
Cassazione: malattia del lavoratore e altra attivitą
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016, sancisce la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, assente per malattia, aveva lavorato costantemente presso terzi.
La sentenza ribadisce ancora una volta il principio che il lavoratore deve dimostrare che l’attività lavorativa svolta in favore di altri sia compatibile con la patologia di cui è affetto, che ha determinato l’assenza dal proprio lavoro, e che non comprometta il recupero delle energie fisiche e psichiche.
Il caso di specie riguarda il dipendente di un’Associazione che era stato licenziato per avere svolto durante la malattia attività presso il bar della moglie. Il lavoratore sosteneva di essere affetto da uno stato patologico tale (sindrome ansioso depressiva) da consentirgli di uscire di casa e di recarsi al bar, e che non vi era prova che avesse svolto attività lavorativa a favore della coniuge.
Di parere opposto la Cassazione per la quale nel giudizio di merito era emersa la prova dello svolgimento, costante e non episodico, del lavoro presso l’esercizio commerciale della moglie. La Corte evidenzia che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare la compatibilità del lavoro prestato presso terzi con l’infermità denunciata e con il recupero delle proprie energie lavorative (onere probatorio rimasto nella specie non assolto).