata circolare n. 14, aveva chiarito che tali disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.




Argomenti correlati

Inail: linee guida per "infortunio in itinere" in bicicletta (01/04/2016 Italuil.it)

Infortunio "in itinere" in bicicletta e sua indennizzabilità (01/02/2016 Italuil.it)