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Gestione separata: adozioni e automaticità prestazioni

01/03/2016


Adozioni e affidamenti

L’Inps con la circolare n. 42/2016 fornisce le prime istruzioni riguardo le novità introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in materia di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 80, all’art. 13, a modifica dell’art. 64 del T.U. maternità/paternità, prevede che in caso di adozione nazionale o internazionale il diritto al congedo e relativa indennità spetta per i cinque mesi successivi (anziché 3 mesi) all’ingresso in famiglia del minore, in analogia a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 257/2012.
L’indennità spetta alle condizioni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2002, purché il bambino non abbia superato i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento nazionale, oppure i 18 anni di età in caso di adozione/affidamento internazionale, contrariamente a quanto previsto dall’art. 26 del T.U. (senza limiti di età e fino al raggiungimento della maggiore età). Questa disposizione, che conferma i limiti di età, sulla quale avevamo espresso le nostre perplessità e osservazioni, sarà a breve corretta in quanto – come afferma l’Istituto - è di imminente pubblicazione un nuovo decreto ministeriale di modifica delle condizioni di accesso alla tutela della maternità in caso di adozione e affidamento.
Le misure previste, che interessano la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e non iscritti ad altre forme obbligatorie, sia parasubordinati che liberi professionisti, introdotte in via sperimentale per l’anno 2015 trovano applicazione anche per gli anni successivi.

Automaticità delle prestazioni
Questo importante principio, valido per il lavoro dipendente, è stato esteso anche a tale categoria di lavoro sempre dal D.Lgs. n. 80/2015, ma solo per l’indennità di maternità.
Pertanto le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità o di paternità (quando prevista) anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
La norma – spiega l’Inps - invece, non si applica ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che può essere corrisposta solo a condizione che nei 12 mesi antecedenti al congedo di maternità risultino almeno 3 mesi di contribuzione effettiva.
Inoltre non sono interessati all’automaticità delle prestazioni i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa, in quanto sono loro stessi tenuti al pagamento della contribuzione.
Infine l’Inps riporta a titolo esemplificativo una serie di casistiche per le quali, in mancanza di contribuzione “effettiva”, è possibile indennizzare i congedi in base a quella “dovuta”. In particolare, per il 2015, sono indennizzabili i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25 giugno 2015 (entrata in vigore della norma); sono, inoltre, interamente indennizzabili i periodi di congedo “a cavaliere”, ossia in corso di fruizione alla predetta data, anche per la parte di congedo anteriore alla data della riforma; ma non quelli che si sono conclusi prima del 25 giugno 2015.