
Lav.domestico: sospensione obbligo contributivo on line
L’Inps, con messaggio n. 1643 del 14 aprile 2016, comunica che, nell’ambito dei servizi che mette a disposizione del datore di lavoro domestico, è stato realizzato un nuovo servizio on line per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo, per uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta per una delle seguenti cause di sospensione:
- congedo per maternità
- aspettativa per motivi personali
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Sottolinea l’Istituto che è possibile comunicare la sospensione per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento, per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo.
La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.
Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.