TFS e TFR dei dipendenti pubblici

TFS e TFS dipendenti pubblici: che cosa sono e come funzionano

Il TFR e il TFS sono rispettivamente il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio. Vediamo di seguito a chi spetta e quali sono le modalità per ottenerli  

Cosa si intende per TFS e TFR e a chi spettano

Per trattamento di fine servizio si intende l’indennità erogata, alla cessazione del servizio, ai dipendenti pubblici assunti prima della data del 1° gennaio 2001.  Agli assunti successivamente è riconosciuto, invece, il TFR.  

In particolare, viene erogato ai dipendenti:  

  • dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, dell’Università e del Comparto Sicurezza e Pubblico Soccorso è erogata l’indennità di buonuscita (IBU); 
  • degli Enti locali e della Sanità è erogata l’indennità premio di servizio (IPS); 
  • degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio è erogata l’indennità di anzianità (IA). 

Modalità di calcolo di TFS e TFR

Indennità di buonuscita (IBU):  

  • 1/12 dell’80% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio; 

Indennità di fine servizio (IPS):  

  • 1/15 dell’80% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio; 

Indennità di anzianità (IA):  

  • 1/12 del 100% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio; 
  • Tfr: accantonamento del 6,19% della retribuzione utile da calcolarsi sul 10% delle voci stipendiali. Importo annualmente rivalutato.  

Tempi di liquidazione del TFS/TFR

Per le cessazioni dal servizio per inabilità o decesso:  

  • 15 giorni + 90 giorni. 

Per le cessazioni per limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima consentita di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione:  

  • 12 mesi + 90 giorni.

Per i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027, questo termine viene ridotto da 12 a 9 mesi. 

Per le cessazioni avvenute per scadenza dei contratti a termine:  

  • 12 mesi + 90 giorni.

Per le cessazioni per dimissioni volontarie:  

  • 24 mesi + 90 giorni.

NOTA BENE 

In caso di accesso alla pensione anticipata quota 100/102/103, i termini per l’erogazione decorrono dalla data di maturazione del diritto teorico più favorevole (pensione anticipata oppure pensione vecchiaia) e non da quella della cessazione dal servizio.  

In caso di pensione anticipata in cumulo, i tempi di liquidazione decorrono dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. 

Modalità di pagamento del TFS/TFR

Le modalità di erogazione del TFS/TFR variano in base all’importo complessivo della prestazione. 

Importo fino a 50.000€. 

Il TFS/TFR è corrisposto in un’unica soluzione, secondo le tempistiche previste in relazione alla causa di cessazione dal servizio.  

Importo superiore a 50.000€ e fino a 100.000€.

Il pagamento avviene in due rate:  

  • una prima rata fino a 50.000€;  
  • una seconda rata, pari all’importo residuo, erogata dopo 12 mesi dalla prima.  

Importo superiore a 100.000€. 

Il pagamento avviene in tre rate:  

  • una prima rata fino a 50.000€;  
  • una seconda rata fino a 50.000€, erogata dopo 12 mesi dalla prima;  
  • una terza e ultima rata, pari all’importo residuo, corrisposta dopo 12 mesi dalla seconda. 

Anticipo TFS/TFR agevolato e ordinario

L’art. 23, comma 2, D.L. n. 4/2019 ha stabilito che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente erogatore del TFS/TFR, i pensionati possono presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro, richiesta di finanziamento di una somma corrispondente a quanto maturato, nella misura massima di 45.000€. 

In alternativa all’anticipo agevolato è possibile chiedere l’anticipo, c.d. ordinario, di tutto o di parte del TFS/TFR maturato, alle condizioni stabilite da ciascuna banca o intermediario finanziario. 

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