Disabilità: diritti e tutele

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Definizione di disabilità: le novità introdotte dal 2025

Il D.lgs. 3 maggio 2024 n. 62 attua la legge delega n. 227/2021 e introduce una nuova definizione della condizione di disabilità, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

La riforma aggiorna e integra la Legge 104/1992, superando definizioni ormai obsolete come “handicap grave” e adottando un approccio multidimensionale che mette al centro la persona, i suoi bisogni – attraverso la “valutazione di base”, altra novità della riforma – e il suo “progetto di vita individuale” personalizzato. Restano garantiti i diritti già acquisiti, così come le misure di sostegno e gli accomodamenti ragionevoli previsti dalla normativa vigente. Le agevolazioni lavorative e le prestazioni economiche, come l’invalidità civile, indennità di accompagnamento e benefici previsti dalla Legge 104, non vengono eliminate ma collegate alla nuova certificazione di disabilità rilasciata attraverso la valutazione di base effettuata dall’INPS. 

Accertamento dell’invalidità civile nelle province nella fase sperimentale

La riforma prevede un periodo di sperimentazione di due anni, avviato progressivamente dal 1° gennaio 2025 in 60 province italiane. L’entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027. 

Uno dei principali cambiamenti riguarda proprio la procedura di accertamento della disabilità. Nelle province coinvolte nella sperimentazione, infatti, non è più necessaria la tradizionale domanda amministrativa. Il procedimento diventa unico: il certificato medico introduttivo, trasmesso telematicamente da un medico certificatore all’INPS, assume anche il valore di domanda amministrativa per il riconoscimento delle prestazioni richieste. L’invio del certificato avvia automaticamente la procedura di accertamento e determina la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione. 

Accertamento dell’invalidità civile nelle province non ancora coinvolte nella sperimentazione

Nelle province non ancora interessate dalla sperimentazione continuano invece ad applicarsi le modalità tradizionali. Dopo il rilascio del certificato medico introduttivo è quindi ancora necessario presentare la specifica domanda amministrativa per il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento o dello stato di handicap previsto dalla Legge 104. 

 

Le agevolazioni lavorative per disabilità grave

Le persone disabili con necessità di sostegno intensivo possono beneficiare di diverse agevolazioni anche in ambito lavorativo. Queste misure sono progettate per facilitare il loro accesso nel mondo del lavoro e favorirne la piena inclusione sociale. 

Soggetti interessati e criteri generali

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile: 

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori di figli disabili gravi; nonché 
  • il coniuge; 
  • i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il secondo grado e gli stessi lavoratori disabili. 

I parenti o gli affini di terzo grado (es. zii, nipoti, ecc.) hanno diritto ai permessi lavorativi solo in presenza di determinate condizioni. 

Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza consenso ad altra sede. 

Le agevolazioni sono concesse purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari, con alcune eccezioni. 

Accertamento unico della disabilità

Per ottenere i benefici previsti dalla normativa, la nuova riforma richiede l’accertamento della condizione di disabilità tramite “valutazione di base”. Scopo della valutazione di base è quello di riconoscere la disabilità grave con necessità di sostegni intensivi prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. 

Alla luce del D.lgs. 3 maggio 2024 n. 62, la procedura di accertamento della disabilità prende avvio con il certificato medico introduttivo, che assume anche il valore di domanda amministrativa. 

Nelle province non ancora coinvolte nella sperimentazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2026, per completare le richieste di riconoscimento dello stato di handicap, dell’invalidità civile, della sordità civile e della cecità civile, è ancora necessario presentare apposita domanda all’INPS. La domanda può essere presentata anche tramite i nostri uffici presenti su tutto il territorio nazionale.

Ricevuta l’istanza, l’Unità valutativa di base presso l’INPS deve pronunciarsi: 

  • entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; 
  • entro 30 giorni in caso di minori; 
  • in caso di patologia oncologica il termine si riduce a 15 giorni. 

Al termine dell’accertamento il richiedente può essere riconosciuto: 

  • non disabile; 
  • disabile con necessità di sostegni lievi (art. 3, comma 1, L104/92); 
  • disabile con necessità di sostegni intensivi (art. 3, comma 3, L104/92). 

Accertamento provvisorio

Il DL n. 90/2014 sulla semplificazione amministrativa, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114, prevede all’art. 25 importanti novità in materia di accertamento della disabilità e riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104. 

 

La normativa stabilisce che, se la Commissione medica competente non si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione della domanda (anziché entro 90 giorni), l’accertamento della disabilità può essere effettuato in via provvisoria da medici specialisti nella patologia denunciata. 

 

La certificazione provvisoria consente l’accesso: 

  • ai permessi lavorativi previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992; 
  • ed anche al congedo retribuito biennale disciplinato dall’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001. 

Per ottenere queste agevolazioni, la Commissione medica competente può rilasciare, al termine della visita e previa richiesta motivata dell’interessato, un certificato provvisorio valido fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica INPS. 

Viene, inoltre, ridotto da 180 a 90 giorni (decorrenti dalla data di presentazione della domanda) il termine massimo entro cui la Commissione competente deve pronunciarsi sull’accertamento della disabilità. 

Rivedibilità e diritti acquisiti

La Legge n. 11/42014, all’art. 25 comma 6 bis, introduce importanti tutele anche nei casi di revisione dell’invalidità civile e dello stato di handicap. 

In presenza di verbali soggetti a rivedibilità, i soggetti interessati conservano tutti i diritti acquisiti relativi a benefici, prestazioni economiche e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla conclusione del nuovo accertamento sanitario. Rispetto al passato la persona non perde più automaticamente il diritto alle prestazioni in attesa della visita di revisione. 

La normativa stabilisce inoltre che la convocazione a visita per i verbali con revisione programmata è di competenza dell’INPS e non più della ASL o del cittadino interessato. 

Genitori di figli disabili gravi

I genitori lavoratori dipendenti, naturali, adottivi o affidatari, di figli con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, hanno diritto a specifiche agevolazioni lavorative. 

I benefici possono essere riconosciuti nei casi in cui il figlio non sia ricoverato a tempo pieno, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente. 

Le agevolazioni previste dalla Legge 104 possono essere fruite alternativamente dai genitori, anche nel caso in cui uno dei due non abbia diritto ai benefici perché non svolge attività lavorativa dipendente, è lavoratore autonomo oppure casalingo/a. 

 

Fino ai tre anni di età del bambino, i genitori hanno diritto, in alternativa:  

  • al prolungamento del congedo parentale; 
  • a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore) 

oppure 

  • ai tre giorni di permesso mensile retribuiti. 

 

Tra i tre e i quattordici anni di età del figlio i genitori hanno diritto, in alternativa ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino ai quattordici anni del figlio. 

A partire dal compimento del quattordicesimo anno di età del figlio i genitori hanno diritto esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile. 

 

NOTA BENE 

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. 

Si precisa che il prolungamento del congedo parentale: 

  • è previsto per ogni figlio disabile in situazione di gravità entro i primi 14 anni di vita o entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario), con diritto alla indennità economica pari al 30% della retribuzione;
  • decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione. 
  • I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave. 

    Possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionabili in ore.  

    NOTA BENE 

    Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, queste agevolazioni lavorative devono essere concesse pur se siano presenti nella famiglia altre persone, parenti non lavoratori, badanti, ecc. in grado di prestare assistenza al disabile. 

    Il figlio con disabilità in situazione di gravità ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale, può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza prevista. 

Parenti o affini di persone disabili gravi

Il lavoratore dipendente che sia coniuge/parte civile/convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado (es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, genero, ecc.) della persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, può fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa o frazionata. 

Invece, i parenti e affini di terzo grado (es. zii, nipoti, pronipoti, ecc.) hanno tale possibilità, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: 

  • il coniuge /parte civile/convivente di fatto o i genitori della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
  • oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

NOTA BENE 

I tre giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave possono essere goduti da più soggetti. 

Con il decreto n. 105 del 2022, infatti, viene oggi superato il principio del “referente unico dell’assistenza” con l’estensione, a più soggetti aventi diritto della facoltà di poter richiedere – alternativamente tra loro – la fruizione dei permessi per l’assistenza allastessa persona in situazione di disabilità grave (fermo restando, il limite complessivo di tre giorni). 

La persona con handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni (es. visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante; stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare; richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante). 

 

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza i permessi possono essere fruiti anche: 

  • se nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità grave si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario; 
  • nel caso in cui la persona con handicap grave fruisca di altre forme di assistenza pubblica o privata (quali assistenza a domicilio, badante, ecc.). 

La persona con disabilità (ovvero il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può scegliere il familiare che gli presti assistenza. 

Con la nuova normativa viene meno sia il concetto di convivenza e sia, di conseguenza, anche il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza prestata in caso di non convivenza. 

Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado. 

Qualora l’ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad esempio nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità: 

  • abbiano compiuto i 65 anni di età; oppure 
  • siano anch’essi affetti da patologie invalidanti; 
  • siano deceduti o mancanti. 

Si richiede, inoltre, che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve attestare con titolo di viaggio, o altradocumentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. 

In sostanza, il lavoratore deve dimostrare di essersi recato dal disabile per prestare assistenza, fornendo la prova dei viaggi sostenuti. 

Ricovero a tempo pieno: eccezioni

Per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/1992, la persona con disabilità grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo alcune specifiche eccezioni previste dalla normativa e dalle indicazioni INPS. 

Per ricovero a tempo pieno si intende la permanenza continuativa per 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture assimilate, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.  

Non rientrano invece nel concetto di ricovero a tempo pieno: 

  • i ricoveri in day hospital; 
  • la frequenza di centri diurni assistenziali, riabilitativi o occupazionali. 

In questi casi è quindi possibile richiedere i permessi previsti dalla Legge 104. 

Secondo le indicazioni dell’INPS, esistono inoltre alcune eccezioni al requisito dell’assenza di ricovero a tempo pieno. I permessi e le agevolazioni possono infatti essere riconosciuti nei seguenti casi: 

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per consentire alla persona con disabilità grave di effettuare visite o terapie esterne certificate dalla struttura sanitaria (ipotesi prevista dal Ministero del lavoro con nota 13/2009, messaggio Inps n. 14480/2010); 
  • ricovero a tempo pieno di una persona in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine. Riteniamo che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l’ipotesi del coma vigile come in precedenza precisato dall’INPS; 
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto con disabilità grave per il quale i sanitari attestino la necessità dell’assistenza da parte di un genitore o di un familiare. 

La normativa prevede inoltre ulteriori tutele per i familiari che assistono persone con disabilità grave. In particolare: 

  • il prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino può essere riconosciuto anche in caso di ricovero, qualorai sanitari richiedono la presenza dei genitori; 
  • il congedo retribuito biennale può essere concesso anche durante il ricovero a tempo pieno della persona con disabilità, quando la presenza del familiare che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria. 

Lavoratori disabili gravi

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare “alternativamente”: 

  • delle due ore di permesso giornaliero retribuito (un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore); 
  • dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili. 

Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il proprio consenso. 

La persona con handicap, anche senza riconoscimento della gravità, ma con una percentuale di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto: 

  • alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili; 
  • alla precedenza in sede di trasferimento a domanda. 

Il lavoratore che usufruisce già dei permessi Legge 104 per sé stesso può richiedere anche i permessi per assistere un proprio familiare con handicap grave. 

Può, inoltre, a sua volta essere assistito da un altro soggetto lavoratore dipendente. 

Congedo straordinario retribuito di due anni

I lavoratori dipendenti possono richiedere un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni, anche frazionabile a giorni, settimane o mesi, per assistere un familiare con handicap grave riconosciuto. Il beneficio è disciplinato dall’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001 (“Tutela e sostegno della maternità e della paternità”). 

 

La durata complessiva del congedo straordinario non può superare i due anni per ciascuna persona con disabilità grave e nell’intera vita lavorativa del richiedente. 

 

Nel corso degli anni la Corte Costituzionale ha ampliato la platea dei soggetti che possono beneficiare del congedo, estendendo il diritto oltre che ai genitori, fratelli e sorelle già previsti dalla normativa, anche a figli, coniuge, convivente e – dopo la sentenza n. 203/2013 – a parenti o affini entro il terzo grado conviventi, nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione. 

Ordine di priorità

Hanno quindi diritto a richiedere il congedo straordinario, entro 60 giorni dalla domanda: 

  1. il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente della persona con disabilità grave; 
  2. il padre o la madre della persona disabile in situazione di gravità, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge convivente; 
  3. uno dei figli conviventi della persona con disabilità grave, se coniuge e genitori sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente, quando tutti i soggetti prioritariamente individuati dalla legge risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

Requisito della convivenza

L’ordine di priorità riportato in precedenza è stabilito dalla legge e può essere derogato esclusivamente nei casi di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei soggetti individuati come prioritari. 

Per tutti i soggetti legittimati, ad eccezione dei genitori, il diritto al congedo straordinario è subordinato alla convivenza con la persona con disabilità grave. 

La convivenza (laddove prevista) può essere instaurata anche successivamente alla richiesta del congedo, purché sia effettiva entro l’inizio del periodo richiesto e venga mantenuta per tutta la durata della fruizione. 

Congedo straordinario e assistenza alla stessa persona con disabilità

Il congedo straordinario, così come i permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104, non può essere riconosciuto contemporaneamente a più lavoratori per assistere la stessa persona con disabilità grave, salvo il caso dei genitori. 

È tuttavia possibile autorizzare più lavoratori alla fruizione del congedo per la stessa persona disabile, purché i periodi siano alternati e non coincidano negli stessi giorni. 

Le domande di congedo straordinario possono inoltre essere accolte anche in presenza di altri benefici già autorizzati, come permessi mensili o prolungamento del congedo parentale, a condizione che non vengano utilizzati nelle medesime giornate poiché a questi istituti sono riconosciute simili finalità e vengono quindi considerate come opzioni tra loto alternative. 

Ricovero a tempo pieno e diritto al congedo straordinario

Il congedo straordinario non può essere riconosciuto quando la persona con disabilità grave è ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o strutture assimilate. 

Sono previste però specifiche eccezioni nei casi di: 

  • visite o terapie da effettuare all’esterno della struttura sanitaria; 
  • stato vegetativo persistente o prognosi infausta a breve termine; 
  • necessità di assistenza da parte di un familiare richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante. 

Retribuzione, contributi e trattamento economico del congedo

Durante il congedo straordinario il lavoratore ha diritto: 

  • a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, limitatamente alle voci fisse e continuative del trattamento (vengono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza); 
  • alla copertura tramite contribuzione figurativa entro il massimale annualmente rivalutato (comprensivo di indennità e contribuzione figurativa).

Il periodo di congedo non è utile ai fini della maturazione: 

  • delle ferie; 
  • della tredicesima mensilità; 
  • del trattamento di fine rapporto (TFR).

Il congedo straordinario può essere richiesto anche nel caso in cui la persona con disabilità assistita svolga attività lavorativa, fermo restando che il bisogno assistenziale deve essere valutato caso per caso. 

Congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità grave

Durante la fruizione del congedo straordinario biennale da parte di un genitore, l’altro può usufruire del congedo parentale o del congedo di maternità. 

Il congedo straordinario spetta al genitore lavoratore richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non abbia diritto ai benefici perché non svolge attività lavorativa. 

Per i genitori non è richiesto il requisito della convivenza con il figlio con disabilità grave. 

 

Presentazione delle domande e trattamento economico

I lavoratori dipendenti del settore privato per ottenere la fruizione dei benefici devono presentare domanda all’INPS e al datore di lavoro, secondo le modalità previste, anche riguardo la certificazione medica. 

Per i benefici lavorativi spetta un’indennità da parte dell’INPS, che viene anticipata dal datore di lavoro privato. 

I dipendenti del settore pubblico presentano la domanda alla propria Amministrazione, allegando la documentazione richiesta, compresa quella sanitaria, secondo i criteri e le modalità indicati. La stessa Amministrazione provvede ad erogare la retribuzione o indennità previste. 

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che beneficia delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni dichiarate o accertate d’ufficio al momento della richiesta. 

In caso di modifica della situazione personale o familiare, il lavoratore deve fornire gli elementi necessari per l’aggiornamento dei dati oppure presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

NOTA BENE 

Le richieste dei permessi lavorativi e le domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti privati, sono presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica. 

Gravi malattie e disabilità: part-time e altro

I lavoratori pubblici e privati affetti da patologie oncologiche o da “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti” hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale. 

A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

È riconosciuta, inoltre, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale: 

  • ai familiari lavoratori, in presenza di patologie oncologiche e di “gravi patologie cronico-degenerativa ingravescenti” riguardanti il coniuge, i figli o i genitori; 
  • a coloro che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, disabile grave, con necessità di assistenza continua; 
  • ai genitori con figli conviventi portatori di handicap anche senza gravità. 

 

NOTA BENE 

Questi lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in tempo parziale, hanno “diritto di precedenza” nelle assunzioni con contratto a tempo pieno. 

 

Aggiornamento: Nuove tutele dalla Legge 106/2025 per lavoratori con gravi patologie 

A integrazione delle agevolazioni già previste per i disabili gravi, la Legge 106/2025 introduce importanti novità a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o follow-up precoce), malattie croniche o invalidanti (anche rare), con invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%. Queste misure si aggiungono alle tutele vigenti e spettano anche ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni sanitarie. 

Tra le principali novità: 

  • Congedo non retribuito fino a 24 mesi (art. 1): dopo aver esaurito malattia, ferie e permessi, puoi richiedere questo congedo – continuativo o frazionato – con conservazione del posto di lavoro. Non è prevista retribuzione né attività lavorative esterne; il periodo non conta per anzianità e contributi (ma è riscattabile versando i contributi). Al rientro, hai priorità per il lavoro agile, se compatibile con la tua mansione. 
  • 10 ore annue di permesso retribuito (art. 2): dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle tutele esistenti, 10 ore all’anno coperte da contribuzione per visite mediche, esami, analisi o cure prescritte dal medico. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, calcolata come per la malattia. 

NOTA BENE  

Le richieste vanno inoltrate direttamente al datore di lavoro, presentando la documentazione sanitaria. Queste misure rafforzano il supporto per chi affronta gravi patologie, garantendo flessibilità senza burocrazia aggiuntiva.

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