
Infortunio "in itinere" in bicicletta e sua indennizzabilità
La legge n. 221/2015, concernente "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (G.U. n.13/2016), in vigore dal 2 febbraio 2016, contiene tra le varie disposizioni una che interessa in particolare la nostra attività di patronato: l’infortunio in itinere verificatosi in bicicletta e la sua indennizzabilità.
L’art. 5, “Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile”, della legge stanzia la quota di 35 milioni di euro destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per finanziare progetti riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, limitando il traffico e l’inquinamento.
Ai commi 4 e 5 - e questa è la disposizione che ci riguarda ai fini della tutela nei casi di “infortunio in itinere” - si prevede (ad integrazione della disciplina di cui al DPR n. 1124/65) che l’uso della bicicletta deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi “sempre necessitato”.
In sostanza l’infortunio verificatosi durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, se avvenuto in bicicletta, è indennizzabile dall’Inail, proprio perché il suo uso è ritenuto “sempre necessitato”.
Considerata questa disposizione certamente innovativa, restiamo in attesa delle opportune indicazioni Inail.
Si ricorda che l’infortunio in itinere è stato regolamentato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, secondo il quale è riconosciuto anche se viene utilizzato un mezzo di trasporto privato, purché “necessitato”, durante il normale tragitto casa-lavoro o da diversi luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, e, qualora non sia presente il servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’infortunio in itinere non è ricompreso nell’assicurazione in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate (per legge si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ecc.).
Sulla definizione di “necessitato” e “necessitate” ci si avvale in ogni caso dell’orientamento giurisprudenziale ed in particolare del “criterio della “ragionevolezza” attraverso il quale vengono salvaguardate le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro. A riguardo l’Inail, con circolare n. 62/2014, precisava che avrebbe valutato ammissibile ai fini della tutela assicurativa l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
Questa la disciplina attualmente in vigore che dal 2 febbraio dovrà tenere conto di quanto disposto dalla legge n. 221/2015.