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Corte Giustizia Europea e licenziamento discriminatorio

14/01/2016


La Corte Europea di Giustizia con sentenza del 17 dicembre 2015 (C- 407/14) ha affermato che affinché il danno subito a causa di una discriminazione fondata sul sesso, sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato, gli Stati membri, che optano per la forma pecuniaria, devono introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni che prevedano alla persona lesa un risarcimento che copra integralmente il danno subito.

Questa è l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’articolo 18 della direttiva 2006/54.del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

La controversia riguarda il licenziamento di una dipendente di un istituto penitenziario a Cordoba (Spagna), vertente sulla liquidazione di “danni punitivi” alla lavoratrice a seguito del suo licenziamento costitutivo di una discriminazione fondata sul sesso.

Il giudice di Cordoba dava ragione alla lavoratrice ipotizzando però un danno limitato e chiede pertanto ai giudici europei se, in applicazione dell’articolo 18 della direttiva 2006/54, debba essere concesso un risarcimento superiore rispetto a quello del danno subito, sotto forma di “danni punitivi” (non previsti nell’ordinamento spagnolo), in modo che serva come esempio per altri datori di lavoro.

La Corte Europea di Giustizia , dopo aver esaminato l’evoluzione della direttiva 2006/54, evidenzia che, sebbene sia permesso ma non imposto agli Stati membri di adottare provvedimenti che prevedano il versamento di danni punitivi per licenziamenti discriminatori, questi devono prevedere nei propri ordinamenti nazionali un risarcimento che copra integralmente alla persona lesa il danno subito, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva e efficace ed avere nei confronti del datore di lavoro un effetto dissuasivo reale.