
Sentenza Cedu. Risarcimento danni trasfusioni
La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza di gennaio 2016, interviene nuovamente sull’annoso problema del sangue infetto, condannando lo Stato italiano a risarcire centinaia di cittadini infettati da vari virus (HIV, epatite B e C) attraverso trasfusioni per trattamenti curativi o interventi chirurgici, per risarcimenti di circa 20 milioni di euro.
I ricorrenti alla Corte di Strasburgo, sia le persone danneggiate sia gli eredi di quelle decedute, titolari di un diritto di indennizzo previsto dalla legge 210/1992, lamentavano la lunghezza del procedimento di indennizzo o la conciliazione amichevole dei loro casi, nonché la ritardata esecuzione di alcune sentenze di condanna al risarcimento dei danni.
Con questa sentenza la Corte europea ritiene che la legislazione italiana è sufficiente, ma che i procedimenti per ottenere il risarcimento dei danni hanno avuto tempi troppo lunghi che comportano la condanna dello Stato per danni morali, in quanto sono stati violati alcuni diritti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell’articolo 2 sul diritto alla vita e del diritto ad un risarcimento in tempi ragionevoli.
D’altra parte, sempre secondo la Corte, la procedura di “equa riparazione” (art. 27 bis della legge n. 114/2014), ai fini della soluzione transattiva per una composizione bonaria del contenzioso dei casi, costituisce un rimedio interno idoneo a sanare i ritardi lamentati. Infine, qualifica come “non eccessivamente lungo” il termine previsto per la conclusione dell’equa riparazione ovvero il 31 dicembre 2017.
In relazione alla decisione della Cedu il Ministero della salute, in una nota del 14 gennaio, precisa che la Corte, pur avendo riconosciuto per tutti quei casi risalenti agli anni ’90 la violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo relativamente al diritto ad un equo processo ed ad un ricorso effettivo, ha affermato che la procedura di cui all’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 …che riconosce ai soggetti danneggiati, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro determinata nella misura di euro 100.000, costituisce un rimedio interno, del tutto compatibile con le previsioni della Convenzione e in grado di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti danneggiati.