Forme di pensionamento

TABELLA DEI CONTENUTI

Tipologie di pensionamento nel 2026

Forme di pensionamento nel 2026

Il sistema pensionistico italiano si articola in diverse gestioni, ognuna con caratteristiche e regole specifiche. I diversi criteri di calcolo della pensione (sistema contributivo, retributivo o misto) offrono ai lavoratori prospettive differenti per conseguire la futura pensione.

Come puoi andare in pensione?

I principali canali per accedere al pensionamento sono:  

  • la pensione di vecchiaia; 
  • la pensione anticipata; 
  • la pensione anticipata contributiva a 64 anni; 
  • le pensioni anticipate in Quota (100/102/103); 
  • la pensione Opzione donna; 
  • la pensione anticipata precoci.

Il pensionato, una volta ottenuta la propria pensione, se ricorrono le condizioni, può richiedere:

  • la pensione supplementare, una prestazione aggiuntiva alla pensione principale. Si richiede quando il pensionato ha versato contributi in una gestione diversa da quella che ha dato origine alla pensione principale;
  • il supplemento di pensione, nel caso di ulteriore contribuzione versata nella stessa gestione che liquida la pensione già in pagamento.

Forme di pensionamento per lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.

Al raggiungimento dei requisiti previsti, a domanda, vengono erogate le seguenti prestazioni pensionistiche. 

Pensione di vecchiaia

Per i lavoratori con contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue raggiunti i seguenti requisiti: 

  • 67 anni di età; 
  • anzianità contributiva minima di 20 anni. 

Hai il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996? 

Hai diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi (67 anni di età e 20 anni contributi) di coloro che hanno una contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995. Tuttavia, l’importo della tua pensione non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal requisito dell’importo minimo se il lavoratore ha 71 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

Da quando decorre la tua pensione di vecchiaia?

Per il lavoratore dipendente o autonomo (iscritto alle gestioni speciali dell’AGO o alla gestione separata INPS):  

  • la pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto. In alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; 

Per il lavoratore dipendente pubblico:  

  • la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello di maturazione del diritto. Per gli iscritti all’AGO si applicano, in materia di decorrenze, le stesse regole previste per il lavoratore dipendente; 

Per il lavoratore dipendente pubblico a tempo indeterminato del comparto Scuola e AFAM:  

  • la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione. 

NOTA BENE  

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. 

Pensione anticipata

La pensione anticipata consente ai lavoratori di ottenere l’assegno pensionistico prima rispetto alla pensione di vecchiaia. 

Quali sono i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata?

Per le donne:  

  • è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica. 

Per gli uomini:  

  • la pensione anticipata si consegue raggiunti 42 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.

Quali sono le finestre per la decorrenza della pensione anticipata?

La pensione anticipata ordinaria decorre trascorsi 3 mesi (c.d. finestra) dalla maturazione del requisito contributivo.  

Per il lavoratore dipendente o autonomo (iscritto all’AGO, alle gestioni speciali degli autonomi o alla gestione separata):  

  • la pensione anticipata ordinaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo, trascorsi i 3 mesi di finestra. 

Per il lavoratore pubblico:  

  • la pensione anticipata ordinaria decorre dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo, trascorsi i 3 mesi di finestra. Per gli iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) si applicano, in materia di decorrenze le stesse regole previste per il lavoratore dipendente. 

Per il personale a tempo indeterminato del comparto Scuola e AFAM:  

  • la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti contributivi per il diritto a pensione.

Come cambieranno le finestre per gli iscritti alle Casse previdenziali dei dipendenti pubblici?

Con riferimento al solo personale la cui è pensione è liquidata a carico dell’ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la finestra mobile è stata allungata nelle seguenti misure:

  • 4 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2025; 
  • 5 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2026; 
  • 7 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2027; 
  • 9 mesi per chi matura i requisiti contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2028. 

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.  

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale.  

Pensione Opzione donna

Il regime sperimentale donna (c.d. Opzione Donna) è una misura sperimentale introdotta per la prima volta oltre vent’anni fa dalla Legge n. 243/2004.  

Il provvedimento prevedeva la possibilità, per le donne, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli ordinari.  

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo. 

Nel tempo, la misura è stata più volte prorogata e modificata da diverse leggi di bilancio, cambiando sia i requisiti sia le condizioni di accesso.  

Nel corso degli anni, questa forma di accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici è stato oggetto di diverse proroghe e modifiche legislative.  

La misura è stata cancellata con la Legge di Bilancio 2026.

Chi può beneficiare oggi di Opzione donna?

Sono destinatarie della pensione Opzione donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato i seguenti requisiti: 

  • requisito anagrafico: 61 anni di età. Ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due; 
  • requisito contributivo: 35 anni.

Quali sono le condizioni di accesso?

Per fruire dell’Opzione donna, oltre a soddisfare requisiti anagrafici e contributivi, è necessario che le lavoratrici si trovino in una delle seguenti condizioni: 

  • assistere, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.  Ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;  
  • invalidità pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invalidità civile; 
  • essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per loro, il requisito anagrafico è 59 anni di età a prescindere dal numero dei figli. 

Da quando decorre la pensione? 

La pensione decorre a partire da: 

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti; 
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome. 

La pensione può essere conseguita anche dopo la prima decorrenza utile, fermo restando: 

  • requisiti di età e contributi maturati entro il 31 dicembre 2024;
  • sussistenza delle condizioni di accesso vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

NOTA BENE 

Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa mantengono la possibilità di accesso al trattamento pensionistico con le vecchie regole.

Pensione anticipata Quota 100

La pensione anticipata Quota 100 è una tipologia sperimentale di pensione anticipata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2019, dalla Legge di bilancio 2019.  

È valida per coloro che nel triennio 2019-2021 hanno maturato: 

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni; 
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.  

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali. 

La liquidazione del trattamento pensionistico avviene decorsi 3 o 6 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, a seconda se l’ultima attività prestata è avvenuta nel settore privato o nel comparto pubblico (rilevanza della natura giuridica del rapporto di lavoro).   

Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre. 

 

Quota 100: i destinatari

Possono accedere alla pensione Quota 100: 

  • gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS; 
  • gli iscritti alla gestione separata INPS. 

Quota 100: gli esclusi

Non possono ottenere la pensione anticipata Quota 100:

  • Personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico; 
  • Iscritti all’INPGI; 
  • Iscritti al Fondo Clero; 
  • Iscritti alle Casse libero professionali. 

Quota 100: divieto di cumulo con i redditi da lavoro

L’accesso a pensione con Quota 100 comporta l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui. 

Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.  

 

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali. 

Pensione anticipata Quota 102

La Legge di bilancio 2022 ha introdotto la pensione anticipata Quota 102.   

Rispetto alla pensione “Quota 100”, per accedere alla pensione Quota 102 è richiesta: 

  • un’età anagrafica minima di almeno 64 anni; 
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni. 

 

I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali.   

 

La liquidazione del trattamento pensionistico avviene decorsi 3 o 6 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, a seconda se l’ultima attività prestata è avvenuta nel settore privato o nel comparto pubblico (rilevanza della natura giuridica del rapporto di lavoro).   

Fanno eccezione i dipendenti pubblici del comparto Scuola e dell’AFAMper i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre.

Quota 102: i destinatari

Possono accedere alla pensione Quota 102: 

  • gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS; 
  • gli iscritti alla gestione separata INPS; 
  • i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Quota 102: gli esclusi

Non possono ottenere la pensione anticipata Quota 102: 

  • Personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico; 
  • Iscritti al Fondo Clero; 
  • Iscritti alle Casse libero professionali. 

Quota 102: divieto di cumulo con i redditi da lavoro

L’accesso a pensione con Quota 102 comporta l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui. 

 

Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.  

 

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali. 

Pensione anticipata flessibile Quota 103

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2023 la pensione anticipata flessibile, nota come pensione anticipata Quota 103.

Tale prestazione si consegue con:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni, da perfezionare entro il 31 dicembre 2023; 
  • un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, da perfezionare entro il 31 dicembre 2023. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali. 

La liquidazione del trattamento pensionistico avviene decorsi 3 o 6 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, a seconda se l’ultima attività prestata è avvenuta nel settore privato o nel comparto pubblico (rilevanza della natura giuridica del rapporto di lavoro).   

Fanno eccezione i dipendenti pubblici del comparto Scuola e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre. 

Fino al raggiungimento dell’età prevista per la vecchiaia l’importo massimo erogabile della pensione non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo. 

Quota 103: i destinatari 

Possono ottenere la pensione Quota 103: 

  • gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS; 
  • gli iscritti alla gestione separata INPS;  
  • i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti. 

Quota 103: gli esclusi

Sono esclusi dalla pensione anticipata Quota 103:

  • Personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico; 
  • Iscritti al Fondo Clero; 
  • Iscritti alle Casse libero professionali.

Quota 103: divieto di cumulo con i redditi da lavoro

Come previsto per Quota 100 e Quota 102, anche la pensione anticipata flessibile Quota 103 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.  

Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.  

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali.  

Pensione anticipata flessibile Quota 103 contributiva

Le Leggi di Bilancio 2024 e 2025 hanno prorogato con rilevanti novità la pensione anticipata flessibile, denominata anche Quota 103 fino al 31 dicembre 2025.  

La misura non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2026. 

 

La pensione Quota 103 contributiva richiede: 

  • requisito anagrafico: almeno 62 anni di età, da perfezionare entro il 31 dicembre 2025; 
  • requisito contributivo: almeno 41 anni, da perfezionare entro il 31 dicembre 2025; 
  • finestre: 7 mesi per i lavoratori del settore privato, 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico. Fanno eccezione i dipendenti pubblici del comparto Scuola e dell’AFAM: per loro si applica la finestra unica (rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre);
  • calcolo della pensione: interamente contributivo;
  • limite massimo di importo erogabile: non superiore a 4 volte il trattamento minimo fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.

I lavoratori che perfezionano i requisiti possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra. 

Quota 103 contributiva: i destinatari

Possono ottenere la pensione Quota 103 contributiva:

  • gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS; 
  • gli iscritti alla gestione separata INPS;  
  • i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Quota 103 contributiva: gli esclusi

Non possono ottenere la pensione “Quota 103” contributiva:

  • Personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico; 
  • Iscritti al Fondo Clero; 
  • Iscritti alle Casse libero professionali.

Quota 103 contributiva: divieto di cumulo con i redditi da lavoro

Anche la pensione Quota 103 contributiva non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.  

Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.  

 

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. Dal cumulo contributivo sono escluse le casse libero professionali.

Pensione anticipata precoci

Dal 1° maggio 2017 è stata introdotta una nuova opportunità di pensionamento con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, nei confronti dei soggetti che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano determinati profili di tutela.  

L’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è subordinato al rispetto dei limiti di spesa annualmente previsti dalla normativa. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta riducendo il limite di spesa per gli anni successivi. 

Chi può beneficiare oggi della pensione anticipata precoci?

Possono beneficiare della prestazione i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: 

  • requisito contributivo: 41 anni; 
  • almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento dei 19 anni di età; 
  • trovarsi almeno in uno delle condizioni richieste.

Quali sono le condizioni richieste per accedere alla pensione anticipata precoci?

Le condizioni richieste per accedere alla prestazione sono: 

  1. Stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; 
  2. assistere, al momento della domanda e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 
  3. invalidità pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invalidità civile;  
  4. aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo), ovvero, aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette una o più attività lavorativa c.d. gravosa.

Qual è la modalità di accesso alla pensione anticipata precoci?

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo a 41 anni per lavoratori precoci è necessario presentare una richiesta di verifica del possesso dei requisiti.  

L’istanza va presentata entro il 31 marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo è possibile presentare la relativa domanda di pensione.  

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio possono comunque essere presentate anche successivamente al 31 marzo di ciascun anno ma comunque non oltre il 30 novembre.

Decorrenza della pensione anticipata precoce

L’accesso al trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo. 

Con riferimento al solo personale la cui è pensione è liquidata a carico dell’ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la finestra mobile è stata ulteriormente allungata nelle seguenti misure: 

  • 4 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2025; 
  • 5 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2026; 
  • 7 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2027; 
  • 9 mesi per chi matura i requisiti contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2028. 

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

È possibile conseguire il diritto alla pensione anche attraverso il cumulo dei contributi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale.  

La pensione anticipata precoci non è cumulabile, dalla data di decorrenza, con i redditi di lavoro, subordinato e autonomo, prodotto in Italia e all’estero. 

Pensione anticipata contributiva

La pensione anticipata contributiva è una prestazione che è stata introdotta dalla Legge n. 201/2011 (Legge Monti-Fornero) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012.  

Questa misura consente ai lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 un’ulteriore possibilità di pensionamento anticipato.  

A chi si rivolge la pensione anticipata contributiva?

Per accedere alla pensione anticipata contributiva è necessario: 

  • aver il primo contributo accreditato successivamente al 1° gennaio 1996; 
  • avere un’età minima di 64 anni; 
  • avere almeno 20 anni di contribuzione effettiva; 
  • rispettare una finestra di attesa per la decorrenza della pensione di 3 mesi a partire dalla maturazione dei requisiti.   

Inoltre, la normativa vigente stabilisce che per accedere a questa tipologia di pensione anticipata contributiva: 

  • l’importo della pensione: deve essere almeno pari a 3 volte l’assegno sociale (circa 1.620 € lordi nel 2026). Per le donne con un figlio: l’importo minimo della pensione deve essere pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale (1.529,47 € lordi per il 2026). Per le donne con 2 o più figli: scende ad almeno 2,6 volte (1.420,22 € lordi per il 2026); 
  • l’importo massimo della pensione: non può superare 5 volte il trattamento minimo (3.059,25 € lordi per il 2026). Il tetto massimo si applica fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata a 64 anni: computo nella gestione separata INPS

In linea generale, sono destinatari della pensione anticipata a 64 anni di età solo i lavoratori che non possiedono contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, i cosiddetti contributivi puri. Tuttavia, è possibile accedere a questa tipologia di pensione anticipata avvalendosi della facoltà di computo nella Gestione separata INPS.  

NOTA BENE 

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

Pensioni di invalidità nel settore privato

Per le pensioni di invalidità nel settore privato, la normativa previdenziale prevede diverse prestazioni economiche riconosciute ai lavoratori dipendenti con ridotta o assente capacità lavorativa a causa di infermità fisiche o mentali. Le principali misure previste dall’INPS sono l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, entrambe subordinate al possesso di specifici requisiti sanitari e contributivi. 

Assegno ordinario di invalidità

Spetta ai lavoratori con almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione (di cui tre nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa. 

La prestazione: 

  • ha validità triennale;  
  • può essere confermata due volte per ulteriori 3 anni e diventa definitiva con il terzo riconoscimento; 
  • decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 
  • non è reversibile ai superstiti. 

Inoltre, in presenza dei requisiti necessari, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia. 

Qualora i redditi da lavoro risultino superiori a determinate soglie, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto in base alle seguenti percentuali (limite di reddito provvisorio per l’anno 2026): 

  • del 25% per redditi oltre € 31.816,20 e fino a € 39.770,25 (oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo); 
  • del 50% per redditi superiori ai € 39.770,25 (oltre 5 volte il trattamento minimo). 

In aggiunta a questa riduzione operano le norme di cumulo previste per i pensionati che svolgono attività lavorativa. Ovvero: 

  • in caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro trattiene per conto dell’Inps il 50% della parte eccedente il trattamento minimo il cui valore provvisorio per l’anno 2026 è pari a € 611,85 mensili.  
  • in caso di lavoro autonomo, la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. 

NOTA BENE   

Il divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano non si applica nel caso in cui l’assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione

Pensione di inabilità

Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari i seguenti requisiti: 

  • riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l’infermità non dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro; 
  • anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d’inabilità.

Per avere diritto alla prestazione, il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa e deve: 

  • cancellarsi dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi  
  • da qualsiasi albo professionale; 
  • rinunciare a qualunque trattamento contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.  

Attribuzione di un bonus contributivo corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età e comunque fino a un massimo di 40 anni di contributi totali.  

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. 

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 

Pensioni di invalidità nel settore del pubblico impiego

Per le pensioni di inabilità nel pubblico impiego, la normativa vigente prevede regole specifiche e misure previdenziali differenti da quelle disposte in favore dei lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore privato e degli autonomi. 

Pensione di inidoneità alle mansioni

La pensione di inidoneità alle mansioni spetta al dipendente pubblico che, a seguito degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica, si veda riconosciuta l’inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.  

Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l’ente datore di lavoro valuta l’opportunità di rimpiegare il proprio dipendente in mansioni alternative. Nel caso in cui al lavoratore vengano offerte mansioni inferiori è sua facoltà accettare o rifiutare tale proposta. Ottenendo, in quest’ultimo caso, la dispensa dal servizio e quindi la pensione.

Cosa occorre per il riconoscimento della prestazione?

Per ottenere il trattamento pensionistico, oltre alla cessazione dal servizio per inidoneità al servizio, occorre avere: 

  • per i lavoratori dipendenti degli Enti Locali: un requisito contributivo di almeno 20 anni; 
  • per i lavoratori dipendenti dell’Amministrazione dello Stato: un requisito contributivo di almeno 15 anni.  

NOTA BENE 

La pensione decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio per inidoneità. È calcolata, come la generalità dei trattamenti pensionistici, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro

Rispetto all’inabilità alle mansioni, per quella a proficuo lavoro il grado di inabilità riconosciuto deve essere tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente pubblico.  

In questo caso, per ottenere il trattamento pensionistico è sufficiente avere un requisito contributivo di almeno 15 anni (Enti locali e Stato).

Come viene determinata la prestazione?

Analogamente a quanto avviene con la pensione per inabilità alle mansioni, anche per quella a proficuo lavoro l’importo di pensione è calcolato senza l’applicazione di alcuna maggiorazione. 

Per entrambe le inabilità, la visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.  

Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica a seguito della presentazione della domanda telematica di accertamento sanitario, inviata dal proprio datore di lavoro.  

Il dipendente pubblico dispensato dal servizio per inabilità, qualora sussistano i requisiti contributivi, deve presentare tramite patronato, specifica domanda di pensione all’INPS. 

NOTA BENE 

La pensione decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio per inidoneità. È calcolata, come la generalità dei trattamenti pensionistici, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione. 

Pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, Legge n. 335/95)

Dal 1° gennaio 1996 (Legge n. 335/1995) è stata introdotta anche per i lavoratori del comparto pubblico la pensione di inabilità per coloro i quali siano cessati dal servizio per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.

Requisiti

I requisiti richiesti per ottenere questa prestazione sono i seguenti: 

  • anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d’inabilità; 
  • risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio; 
  • riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l’infermità non dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro.
Termini e modalità di presentazione della domanda

Si attiva tramite una domanda di pensione tramite l’Amministrazione/Ente attivata esclusivamente dal dipendente: 

  • in attività di servizio; 
  • successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro (entro massimo due anni). 

È fondamentale che la cessazione dal servizio avvenga per infermità non dipendenti da causa di servizio che comportino l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La decorrenza

Dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuto per motivi di salute.  

Dal primo giorno del mese successivo in caso di domanda presentata successivamente alla risoluzione del lavoro avvenuto per motivi di salute (entro 2 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro). 

Qualora la Commissione medica indichi una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato d’inabilità, in quanto dagli accertamenti sanitari emergono risultanze tali da ritenere che nel tempo possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, l’INPS liquiderà la pensione d’inabilità, sotto riserva del nuovo giudizio alla scadenza stabilita.

Come viene determinata la prestazione? 

Attribuzione di un bonus contributivo corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età e comunque fino a un massimo di 40 anni di contributi totali. 

APE Sociale

Esistono anche altre forme di avvicinamento alla pensione, introdotte nell’ambito della cosiddetta flessibilità “in uscita”, come ad esempio l’indennità APE Sociale.  

APE Sociale è una misura sperimentale, in vigore dal 1° maggio 2017, la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi, è stata di volta in volta prorogata fino al 31 dicembre 2026.   

L’indennità, a carico dello Stato, viene erogata direttamente dall’INPS in 12 mensilità l’anno ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, oppure fino alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.   

L’importo dell’indennità di APE Sociale è pari alla rata mensile della pensione spettante, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo non può, in ogni caso, superare i 1.500€ mensili. 

Possono accedere all’APE Sociale: 

  • gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS; 
  • gli iscritti alla gestione separata INPS.  

Quali sono le condizioni e i requisiti di accesso?

Per accedere all’APE Sociale, è necessario essere in una delle seguenti condizioni: 

  • disoccupati che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante ottenuta a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero derivante da scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; 
  • assistere da almeno 6 mesi un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • invalidità pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invalidità civile. 

Per questi soggetti, il diritto all’APE Sociale si consegue raggiunti i seguenti requisiti:  

  • 63 anni e 5 mesi di età; 
  • anzianità contributiva minima di 30 anni; 
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta. 

L’accesso all’APE Sociale è riservato anche ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, un’attività lavorativa c.d. gravosa.   

Per questi lavoratori, il diritto all’APE Sociale si consegue raggiunti i seguenti requisiti:  

  • 63 anni e 5 mesi di età; 
  • anzianità contributiva minima di 36 anni ovvero, per alcune tipologie di lavoratori a 32 anni*; 
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

*Per i lavoratori dipendenti del settore dell’edilizia e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, è previsto l’abbassamento, da 36 anni a 32 anni, del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso.

Quali sono le attività lavorative c.d. gravose per l’APE Sociale? 

  • Rientrano negli elenchi delle professioni c.d. gravose le seguenti categorie: 
  • professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate; 
  • tecnici della salute; 
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate; 
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; 
  • operatori della cura estetica; 
  • professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati; 
  • artigiani, operai specializzati, agricoli; 
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; 
  • operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli; 
  • conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; 
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; 
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e la fabbricazione di prodotti derivanti dalla chimica; 
  • conduttori di mulini e impastatrici; 
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; 
  • operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; 
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare; 
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili, e di sollevamento; 
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; 
  • personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; 
  • portantini e professioni assimilate; 
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca; 
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Domanda di certificazione del diritto all’APE Sociale

I soggetti che nel corso dell’anno verranno a trovarsi nelle condizioni previste per l’accesso all’APE Sociale devono, preliminarmente alla domanda di APE Sociale, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre.

Cumulabilità

L’indennità dell’APE Sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria né con l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. 

Dal 1° gennaio 2024 totale incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5.000€ annui. 

Il beneficiario dell’Ape Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto. 

 

NOTA BENE 

Le lavoratrici madri possono accedere all’indennità con un’anzianità contributiva ridotta rispetto ai 30/36/32 anni necessari. La riduzione prevista è di 12 mesi per ogni figlio/a, fino ad un massimo di 24 mesi.  

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