
Convalida dimissioni: nuova modulistica
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 22350 del 18 dicembre 2015, comunica alle proprie Direzioni Territoriali del Lavoro di aver apportato, d’intesa con la Consigliera Nazionale di Parità, alcune modifiche alla modulistica precedentemente in uso, al fine di verificare la genuinità delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
In particolare nella nuova modulistica, che deve essere adottata a partire dal 2016 per l’effettuazione del monitoraggio delle convalide, sono state aggiunte due voci circa l’avvenuta richiesta di istituti normativi e contrattuali a sostegno della genitorialità e il conseguente effettivo godimento degli stessi:
* la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32, D.L.vo n. 151/2001);
* il diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, in luogo del congedo parentale (art. 8, comma 7, D.L.vo .n 81/2015). In sostanza i genitori devono conoscere quali sono le soluzioni alternative e i loro diritti.
Sono state anche apportate alcune modifiche con riferimento all’elenco delle motivazioni che potrebbero determinare le dimissioni/risoluzioni consensuali: organizzazione e condizioni di lavoro particolarmente gravose e/o difficilmente conciliabili con le esigenze di cura della prole; mutamento della sede di lavoro e delle mansioni, ovvero il mutamento delle condizioni di lavoro a seguito di trasferimento d’azienda.
Si ricorda che l’art. 55 del D.Lgs. n. 151/01 (tutela maternità/paternità) e successive integrazioni prevede l’obbligo della convalida nel caso di “dimissioni” o di “risoluzione consensuale del rapporto” presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei genitori nel c.d.“periodo protetto” (entro il terzo anno di vita del bambino o terzo anno di ingresso in famiglia per adozioni nazionali e internazionali o affidamento). A detta convalida, da parte delle competenti DTL, è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Si ricorda che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria– disposte nell’ipotesi di licenziamento, solo quando abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.