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LAVORO ITALIANO NEL MONDO
PERIODICO TELEMATICO BIMESTRALE
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 81/2014
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45
00185 Roma
stampa@pec.italuil.it

Anno IV Numero 1 gennaio - febbraio 2017 Archivio

 

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Antonio Passaro


Per Lavoro Italiano nel Mondo inizia un nuovo corso. L'assistenza ai nostri connazionali all'estero è un punto qualificante dell'attività del nostro Patronato. La fiducia accordata da quei lavoratori ha rafforzato l'azione dell'Ital che ha consolidato così le proprie sedi e il proprio impegno puntando tutto sulla professionalità e la disponibilità dei propri operatori. A parlare sono i fatti e le cifre, noti e documentati, e non lo spirito di parte. Questa attività, tuttavia, ha bisogno di sostegni, anche i più semplici, e di incoraggiamenti. Anche una rivista, dunque, può essere uno strumento su cui far leva, a supporto sia di chi opera sia di chi chiede tutela. In questo quadro, si colloca il progetto di rilancio di LIM, un piccolo tassello di quel rinnovamento che, in questi ultimi mesi, ha interessato la UIL e, con essa, tutte le strutture di servizio.
Mi è stata assegnata la direzione di questo foglio: ne sono orgoglioso. Mi prefiggo l'obiettivo, con l'aiuto di chi ha già dato sostanza e contenuto a queste pagine, di dare costante continuità al progetto editoriale: LIM deve essere un appuntamento bimestrale fisso e uno spazio di servizio, riflessione e approfondimento.
Ringrazio il Direttore generale dell'Ital, Maria Candida Imburgia, e il Presidente, Giovanni Torluccio, che mi hanno voluto onorare della loro fiducia. Spero di non deluderli.
Ad Alberto Sera, che mi ha passato il testimone, va il ringraziamento dovuto e sentito a chi ha compiuto il precedente percorso. Siamo pronti per proseguire il cammino.




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>>>leggi Lavoro Italiano nel Mondo | numero 1 | gennaio - febbraio 2017



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Contributo aggiuntivo per il rilascio dei titoli di soggiorno


Lo scorso 26 ottobre il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR del Lazio del 24 maggio 2016 di annullare il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2011 con il quale veniva previsto il pagamento da parte dei cittadini stranieri di un contributo aggiuntivo, da 80 a 200 euro, per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno. Pertanto i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non sono più tenuti al pagamento di tale contributo, fermo restando l’obbligo del versamento di €
30,46 per il Permesso di Soggiorno Elettronico.
Le eventuali richieste di rimborso saranno possibili solamente dopo l’emanazione di un apposito Decreto, richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato, da parte delle Amministrazioni competenti, con cui verranno rideterminati gli importi del contributo aggiuntivo e verrà resa conforme la loro riparametrazione al giudicato amministrativo.
L’Ital, in accordo con la UIL Confederale, sta valutando le modalità e le procedure da attivare per la richiesta di risarcimento danni da parte dei cittadini stranieri assistiti che hanno versato negli anni un contributo aggiuntivo non dovuto.

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IN GIRO PER L'EUROPA CONSERVANDO LA PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE


Il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato Ue e che ha il diritto alla prestazione di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, se intende recarsi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione, può continuare a beneficiare della prestazione ma deve rispettare alcune condizioni.
Il beneficiario della disoccupazione ASPI/miniASPI/NASPI che si reca in un altro Stato UE può conservare il diritto alle prestazioni per un massimo di 3 mesi ma prima di recarsi nell’altro Stato deve comunicare al Centro per l’impiego la data dalla quale non è più a disposizione, cioè la data in cui lascia l’Italia e deve chiedere all’Inps territorialmente competente il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alla prestazione e il documento portatile U1, che attesta i periodi di assicurazione.
La persona disoccupata una volta arrivata nello Stato estero, entro 7 giorni deve recarsi presso gli uffici del lavoro dello Stato membro e deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presentando all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
Se non si rispettano tali obblighi, viene meno il diritto ad esportare la prestazione di disoccupazione.

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COME RISCATTARE I PERIODI DI LAVORO SVOLTI ALL'ESTERO?


Chiunque abbia lavorato in Paesi extra-comunitari non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, ha la possibilità di riscattare tali periodi, dopo il pagamento di un onere di riscatto.
E’ anche possibile il riscatto di periodi di lavoro prestato in Paesi convenzionati quando questi risultino scoperti di contribuzione.
Questi contributi saranno utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.
La domanda di riscatto per i periodi di lavoro svolto all’estero può essere presentata dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero aveva la cittadinanza straniera.
La richiesta può essere presentata anche se il richiedente non è mai stato assicurato all’Inps.

 

 

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IL PROSPETTO DI PENSIONE INPS: MODELLO OBIS/M


All’inizio di ogni anno l’Inps mette a disposizione del pensionato il modello Obis/M, cioè il certificato di pensione dove sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la Sede Inps di competenza, la categoria, il numero di certificato, l’importo di pensione lorda e netta, l’importo della tredicesima mensilità; le trattenute IRPEF, le detrazioni d’imposta applicate, le quote associative.
È possibile ottenere tale prospetto collegandosi al portale dell’Inps e accedendo a un’apposita procedura telematica predisposta dall’Istituto.
Chiunque fosse interessato a consultare il proprio prospetto di pensione annuale, potrà rivolgersi a uno dei nostri uffici ITAL UIL abilitati a rilasciare gratuitamente il modello Obis/M.

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PENSIONATI ITALIANI CHE SI TRASFERISCONO ALL'ESTERO: COME DETASSARE LA PENSIONE ITALIANA?


Sono molti i pensionati italiani che percepiscono una pensione Inps o ex Inpdap che decidono di trasferirsi all’estero per pagare tasse più basse che in Italia.
Molti non sanno che una volta trasferiti all’estero, potranno continuare a percepire la pensione italiana al lordo, senza dover pagare le pesanti tasse che vengono applicate in Italia.
Infatti l’Italia ha stipulato delle Convenzioni con molti Paesi per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
Ciò significa che il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’Inps l’applicazione di tale Convenzione, al fine di ottenere la detassazione della pensione italiana con tassazione solo nel Paese di residenza. Pertanto il pensionato dovrà presentare una domanda all’Inps su apposito modulo predisposto.
Il pensionato potrà chiedere anche il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, in tal caso bisognerà presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate di Pescara.
Per i titolari di pensioni ex Inpdap, nella maggior parte dei casi, è richiesto anche il requisito della nazionalità per ottenere la tassazione nel nuovo Paese di residenza, perché tali pensioni conservano la loro natura pubblica.

 

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PENSIONATI ALL'ESTERO. QUALI PENSIONI NON POSSONO ESSERE ESPORTATE?


Molti pensionati italiani che intendono trasferirsi all’estero, non sempre sono a conoscenza che i Regolamenti Comunitari prevedono l’inesportabilità di alcune prestazioni negli altri Stati dell’Unione Europea.
Ecco un breve riepilogo delle prestazioni che non si possono esportare nell’ambito dei Paesi della Unione Europea:

  • Pensione sociale e assegno sociale;
  • Pensioni, assegni e indennità ai mutilati, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli invalidi civili;
  • Integrazione della pensione minima e dell’assegno di invalidità;
  • Maggiorazione sociale.

Il trasferimento all’estero dei pensionati che ricevono una di tali prestazioni, comporta la perdita del diritto alla stessa.
 

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NUOVE REGOLE PER LA PENSIONE INGLESE DAL 6 APRILE 2016


Le novità riguardano gli uomini nati dal 6 aprile 1951 in poi, e le donne nate dal 6 aprile 1953 in poi.
L’ammontare della nuova pensione statale sarà di 155.65 sterline a settimana, pari circa a Euro 200, se la contribuzione è di 35 anni; nel caso in cui gli anni contributivi fossero inferiori, l’importo posto in pagamento verrà ovviamente ridotto.
Il requisito minimo di contribuzione richiesto per poter fare domanda di pensione rimane di 10 anni.
La pensione statale continuerà ad essere indicizzata annualmente nel mese di aprile per tutti i pensionati residenti nel Regno Unito o in Paesi che hanno con la Gran Bretagna accordi di sicurezza sociale che includono tale indicizzazione. I pensionati che fossero residenti al di fuori del Regno Unito, in Paesi con i quali non fossero presenti tali accordi, continueranno a percepire la pensione con lo stesso importo in vigore alla data in cui hanno lasciato il Regno Unito o, se posteriore, alla data in cui hanno presentato domanda di pensione.
 

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