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gennaio - febbraio 2017 Numero 1 Anno IV

 

IN GIRO PER L'EUROPA CONSERVANDO LA PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato Ue e che ha il diritto alla prestazione di disoccupazione secondo la legislazione di tale Stato, se intende recarsi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione, può continuare a beneficiare della prestazione ma deve rispettare alcune condizioni.
Il beneficiario della disoccupazione ASPI/miniASPI/NASPI che si reca in un altro Stato UE può conservare il diritto alle prestazioni per un massimo di 3 mesi ma prima di recarsi nell’altro Stato deve comunicare al Centro per l’impiego la data dalla quale non è più a disposizione, cioè la data in cui lascia l’Italia e deve chiedere all’Inps territorialmente competente il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alla prestazione e il documento portatile U1, che attesta i periodi di assicurazione.
La persona disoccupata una volta arrivata nello Stato estero, entro 7 giorni deve recarsi presso gli uffici del lavoro dello Stato membro e deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presentando all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.
Se non si rispettano tali obblighi, viene meno il diritto ad esportare la prestazione di disoccupazione.