Ammortizzatori sociali
TABELLA DEI CONTENUTI
Cosa sapere sul Supporto per la Formazione e il Lavoro
- Che cosa sono gli ammortizzatori sociali e principali tipologie
- La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
- Chi sono i destinatari
- Chi è escluso dalla prestazione
- Quali sono i requisiti per accedere alla misura
- Base di calcolo e importo della NASpI
- Durata della NASpI
- Domanda e decorrenza della NASpI
- La NASPi è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa?
- In quali casi si decade dalla NASpI?
- I periodi di NASpI sono coperti da contribuzione figurativa?
- Come funziona l’anticipo della NASpI
- DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
- ISCRO: indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA
- Indennità di discontinuità per i lavoratori per lo spettacolo IDIS
- La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Che cosa sono gli ammortizzatori sociali
Gli ammortizzatori sociali rappresentano uno strumento essenziale per garantire la sicurezza economica e il sostegno ai lavoratori in difficoltà.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità che ha sostituito l’ASpI e a Mini ASpI per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati dal 1° maggio 2015.
Chi sono i destinatari della NASpI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che abbiamo perduto involontariamente il lavoro.
Tra questi lavoratori sono compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Chi è escluso dalla NASpI
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non spetta:
- ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (OTD e OTI), per i quali vige una disciplina speciale e distinta di sostengo al reddito;
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
Requisiti per accedere alla NASpI
L’accesso alla NASPI è subordinato alla compresenza di requisiti che attengono sia alla natura della cessazione del rapporto di lavoro sia alla storia contributiva del lavoratore.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per:
- licenziamento: indipendentemente dalla motivazione, sia per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche) che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare);
- dimissioni per Giusta Causa;
- dimissioni durante il Periodo Tutelato di Maternità/Paternità: Le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre (dal 300° giorno prima della data presunta del parto fino al compimento di un anno di vita del bambino) o dal lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità sono considerate una cessazione involontaria e danno diritto alla NASPI.
- scadenza del contratto a termine
- risoluzione consensuale in sedi protette:
- accordo raggiunto nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) come previsto dall’ L. n. 604 del 1966;
- accordo che consegue al rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad un’altra sede aziendale distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione prevista dall’art. 6 del D. Lgs n. 23 del 2015.
Per ottenere la NASpI è richiesta la presenza, congiunta, dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- almeno 13 settimane di contribuzione versata o dovuta nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il periodo di lavoro all’estero in Paesi UE/convenzionati, i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale indennizzato, l’astensione per malattia del figlio (nel limite di giorni annui) sono considerate tipologie di contribuzione utili alla ricerca delle 13 settimane.
Esistono periodi che non sono utili al raggiungimento delle 13 settimane ma che hanno l’effetto di “neutralizzare” il tempo trascorso, ampliando di fatto il quadriennio di osservazione a ritroso. Tra questi figurano: i periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) a zero ore, malattia e infortunio, o aspettativa per cariche pubbliche.
A decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora un lavoratore si dimetta volontariamente o risolva consensualmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avrà diritto alla NASPI a seguito di una successiva cessazione involontaria (es. licenziamento o fine contratto a termine), a meno che non possa far valere almeno 13 settimane di nuova contribuzione maturate successivamente alla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Questa condizione si applica se l’atto di recesso volontario è avvenuto nei 12 mesi precedenti la nuova cessazione involontaria.
Tuttavia, il nuovo requisito non si applica per le cessazioni volontarie considerate “tutelate”, per le quali continuano a valere i requisiti ordinari.
Le eccezioni includono:
- Dimissioni per giusta causa.
- Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità/paternità.
- Risoluzione consensuale avvenuta in sede protetta (procedura di conciliazione ex art. 7, L. n. 604/1966).
- Risoluzione consensuale a seguito di rifiuto del trasferimento a una sede distante.
Base di calcolo e importo della NASpI
Il calcolo dell’importo mensile della prestazione si articola nei seguenti passaggi:
- individuazione della Retribuzione Imponibile: si sommano tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite dal lavoratore nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto;
- calcolo della Retribuzione Media Settimanale: la somma totale ottenuta al punto 1 viene divisa per il numero totale di settimane di contribuzione presenti nel medesimo quadriennio. Ai fini di questo calcolo, sono considerate tutte le settimane, anche se solo parzialmente retribuite;
- determinazione della Retribuzione Media Mensile di riferimento: il risultato del punto 2 (retribuzione media settimanale) viene moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33, che rappresenta il numero medio di settimane in un mese.
Una volta determinata la retribuzione media mensile di riferimento, l’importo della NASpI viene calcolato applicando una formula a due scaglioni, basata su un valore soglia rivalutato annualmente.
Per l’anno 2026, i parametri sono i seguenti:
- valore soglia 2026: 1.456,72€.
- massimale mensile 2026: 1.584,70€.
Quanto spetta al lavoratore?
- se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.456,72€ al lavoratore spetta il 75% della stessa;
- se la retribuzione mensile è superiore a 1.456,72€, al lavoratore spetta il 75% della stessa più una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.456,72€.
In ogni caso, l’importo mensile non può superare il massimale di 1.584,70 euro (2026).
Inoltre, la misura si riduce di un 3% ogni mese a decorrere:
- dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno) per la generalità dei beneficiari.
- dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione (211° giorno) per i beneficiari che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.
L’indennità è erogata mese per mese.
Durata della NASpI
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Viene corrisposta mensilmente per massimo 24 mesi.
Dal calcolo della durata della NASpI, vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (anche se usufruite in un’unica soluzione).
Domanda e decorrenza della NASpI
La domanda telematica per richiedere la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) deve essere inviata all’INPS entro il termine di decadenza di:
- 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpI decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’erogazione della NASpI è condizionata:
- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale.
La NASpI è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa?
Si, è compatibile con l’attività lavorativa ma ci sono alcune condizioni da rispettare.
La NASpI prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale e/o” parasubordinata” a condizione che il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa sia:
- nel caso di lavoro subordinato e di attività “parasubordinata”, non superiore nel 2026 euro 8.500 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato);
- nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale, inferiore nel 2026 a euro 5.500 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato).
In tutti i casi, a pena di decadenza della NASpI, l’interessato ha l’obbligo di comunicare NASpI – COM) all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto. La prestazione gli verrà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto.
Quando decade la prestazione in caso di svolgimento di un’attività lavorativa
Il lavoratore, percettore di Naspi, decade dalla prestazione nel caso in cui:
- istauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
- produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.
Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro non superi i 6 mesi, la NASpI sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Casi di decadenza dalla NASpI
Si decade dall’indennità NASpI in caso di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma) senza aver comunicato all’Inps – entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro – il reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI;
- mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di politica attiva proposte dai Centri per l’Impiego.
I periodi di NASpI sono coperti da contribuzione figurativa?
Sì, i periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili, ai fini previdenziali, percepite negli ultimi 4 anni.
Come funziona l’anticipo della NASpI
Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’intero importo del trattamento di NASpI come:
- incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
- incentivo all’avvio di impresa individuale;
- sottoscrizione di quote di capitale sociale in una cooperativa in cui presterà attività lavorativa.
Come richiedere l’anticipo di NASpI
Per richiedere l’anticipo della NASpI è necessario presentare telematicamente domanda all’INPS. A pena di decadenza la stessa deve essere inviata entro 30 giorni:
- dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, l’indennità dovrà essere restituita per intero. Fatta eccezione per il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 la liquidazione avviene in due rate:
- Prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo spettante, erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione;
- Seconda rata, pari al restante 30%, erogata al termine della durata teorica della NASpI e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della permanenza dei requisiti.
NOTA BENE
L’erogazione della NASpI anticipata non dà diritto né all’accredito della contribuzione figurativa né all’ANF (Assegno al Nucleo Familiare).
DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata
La DIS-COLL, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo, diventa una misura strutturale a partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° luglio 2017.
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale.
Operatività e destinatari di DIS-COLL
L’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) è destinata ai:
- collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi di ricerca con borsa di studio.
L’indennità non spetta a:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti per accedere alla DIS-COLL
Per beneficiare della DIS-COLL è richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della richiesta di indennità;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di fine dal lavoro e l’evento stesso.
Le somme di DIS-COLL sono cumulabili con il servizio civile?
Si, le somme percepite dai volontari di servizio civile sono interamente cumulabili con la DIS-COLL. Il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito.
Base di calcolo e importo della DIS-COLL
L’importo dell’indennità della DIS-COLL è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali (versamenti contributivi effettuati) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione e all’anno civile precedente. L’importo così ottenuto sarà diviso per il numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata dei contratti di collaborazione (interpretazione del Ministero del lavoro).
Quanto spetta al lavoratore?
- Se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore per il 2026, a 1436,61€ (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% del reddito;
- se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1436,61 la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.
L’indennità è corrisposta mensilmente.
L’importo dell’indennità non può superare una misura massima che per il 2026 è pari a 1562,82€.
Si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 151° giorno della prestazione (6° mese).
Durata della DIS-COLL
L’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL):
- non può essere superiore a 12 mesi;
- è pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei contratti di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (interpretazione del Ministero del lavoro).
NOTA BENE
Dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi di durata del rapporto di collaborazione che hanno già dato luogo a precedenti indennità di DIS-COLL.
Domanda e decorrenza della DIS-COLL
La domanda di indennità DIS-COLL deve essere inviata dal lavoratore all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. La DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Casi di decadenza dalla DIS-COLL
Il lavoratore decade dall’indennità DIS-COLL:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito pari o inferiore a 5.500 euro, senza aver comunicato all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre da questa attività. Se questa attività era preesistente alla data di presentazione della domanda, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- titolarità o acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (fa eccezione se il beneficiario opta per l’indennità DIS-COLL);
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (art. 7, d.lgs. 22/2015). È previsto, per chi non rispetta gli obblighi, un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (art. 21, d.lgs.150/2015).
ISCRO: indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA
L’ISCRO è una indennità, istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023, e divenuta strutturale a partire dal 2024.
Destinatari della ISCRO
L’indennità ISCRO viene erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda dall’INPS. Spetta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati o società di persone, iscritti alla gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Requisiti per accedere alla ISCRO
Per avere diritto all’indennità il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto
- non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiario dell’assegno di inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito inferiore a 12.749,18 euro (2026);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.
Base di calcolo e importo dell’indennità ISCRO
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.
L’indennità sarà erogata per 6 mesi e non potrà superare gli 817,69 euro, né andare sotto i 255,53 euro, da aggiornare con l’indice ISTAT-FOI.
Non viene riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni
L’indennità ISCRO è incompatibile con:
- pensioni dirette;
- indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
- cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.
L’indennità ISCRO è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Quando presentare la domanda di ISCRO
Il lavoratore deve presentare on line all’INPS la domanda di ISCRO entro il 31 ottobre di ciascuno anno.
Indennità di discontinuità per i lavoratori per lo spettacolo
Questa nuova indennità è stata introdotta in modo strutturale e permanente con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ed è andata a sostituire l’ALAS.
Quando richiedere l’indennità IDIS
In via ordinaria, la domanda dovrà essere presentata entro il termine previsto, a pena di decadenza entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.
Destinatari dell’IDIS
Possono richiedere l’indennità i seguenti lavoratori assicurati al fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- subordinati a tempo determinato:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Requisiti per accedere all’IDIS
Possono richiedere l’indennità i seguenti lavoratori assicurati al fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- subordinati a tempo determinato:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Durata dell’IDIS
L’indennità di discontinuità (decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175) viene erogata in un’unica soluzione su domanda.
È riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.
Con quali prestazioni non può essere cumulata l’IDIS?
La prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con:
- le indennità di maternità, malattia e infortunio;
- le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
- le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro,
- i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.
NOTA BENE
Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa che viene accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.