Previdenza complementare nel settore privato
TABELLA DEI CONTENUTI
Previdenza complementare nel settore privato
- Che cos’è la previdenza complementare?
- Previdenza complementare nel settore privato: quali sono i Fondi pensione convenzionati?
- Previdenza complementare nel settore privato: i soggetti destinatari
- Previdenza complementare nel settore privato: quali sono le tipologie di Fondi pensione?
- Previdenza complementare nel settore privato: i fondi chiusi o negoziali
- Previdenza complementare nel settore privato: i fondi aperti
- Previdenza complementare nel settore privato: piani pensionistici individuali
- Previdenza complementare nel settore privato: fondi pensione preesistenti
- Previdenza complementare nel settore privato: fondi pensione regionali
- Previdenza complementare nel settore privato: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
- Come funzionano i fondi nella previdenza complementare del settore privato?
- Previdenza complementare nel settore privato: come ci si iscrive ad un fondo pensione
- Previdenza complementare nel settore privato: come si finanziano i fondi?
- Previdenza complementare nel settore privato: conferimento del TFR
- Destinazione del TFR per i lavoratori del settore privato: le scelte possibili
- Previdenza complementare nel settore privato: versamento al fondo pensione anche il TFR maturato prima della adesione
- Novità apportate dalla legge n.199/2025 (Legge di Bilancio anno 2026) alla previdenza complementare nel settore privato
- Previdenza complementare nel settore privato: ulteriori modalità di adesione
- Previdenza complementare nel settore privato: come si determina il montante finale e l’importo
- Previdenza complementare nel settore privato: le prestazioni complementari al momento del pensionamento
- Novità apportate dalla legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) alla previdenza complementare nel settore privato: nuove tipologie di prestazioni
- Previdenza complementare nel settore privato: tipologie di rendite
- Previdenza complementare nel settore privato: la R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata)
- Previdenza complementare nel settore privato: eventuali prestazioni accessorie
- Previdenza complementare nel settore privato: le prestazioni prima del pensionamento
- Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: l’anticipazione
- Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: il riscatto
- Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: il decesso dell’iscritto
- Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: i trasferimenti
- Previdenza complementare nel settore privato: la tassazione della Previdenza Complementare
Nota bene
I contenuti di questa sezione potranno subire delle modifiche in base alla Legge di Bilancio 2026. I testi verranno ulteriormente aggiornati in seguito alla circolare della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Le novità si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2026.
Che cos’è la previdenza complementare?
La “previdenza complementare” è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano. Rappresenta un sistema normativo finalizzato a regolamentare la raccolta e la gestione di risorse finanziarie prelevate dal reddito dei lavoratori, con l’obiettivo di garantire un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico di base. In questo modo alle lavoratrici e ai lavoratori è assicurato un più alti livelli di copertura pensionistica e, dunque, una maggiore certezza e sicurezza al momento della vecchiaia.
Il sistema della previdenza complementare si fonda su una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale degli iscritti e di valorizzarlo attraverso i rendimenti ottenuti dagli investimenti eseguiti sui mercati finanziari.
Le forme pensionistiche complementari, nella gestione degli investimenti, sono tenute al rigoroso rispetto di regole di prudenza, definite per legge. Tali regole devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa dell’investimento stesso. Inoltre, tutti gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore.
Quale disciplina regolamenta la previdenza complementare?
La previdenza complementare, relativamente al settore privato, è regolamentata dal Decreto Legislativo 252/2005 e s.m.i. che ha introdotto una nuova disciplina in materia sostituendo quella prevista dal Decreto Legislativo 124/1993 che continua, invece, a trovare ancora applicazione per quanto concerne la previdenza complementare dei dipendenti pubblici (con alcune eccezioni nel frattempo intervenute e che l’hanno allineata a quella dei privati, ad esempio, per quanto riguarda il regime fiscale della contribuzione e prestazioni).
Previdenza complementare nel settore privato: quali sono i Fondi pensione convenzionati?
I Fondi pensione in convenzione con ITAL sono:
- Perseo Sirio, il Fondo dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità;
- Byblos, il Fondo dei lavoratori delle industrie cartarie, grafiche e affini, ed editoriali;
- Previdenza Cooperativa, il Fondo unico di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle cooperative italiane;
- Arco, il Fondo per gli addetti dei settori legno, sughero, mobile arredamento, forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei e maniglie;
- Prevedi, il Fondo per i lavoratori edili;
- Fondapi, il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese: Metalmeccanico, Chimico e Accorpati, Plastica e Gomma, Tessile, Grafico, Alimentare, Edile, Informatico, Laterizi e cemento, Lapidei, Servizi alle imprese, Calce e gesso. Possono aderire i lavoratori dipendenti delle Aziende che applicano il contratto della media e piccola impresa e delle Associazioni firmatarie degli accordi istitutivi del Fondo;
- Fonte, il Fondo di previdenza complementare dedicato ai dipendenti di aziende del Commercio – Turismo – Servizi.
Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL in materia di previdenza complementare?
L’ITAL, grazie alle convenzioni sottoscritte con alcuni Fondi pensione negoziali, è abilitato a:
- raccogliere e inoltrare le domande di adesione/integrazione della contribuzione;
- gestire le pratiche per l’ottenimento delle varie prestazioni di previdenza complementare.
Inoltre, attraverso un servizio di consulenza integrata di primo e secondo pilastro previdenziale, l’ITAL fornisce ai lavoratori tutti gli elementi di conoscenza per operare nel modo più consapevole ed informato le migliori scelte possibili per garantire futuro pensionistico più sicuro e sereno.
Previdenza complementare nel settore privato: i soggetti destinatari
Possono aderire alla previdenza complementare tutti i lavoratori che già sono vincolati alla disciplina del sistema di previdenza obbligatoria, ed in particolare:
- lavoratori dipendenti, individuati secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti organizzati in forma collettiva per aree professionali e per territorio;
- soci lavoratori e dipendenti di società cooperative;
- soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiare, anche se non iscritti al fondo istituito presso l’INPS;
- lavoratori con un’altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale);
- persone fiscalmente a carico di altri soggetti in quanto prive di reddito.
Previdenza complementare nel settore privato: quali sono le tipologie di fondi pensione?
I fondi pensione nella previdenza complementare si distinguono in:
- Fondi chiusi o negoziali;
- Fondi aperti;
- Piani pensionistici individuali;
- Fondi pensione preesistenti;
- Fondi pensione regionali operanti su base territoriale
Previdenza complementare nel settore privato: i fondi chiusi o negoziali
I fondi chiusi – o negoziali – sono, all’interno della previdenza complementare, quelli originati dai contratti collettivi nazionali, da accordi o regolamenti, anche aziendali, che costituiscono la loro “fonte istitutiva”.
Gli accordi prevedono:
- la realizzazione di una forma di previdenza complementare per tutti i lavoratori appartenenti ad un determinato settore o categoria contrattuale, ad una data impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio;
- istituiscono un fondo pensione di natura contrattuale destinato ad accogliere le libere adesioni dei lavoratori a cui l’accordo stesso si riferisce.
Si avranno quindi fondi negoziali di categoria, aziendali o anche territoriali.
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dairappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso un soggetto distinto dal gestore; le pensioni sono generalmente pagate da una compagnia di assicurazione; determinate prestazioni pensionistiche possono essere erogate direttamente dal fondo pensione.
Dal punto di vista economico i fondi negoziali sono improntati a criteri di massima trasparenza, controllo effettivo e prudenza nella gestione delle risorse. Va peraltro sottolineato che, data la loro natura giuridica di associazioni senza scopodi lucro, il fine dei fondi negoziali non è il profitto e pertanto tutti i guadagni che vengono realizzati sono ripartiti tra i soci: lavoratrici e lavoratori che vi hanno aderito.
Far parte di una associazione permette anche di realizzare una forma di solidarietà sociale: la collettività si fa carico degli interessi dei singoli associati e si confronta con soggetti terzi (banche, gestori finanziari, assicurazioni). Così facendoè possibile ottenere condizioni che un singolo soggetto difficilmente riuscirebbe ad ottenere. Infine, i costi di gestione tendono a ridursi potendo beneficiare delle economie di scala che possono prodursi in virtù della omogeneità degli iscritti e dell’elevato numero degli aderenti.
Rispetto alle altre forme pensionistiche complementari, i fondi negoziali garantiscono maggiori vantaggi agli iscritti quali ad esempio:
- il diritto, per chi aderisce al fondo negoziale di riferimento versando oltre al TFR maturando anche il proprio contributo individuale, di beneficiare del contributo a carico del datore di lavoro nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva (opportunità non prevista per chi si iscrive, invece, ad un fono aperto ad adesione individuale o a un PIP);
- l’applicazione di costi di amministrazione e gestione decisamente più bassi rispetto ai prodotti offerti dal mercato bancario e assicurativo, non dovendo i fondi pensione remunerare né una rete distributiva né le attività svolte. (il tema dei costi applicati è importante da valutare, in quanto possono avere un impatto significativo sulla pensione integrativa futura che verrà erogata);
- una maggiore tutela derivante dalla possibilità di migliorare le norme presenti nel contratto di lavoro;
- il vantaggio di una struttura di governo del fondo più trasparente e controllata derivante anche dal poter contare, all’interno degli organi, della presenza di propri rappresentanti.
Previdenza complementare nel settore privato: i fondi aperti
I fondi aperti nella previdenza complementare privata nascono da autonome decisioni di intermediari finanziari e/o assicurativi e danno luogo a patrimoni separati e distinti ma interni a quelli dei soggetti che li costituiscono.
Non esiste alcuna partecipazione alla gestione né da parte dei rappresentanti dei lavoratori iscritti, né dei relativi datori di lavoro dal momento che la gestione stessa è riservata al Consiglio di amministrazione della società che istituisce il fondo aperto.
Promotori di tali fondi sono banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM). È chiaro, quindi, che potrebbero sussistere costi maggiori derivanti dalla necessità di remunerare un sistema distributivo dei prodotti offerti (rete di sportelli, promotori finanziari, agenti assicurativi, pubblicizzazione, ecc.).
I fondi pensione aperti sono caratterizzati dal non avere un ambito definito: significa che non si rivolgono specificatamente ad una platea di soggetti individuati.
L’adesione al fondo aperto può avvenire in forma individuale o anche in forma collettiva, a seguito di accordi collettivi anche aziendali.
Previdenza complementare nel settore privato: piani pensionistici individuali
I piani pensionistici individuali (PIP) nella previdenza complementare privata sono attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali stipulati con imprese di assicurazione. L’adesione avviene solo su base rigorosamente individuale. Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione. La gestione finanziaria viene svolta dalla stessa società che li ha istituiti senza alcuna partecipazione dei rappresentanti degli iscritti.
Previdenza complementare nel settore privato: fondi pensione preesistenti
I fondi pensione preesistenti racchiudono tutte le forme pensionistiche che già operavano, all’interno della previdenza complementare privata, al momento della entrata in vigore della prima normativa sui fondi pensione (pertanto già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, provvedimento in seguito abrogato dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 che ha istituito la previdenza complementare).
Per questo motivo, tali fondi presentano forme molto eterogenee, essendosi in origine sviluppati in assenza di una organica disciplina loro applicabile e pertanto registrano una notevole autonomia e un diversificato regime sotto il profilo delle regole loro applicabili. L’adesione dei lavoratori avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali.
Previdenza complementare nel settore privato: fondi pensione regionali
Sono i fondi che non si rivolgono a una particolare categoria di lavoratori, bensì sono limitati a livello territoriale (sono ad ambito regionale)
Previdenza complementare nel settore privato: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
Per assicurarne il buon funzionamento, il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e lasana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari.
La COVIP vigila sull’ordinato sviluppo del sistema delle forme pensionistiche complementari con ampi poteri e prerogative di vigilanza, ispettivi, sanzionatori e di regolamentazione.
Come funzionano i fondi nella previdenza complementare del settore privato?
I fondi pensione complementari operano sulla base del criterio della “capitalizzazione”: i contributi versati dagli iscritti vengono accantonati su un conto individuale e investiti in strumenti finanziari da gestori specializzati sulla base delleindicazioni impartite dal fondo pensione. I rendimenti prodotti sono variabili nel tempo ed in funzione dell’andamento dei mercati finanziari e delle scelte di gestione.
In altre parole, all’interno del fondo pensione, ogni lavoratore è titolare di un proprio conto individuale, separato e distinto da quello degli altri iscritti, sul quale confluiscono:
- il TFR (a seconda dei casi per intero o una quota);
- il contributo del lavoratore;
- l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro;
- i rendimenti finanziari annualmente conseguiti dalla gestione delle risorse effettuata dal fondo.
Una volta raggiunti i requisiti per il diritto alla prestazione, l’iscritto avrà dunque a disposizione un montante finanziario che dovrà essere convertito in rendita sulla base dei coefficienti erariali, attraverso tecniche assicurative.
Previdenza complementare nel settore privato: fondo pensione monocomparto e pluricomparto
A seconda che vengano previste una o più linee di investimento, il fondo pensione si dice a gestione monocomparto o pluricomparto.
Nel caso di fondo pensione a gestione monocomparto, la politica di investimento delle risorse è unica per tutti gli iscritti che beneficeranno del medesimo risultato della gestione finanziaria realizzata dal fondo in termini di rendimento.
Nel caso di fondo pensione a gestione cosiddetta pluricomparto, vengono previste più linee di investimento, tra loro diverse per natura e rischiosità finanziaria, che ciascun iscritto potrà scegliere secondo il profilo di rischio/rendimento più aderente alle proprie caratteristiche, percependo, a fine esercizio, il rendimento ottenuto dalla linea di investimento da lui prescelta.
Tutti i fondi pensione negoziali hanno oggi una gestione pluricomparto. Esistono delle linee di investimento comuni classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati riconducibili alle seguenti categorie:
- garantite (offrono una garanzia di rendimento minimo di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento);
- obbligazionarie pure o miste (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
- bilanciate (investono tendenzialmente in azioni e obbligazioni nella stessa percentuale);
- azionarie (investono principalmente in azioni).
L’aderente, dopo un periodo minimo di permanenza nel comparto di provenienza, può variare il comparto prescelto attraverso l’opzione a favore di un altro comparto che risulterà più adeguato alle sue esigenze (c.d. swich).
I lavoratori più giovani saranno probabilmente più propensi ad optare per linee di investimento più “aggressive” (a prevalenza azionaria) che presentano un maggior grado di rischio ma anche maggiori probabilità di più alti rendimenti nel lungo periodo. I soggetti più vicini alla pensione, invece, probabilmente preferiranno aderire ad un comparto gestito in modo più prudente (linee di investimento in titoli di stato, obbligazioni ecc.).
In tal senso i fondi stanno prevedendo anche delle linee c.d. “life cycle” che hanno come finalità quella di indirizzare l’aderente verso scelte d’investimento, fra i diversi comparti, più coerenti con gli anni mancanti al pensionamento (l’investimento, nella componente azionaria, sarà più elevato quando l’età anagrafica è bassa e verrà via via ridotto all’avvicinarsi dell’età di pensionamento, passando gradualmente dal comparto con maggiore componente in azioni a quello bilanciato fino a quello più prudente. Il profilo life cycle prevede che il passaggio tra un comparto o combinazione di comparti e l’altro avvenga automaticamente al compimento dell’età anagrafica prevista).
Previdenza complementare nel settore privato: come ci si iscrive ad un fondo pensione
Per iscriversi ad un fondo pensione è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di adesione. Attraverso l’adesione si autorizza, tra l’altro, il proprio datore di lavoro a trattenere dalle future buste-paga gli eventuali contributi di pertinenza del lavoratore da versare al fondo.
A tale modulo andrà allegato il modello ministeriale (TFR2) relativo la scelta di destinazione del TFR al fondo pensione prescelto.
Come previsto nel nuovo “Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni”, il modulo di iscrizione è integrato con un questionario di autovalutazione, che l’aderente è chiamato a compilare relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un’opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell’aderente.
I moduli di adesione ai fondi negoziali sono reperibili presso la sede del fondo pensione, i luoghi di lavoro, le sedi delle Organizzazioni Sindacali e degli Istituti di Patronato.
L’addetto alla raccolta delle adesioni dovrà consegnare al lavoratore i seguenti documenti:
- le Informazioni chiave per l’aderente.
Qui vengono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, i comparti di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati). Il documento include la Scheda ‘I costi’, in cui vengono rappresentati i costi che l’aderente sostiene durante la partecipazione al fondo pensione e nella fase di erogazione;
- l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”.
Tale documento contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull’eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni diinvestimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento.
Previdenza complementare nel settore privato: come si finanziano i fondi?
Le fonti di finanziamento di un fondo pensione per un lavoratore dipendente sono rappresentate da:
- il trattamento di fine rapporto;
- il contributo del lavoratore;
- il contributo del datore di lavoro.
L’adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato può avvenire anche soltanto attraverso il conferimento (esplicito o tacito) del TFR senza obbligo, né da parte dell’aderente né da parte della azienda, di destinare alla forma prescelta un’ulteriore contribuzione a loro carico.
Il lavoratore può decidere, tuttavia, di versare, oltre al TFR, ulteriori somme. In tal caso, qualora aderisca al fondo pensione di riferimento contrattuale (fondo negoziale, fondo aperto ad adesione collettiva, fondo preesistente), avrà diritto a beneficiare anche del contributo a carico del datore di lavoro nella misura stabilita dagli accordi contrattuali. Il contributo aziendale non è invece dovuto qualora il lavoratore abbia aderito individualmente ad un fondo aperto o a un PIP.
L’eventuale contributo che il lavoratore decide di versare al fondo pensione è calcolato in misura fissa o in percentuale della retribuzione base utile ai fini del TFR. Per le forme pensionistiche di carattere collettivo, tuttavia, sono le fonti istitutive a fissare la misura minima del contributo a carico del lavoratore e dell’azienda.
Il lavoratore potrà in ogni momento decidere di incrementare ulteriormente la propria posizione previdenziale con dei contributi aggiuntivi a quelli che già versa mensilmente. In questo caso non sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di incrementare anche la contribuzione a suo carico.
In costanza di rapporto di lavoro l’aderente può, in qualsiasi momento e fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo:
- sospendere il versamento del contributo a proprio carico;
- versare una percentuale inferiore al minimo stabilito dagli accordi o contratti collettivi.
In queste ipotesi si interromperà anche il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, come stabilito nei diversi accordi o contratti collettivi. Una volta ripreso il versamento della contribuzione minima, invece, verrà riacquisito ildiritto ai contributi da parte del datore di lavoro.
Previdenza complementare nel settore privato: conferimento del TFR
In tema adesione alla previdenza complementare attraverso il conferimento del TFR maturando, la legge n. 199/2025, (legge di bilancio 2026), ha introdotto varie modifiche al D.lgs. n. 252/2005 introducendo rilevanti novità in materia (vedi apposito paragrafo “Novità apportate dalla legge n. 199/2025 Legge di Bilancio 2026 in tema di adesione automatica)
Sulla base delle previgenti disposizioni di cui all’art. 8 del D.lgs 252/2005, i lavoratori dipendenti – esclusi quelli domestici – hanno 6 mesi di tempo dalla data di prima assunzione per decidere sulla destinazione del proprio TFR maturando.
L’opzione che il lavoratore dovrà esprimere è tra:
- il mantenimento del TFR presso il proprio datore di lavoro che continuerà, dunque, ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile;
- il conferimento del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare.
Per esercitare la scelta sulla destinazione del TFR il lavoratore deve utilizzare l’apposito modulo ministeriali (modello TFR2) che gli verrà consegnato dal proprio datore di lavoro al momento della assunzione. Una volta compilato, datato e firmato, il modulo deve essere restituito al datore di lavoro. Spetta a quest’ultimo rilasciare copia controfirmata per ricevuta.
Trascorsi i 6 mesi, se il lavoratore non ha operato alcuna scelta, si attiva il cosiddetto meccanismo del silenzio-assenso e il TFR viene conferito automaticamente nel fondo pensione complementare di settore previsto dalla contrattazione collettiva.
Destinazione del TFR per i lavoratori del settore privato: le scelte possibili
Come visto in precedenza, lavoratrici e lavoratori del settore privato hanno sei mesi di tempo dalla data di prima assunzione per scegliere se mantenere il TFR in azienda oppure conferirlo ad una forma di previdenza complementare. Vediamo nel dettaglio le due situazioni.
Previdenza complementare nel settore privato: mantenere il TFR in azienda
In caso si opti di lasciare il TFR in azienda:
- se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, il TFR continua ad essere effettivamente accantonato presso l’azienda;
- se, invece, lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti, il TFR futuro è versato dall’azienda al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo2120 codice civile.
A tale riguardo la legge di Bilancio anno 2026 ha esteso la platea delle imprese che devono versare il TFR dei lavoratori non destinato a forme di previdenza complementare al Fondo di Tesoreria perché hanno raggiunto o raggiungono la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quelli di inizio dell’attività. Tale soglia varierà negli anni:
- nella fase transitoria, 2026-2027, vi sono tenute anche le imprese che raggiungono la soglia di 60 addetti in qualunque momento (non più solo nel primo anno di attività), facendo riferimento alla media annuale nell’anno solare precedente;
- Dal 2028 al 2031 la soglia scende nuovamente a 50 dipendenti, in qualunque momento sia raggiunta (non più solo nel primo anno di attività), e comunque con riferimento alla media annuale dell’anno precedente;
- A regime, dal 2032, la soglia che farà scattare l’obbligo di trasferimento del TFR maturando al Fondo Tesoreria INPS, scenderà a 40 dipendenti).
La scelta di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro/FondoTesoreria può essere successivamente revocata dal lavoratore che potrà in seguito decidere di destinare il proprio TFR futuro ad una forma pensionistica complementare da lui prescelta.
Previdenza complementare nel settore privato: conferire il TFR alla previdenza complementare
L’adesione esplicita è la scelta attiva del lavoratore dipendente di destinare il proprio TFR maturando al fondo pensione e comporta l’adesione alla forma pensionistica prescelta.
La adesione esplicita avviene compilando il modulo TFR2 (Modulo per la scelta di destinazione del TFR) e il modulo di Adesione al fondo pensione, che dovranno essere consegnati al datore di lavoro; quest’ultimo è tenuto a poi a concludere l’adesione presso il fondo pensione prescelto.
La scelta del lavoratore di aderire ad una forma di previdenza complementare è irrevocabile (salvo possibilità di esercizio del riscatto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del fondo).
In caso di conferimento esplicito del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare collettiva, le originarie disposizioni previste nel D.lgs n. 252/2005 prevedevano che:
- i lavoratori che risultavano iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 124/1993 che ha dettato la prima normativa organica in materia di previdenza complementare) sono tenuti a versare il TFR maturando nella misura minima prevista dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, ove detti accordi non prevedevano il versamento del TFR, nella misura pari almeno al 50%, con possibilità di incrementi successivi;
- i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, sono invece tenuti all’integrale versamento del TFR al fondo pensione.
Successivamente, con l’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) vengono apportate delle modifiche all’art. 8 del D.lgs n. 252/2005, riconoscendo agli accordi collettivi, anche aziendali, la facoltà di modulare la quota minima di TFR maturando da destinare ai fondi pensione complementari. Vengono infatti aggiunti al comma 2 del predetto art. 8 i seguenti periodi “Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”.
Sono interessati da tale disposizione normativa, i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di TFR da destinare ai fondi pensione a cui aderiscono su base collettiva.
Alla luce di ciò si vengono a distinguere le seguenti situazioni:
1. Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993
È prevista:
- l’integrale destinazione ad una forma pensionistica complementare dell’accantonamento annuale del TFR, oppure;
- qualora espressamente previsto dagli accordi, la possibilità di devolvere il TFR nella percentuale minima fissata dalle fonti istitutive.
In assenza di previsioni, il conferimento rimane totale, salvo, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive, di scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi collettivi.
Parimenti, nel caso in cui il lavoratore abbia scelto la destinazione integrale del TFR alla previdenza complementare, anche in presenza delle previsioni delle fonti istitutive che fissano la quota minima, potrà successivamente modificare tale scelta in favore della devoluzione parziale di TFR ai fondi pensione.
2. Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
Possono decidere di conferire ad una forma di previdenza complementare il proprio TFR maturando nella percentuale minima prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi.
In alternativa, il lavoratore, pur in presenza di accordi collettivi che consentono di versare solo una quota di TFR, può scegliere di destinare l’intero accantonamento annuo del TFR maturando al fondo pensione.
Tale scelta può essere comunque in ogni caso rivista, così potendo optare per il versamento dei flussi futuri di TFR nella misura definita dagli accordi.
3. Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
Possono decidere di conferire ad una forma di previdenza complementare il proprio TFR maturando nella misura pari almeno al 50%.
La mancata previsione da parte degli accordi di una quota minima di TFR non comporta l’obbligo del versamento integrale del TFR, fermo restando che il lavoratore potrà sempre scegliere di conferire l’intero accantonamento annuo di TFR maturando al fondo pensione.
Nota bene
Le disposizioni in parola non trovano invece applicazione dei riguardi degli aderenti su base individuale, i quali rimangono comunque titolari della facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.
Conferimento del TFR per i lavoratori del settore privato: la modalità tacita mediante il meccanismo del silenzio-assenso
Il lavoratore dipendente, come già detto, ha sei mesi di tempo, a partire dalla data di assunzione, per fare una scelta in merito al conferimento del TFR maturando. Qualora non opti per destinarlo alla previdenza complementare o, viceversa,di mantenerlo in azienda, il
TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di tale semestre, verrà destinato integralmente:
- alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi (tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale);
- in presenza di più forme pensionistiche collettive alle quali l’azienda possa aderire il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda (salvo diverso accordo aziendale);
- in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR maturando andrà, dal 1° ottobre 2020 al Fondo Cometa, a seguito della soppressione di FONDINPS.
In caso di applicazione del principio del silenzio assenso:
- le risorse confluite tacitamente al fondo pensione vengono destinate ad un comparto che deve garantire la restituzione del capitale versato, al netto degli oneri sostenuti e rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del TFR. Resta ferma la possibilità dell’aderente di variare il comparto e scegliere uno più aderente al proprio profilo di rischio/rendimento;
- il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione tacita e le informazioni necessarie. In questo modo l’aderente può scegliere di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
- il lavoratore che ha aderito mediante silenzio assenzo con la devoluzione integrale del TFR potrà comunque, in un momento successivo alla adesione tacita, esprimere la volontà di devolvere al fondo di appartenenza la sola quota fissata dalle fonti istitutive a condizione che cessi di essere un iscritto “silente” e inizi a destinare al fondo anche i contributi a proprio carico.
Previdenza complementare nel settore privato: versamento al fondo pensione anche il TFR maturato prima della adesione
In alcuni casi, il lavoratore potrà decidere di versare al fondo pensione anche il TFR maturato prima della adesione (c.d. TFR pregresso).
Per poter procedere occorre:
- che il datore di lavoro acconsenta all’operazione (e cioè vi sia un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro);
- e che il TFR sia nella disponibilità dell’azienda.
Non è possibile far confluire quella parte di TFR ai fondi pensioni nei casi di aziende che versano il medesimo al Fondo Tesoreria dello Stato (che ricordiamo essere il Fondo presso il quale confluisce il TFR non destinato a previdenza complementare dei lavoratori occupati in aziende con almeno 50 dipendenti). Nel caso, quindi, l’azienda abbia l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria potrà essere fatto confluire nel fondo pensione complementare solamente il TFR pregresso accantonato in azienda fino al 2006 (le quote maturate dal 2007, data di istituzione del Fondo di Tesoreria, rimangono accumulate presso di esso).
Ci sono vantaggi fiscali per chi versa il TFR pregresso al fondo pensione?
Si. Il vantaggio fiscale risulta evidente per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007.
In caso di prestazione pensionistica, infatti, si applica un’aliquota tra il 15% e il 9% a seconda degli anni di permanenza nel fondo pensione. Il trattamento di fine rapporto lasciato in azienda, invece, è soggetto a tassazione separata con un’aliquota minima del 23%.
Risulta più difficile quantificare la convenienza fiscale del versamento del TFR maturato fino al 2006. In caso di prestazione pensionistica il TFR versato al fondo pensione è, infatti, comunque soggetto a tassazione separata, similmente a quanto avviene in azienda.
Previdenza complementare nel settore privato: Novità apportate dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
La legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha apportato alcune rilevanti modifiche all’art. 8 del D.Lgs n. 252/2005 in tema di “Finanziamento” della previdenza complementare, che troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Vediamo cosa viene previsto, facendo comunque presente che si è in attesa della circolare della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) di adeguamento delle proprie istruzioni su questo specifico argomento.
- Adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026
Sulla base delle nuove previsioni, a partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione si passerà da un sistema di silenzio assenso trascorsi sei mesi dall’assunzione ad un sistema di adesione automatica trascorsi 60 giorni dall’assunzione.
Nello specifico:
i lavoratori dipendenti privati, di prima assunzione (esclusi i domestici), saranno iscritti automaticamente alla previdenza complementare. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche viene privilegiata quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al DM 31 marzo 2020, n. 85 (Fondo Cometa), alla quale è conferito l’intero importo del TFR maturando.
L’adesione automatica comporta non solo la devoluzione dell’intero TFR ma anche della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Tuttavia la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’importo dell’assegno sociale Inps (per il 2026 pari a € 546,24 euro mensili).
Si prevede, inoltre, che il TFR possa essere devoluto nella misura prevista dagli accordi, se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.
Sempre entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore potrà comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza dallo stesso liberamente prescelta (fondi aperti e Pip) ovvero mantenere il proprio TFR in azienda secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare di propria scelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica
Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente (c.d. linee di investimento ”lifecycle).
- Adesione per i lavoratori non di prima assunzione
A decorrere dal 1° luglio 2026, con riferimento ai lavoratori non di prima occupazione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare in virtù di un precedente rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica e si troverà iscritto “automaticamente” alla forma pensionistica aziendale “di riferimento” con effetto dalla data di assunzione.
Il predetto TFR sarà conferito nella misura intera, salvo che il lavoratore, sempre entro lo stesso termine di 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.
Previdenza complementare nel settore privato: ulteriori modalità di adesione
Esistono poi ulteriori modalità di adesione ai fondi pensione nel settore privato specifici per alcune categorie di lavoratori o di loro familiari laddove previsto dagli Statuti e dai Regolamenti di riferimento.
In particolare:
- l’adesione contrattuale;
- l’adesione dei fiscalmente a carico.
Ulteriori modalità di adesione alla previdenza complementare nel settore privato: l’adesione contrattuale
Vi sono dei contratti che prevedono l’iscrizione automatica dei dipendenti al fondo pensione negoziale di riferimento, mediante il versamento da parte del datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi collettivi per l’adesione contrattuale
L’adesione contrattuale non comporta:
- l’obbligo del conferimento al Fondo del contributo del lavoratore né del suo TFR.
L’adesione contrattuale comporta:
- l’automatica iscrizione al Fondo pensione negoziale;
- la costituzione di una posizione individuale, per ogni lavoratore coinvolto, alimentata dal solo contributo datoriale;
- la non revocabilità della adesione;
- la fruizione, per l’associato contrattuale, degli stessi diritti di un aderente ordinario.
Il lavoratore è comunque sempre libero di modificare la sua adesione da contrattuale in esplicita. In qualsiasi momento sarà possibile, infatti, versare il TFR maturando e un ulteriore contributo mensile, ricevendo per questo motivo uncontributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro.
L’entità del contributo minimo mensile versato dal lavoratore e di quello del datore di lavoro è stabilita negli accordi e contratti collettivi. Tale contributo è calcolato in misura fissa o in percentuale della retribuzione base utile ai fini del TFR.
Il lavoratore potrà in ogni momento decidere di incrementare la sua posizione previdenziale con dei contributi aggiuntivi a quelli che versa mensilmente. Quest’ultima opzione non comporta però l’obbligo per il datore di lavoro di incrementare anche la sua contribuzione.
Ulteriori modalità di adesione alla previdenza complementare nel settore privato: l’adesione dei fiscalmente a carico
Se previsto dai relativi Statuti/Regolamenti, possono aderire al fondo pensione anche i familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al fondo stesso, mediante il versamento di una contribuzione specifica a loro favore. Per fiscalmente a carico si intendono i soggetti indicati nell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate, con un reddito annuo complessivo non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro).
L’adesione al fondo pensione dei familiari fiscalmente a carico può avvenire:
- contestualmente all’adesione del lavoratore;
- oppure, in un momento successivo.
La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita dall’aderente lavoratore. Il contributo iniziale minimo è quello previsto dal regolamento del fondo; i successivi contributi saranno liberi nell’entità e nel tempo (anche mensilmente).
Il soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace, ha la facoltà di alimentare la propria posizione individuale versando contributi aggiuntivi a quelli minimi previsti.
Se il fiscalmente a carico perde il suo status, il lavoratore aderente dovrà comunicarlo al proprio fondo pensione e non potrà più effettuare versamenti in suo favore. In tale ipotesi è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dellavoratore aderente, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dal regolamento del fondo, oppure mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
Inoltre, sarà possibile:
- trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento, per la nuova attività di lavoro;
- o in alternativa, se sono decorsi i previsti termini di partecipazione, trasferire la posizione ad una forma pensionistica ad adesione individuale.
Nel caso in cui il lavoratore aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo potrà versare in favore del soggetto fiscalmente a carico, i relativi contributi.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la posizione individuale, lo stesso non potrà più effettuare versamenti a favore dell’interessato.
In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di:
- incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dal regolamento del fondo;
- oppure, in alternativa, mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti, si applicano:
- le previsioni statutarie;
- le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.
Nota Bene
I contributi versati al fondo pensione, a favore di un familiare, entrano nel limite di deducibilità massimo di 5.300 euro in capo allo stesso lavoratore aderente.
Previdenza complementare nel settore privato: come si determina il montante finale e l’importo
Il valore finale della posizione individuale maturata dall’iscritto ad un fondo pensione è determinato da una serie di elementi:
- dall’entità del montante accumulato nel corso degli anni dall’iscritto (dato dal versamento di tutto o parte del TFR, dagli ulteriori contributi versati dal lavoratore e dall’eventuale contributo del datore di lavoro);
- dalla durata dei versamenti;
- dai costi di gestione che vengono applicati in corso di adesione;
- dal rendimento economico che l’ente gestore è riuscito a realizzare dagli investimenti effettuati sui mercati finanziari in base al rendimento del comparto prescelto dall’aderente;
- dall’entità dell’eventuale capitale liquidato nel corso dell’adesione (es. per anticipazioni e riscatti);
- dalle condizioni per l’erogazione della rendita applicate dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il fondo pensione (es. rendita vitalizia, rendita reversibile etc.).
Il montante finale così determinato viene trasformato in rendita dividendo il suo ammontare per la speranza di vita residua al momento del pensionamento (la speranza di vita viene calcolata sulla base di specifiche tavole demografiche di mortalità per sesso ed età).
Per determinare l’importo finale si dovrà tenere conto oltre che del cosiddetto “tasso tecnico di interesse” (minimo garantito), anche dei “caricamenti”, ossia delle commissioni applicate dalle compagnie di assicurazioni per il servizio di erogazione della rendita.
Previdenza complementare nel settore privato: le prestazioni complementari al momento del pensionamento
La funzione della previdenza complementare è quella di permettere di integrare la pensione pubblica obbligatoria con l’erogazione di una prestazione pensionistica complementare.
Il diritto alla pensione complementare si raggiunge alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di previdenza pubblica obbligatoria di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle formepensionistiche complementari. Il termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.
Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione alla previdenza complementare necessaria per le prestazioni saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturate dall’aderente per iquali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Il lavoratore potrà comunque proseguire volontariamente la contribuzione alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
La prestazione complementare può essere liquidata:
- interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare il cui importo varierà in base alle somme accumulate e alla tipologia di rendita scelta;
- parte in capitale, fino ad un massimo del 60% (percentuale aumentata dal precedente 50% dalla legge di bilancio 2026) del montante finale accumulato, dal quale vanno tolte le somme già erogate a titolo di anticipazione e nonreintegrate da parte dell’iscritto. La restante parte del montante accumulato verrà erogato sottoforma di rendita vitalizia;
- interamente in capitale, nel caso in cui, la rendita vitalizia, derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS;
- interamente in capitale, nel caso di raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza senza però aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Previdenza complementare nel settore privato: tipologie di rendite
Al momento del pensionamento l’iscritto può scegliere a quale tipologia di rendita accedere tra quelle previste dal fondo:
- Vitalizia immediata: pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita. La rendita si estingue con il suo decesso.
- Reversibile: pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita e successivamente al beneficiario designato (reversionario), se superstite, per l’intero importo o per una quota della rendita stabilita dal de cuius. La rendita siestingue con il decesso del beneficiario.
- Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia: pagamento di una rendita all’aderente o ai beneficiari in caso di sua premorienza per un periodo di 5 o 10 anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l’aderente è ancora in vita. Si estingue se l’aderente è nel frattempo deceduto.
- Con restituzione del montante residuale (controassicurata): pagamento di una rendita all’aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, in un’unica soluzione o sotto forma di pagamento periodico.
- Vitalizia LTC (Long Term Care): pagamento di una rendita all’aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza.
Le rendite sono generalmente erogate da Compagnie assicurative con cui il fondo pensioni ha stipulato apposite convenzioni per la liquidazione delle prestazioni.
Novità apportate dalla legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) alla previdenza complementare nel settore privato: nuove tipologie di prestazioni
Le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nella Legge di Bilancio anno 2026 introducono, a far data dal 1° luglio 2026, forme più flessibili di erogazione di prestazioni pensionistiche direttamente gestite dal fondo pensione. In alternativa alla rendita vitalizia, le forme pensionistiche complementari possono erogare:
- Rendita a durata definita per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’iscritto. In tale periodo viene erogata una rata annuale determinata dividendo il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale per il numero di anni di vita attesa residua calcolata secondo tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente.
- Rendita nella forma di prelievi flessibili liberamente determinabili su richiesta dell’aderente entro i limiti delle rate maturate e non ancora erogate della rendita a durata definita. In pratica il lavoratore può rinunciare a chiedere delle rate di rendita a durata definita e quando vuole chiedere questa tipologia di rendita a prelievi flessibile.
- Rendita mediante erogazione frazionata del montante accumulato su un periodo minimo di cinque anni con aspetti di dettaglio, in termini di periodicità e numero minimo di rate, demandati ad apposite istruzioni COVIP.
La novità interesserà solo le forme di previdenza complementari in regime di contribuzione definita (con esclusione, quindi, di quelle a prestazione definita). Le predette nuove prestazioni sono erogate direttamente dai fondi pensione e il relativo montante è mantenuto in gestione.
In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni prima del termine di durata, il montante residuo non si estingue ma potrà essere riscattato dai soggetti designati dall’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione.
Nota bene
Si è in attesa della circolare della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) di adeguamento delle proprie istruzioni sul tema.
Previdenza complementare nel settore privato: la R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata)
La Rendita integrativa temporanea anticipata è una tipologia di prestazione il cui scopo è quello di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Consiste nella erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato dall’aderente, sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Tale prestazione è erogata direttamente dal Fondo pensione.
Per poter fare domanda di R.I.T.A. occorre, alla data di presentazione della domanda di accesso, il possesso dei seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta;
- maturazione del requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il medesimo requisito è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisce il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.
In alternativa la R.I.T.A. è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).
Per il calcolo della rendita periodica che andrà a costituire la RITA, l’aderente può destinare l’intera posizione accumulata fino al momento della richiesta o soltanto una parte di essa, mantenendo una parte del montante investita nel fondo per poterla percepire successivamente sotto forma di pensione integrativa.
La parte del montante prescelta viene frazionato per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio.
Se l’aderente muore mentre la prestazione è in corso di erogazione, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, unitamente all’eventuale parte di posizione non destinata alla RITA è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
Previdenza complementare nel settore privato: eventuali prestazioni accessorie
Il Fondo pensione, sulla base della previsione delle fonti istitutive, può prevedere alcune prestazioni accessorie relative, ad esempio, ai casi di invalidità, premorienza e non autosufficienza. L’adesione a tali prestazioni è facoltativa. Può essere espressa all’atto dell’adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. L’erogazione delle prestazioni accessorie avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: l’anticipazione
Per far fronte a determinate esigenze previste dalla legge, l’iscritto ad un fondo pensione potrà usufruire di anticipazioni sulla posizione individuale maturata.
Può usufruirne in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per:
- spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
Può usufruirne, invece, dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata per:
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Infine, dopo 8 anni di iscrizione, può usufruirne per un importo non superiore al 30% della posizione maturata per:
- ulteriori esigenze degli aderenti.
Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione necessaria per l’anticipazione (8 anni) saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali non si sia esercitato il riscatto totale.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% della posizione individuale maturata (incrementata ulteriormente delle anticipazioni percepite e non reintegrate) adecorrere dal primo momento di iscrizione alle forme di previdenza complementare.
L’aderente può richiedere anticipazioni sulle somme accantonate più volte, anche per la stessa motivazione. È importante, tuttavia, che ci sia sempre il rispetto delle condizioni di durata dell’iscrizione e del limite massimo erogabile.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere in qualsiasi momento restituite, in tutto o in parte, al fondo pensione per reintegrare la posizione maturata dall’aderente.
Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: il riscatto
Nel caso in cui l’aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (e non ha maturati quelli necessari per poter richiedere la prestazione pensionistica in rendita), può chiedere o di mantenere la posizioneindividuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione ovvero il riscatto della sua posizione individuale maturata.
Il riscatto può essere in misura parziale del 50% nei casi di:
- cessazione della attività lavorativa che comporti uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità ovvero di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore della durata di almeno 12 mesi.
Il riscatto può essere in misura totale nei casi di:
- invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- cessazione della attività lavorativa che comporti uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata qualora manchino all’aderente 5 anni per raggiungere i requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica complementare, poiché in questo caso l’aderente può richiedere che le stesse siano, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Cause diverse introdotte dai regolamenti dei fondi
- le forme pensionistiche complementari possono prevedere ulteriori possibilità di riscatto totale della posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione fin qui ammesse negli statuti e regolamenti dei fondipensione, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.
Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: il decesso dell’iscritto
In caso di decesso dell’iscritto al fondo pensione bisogna distinguere due diverse situazioni:
- Decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. PREMORIENZA). In questo caso l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto è riscattata dai soggetti designati; se assenti verrà attribuita in parti uguali agli eredi. In assenza di entrambi la posizione resterà acquisita al fondo pensione (per le forme pensionistiche di tipo collettivo) o devoluta a finalità sociali (forma pensionistiche individuali).
- Decesso dell’aderente durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica complementare. In questo caso gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari indicati dal soggetto del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione di una rendita calcolata sul montante residuale.
Prestazioni prima del pensionamento nella previdenza complementare del settore privato: i trasferimenti
È possibile trasferire la posizione maturata in un fondo ad un altro fondo diverso solamente nei seguenti casi:
- in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo, l’iscritto, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al fondo, può volontariamente trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare da lui prescelta;
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, senza alcuna limitazione temporale, l’iscritto può trasferire la propria posizione individuale presso un altro fondo pensione a cui accede in relazione alla nuova attività;
- in caso di maturazione del diritto alla rendita pensionistica è possibile trasferire il montante maturato, anche prima del periodo minimo di permanenza, presso un altro fondo pensione che prevede diverse condizioni di erogazione della rendita.
Nel caso di trasferimento della posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica complementare, l’iscritto potrà versare il proprio TFR maturando e l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.
Con riferimento alla portabilità del contributo datoriale, con la legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), vengono soppressa le disposizioni che attualmente assegnano alla contrattazione collettiva la potestà di stabilire se il contributo datoriale futuro spetta in caso di trasferimento individuale al fondo aperto o al Pip. In sostanza, dal 31 ottobre 2026 (nuova data prevista dal D.L. 19/2026, riguardante disposizioni urgenti per il Pnrr che ha spostato quella del 1° luglio inizialmente prevista dalla legge di bilancio 2026), il lavoratore, dopo due anni di permanenza presso un fondo negoziale, potrà trasferire ad una diversa forma di previdenza complementare di mercato (pensione aperto o ad un Pip) da lui scelta anche il contributo datoriale futuro stabilito dalla contrattazione collettiva (cosa non prevista nell’assetto precedente ove il trasferimento, la c.d. “portabilità del contributo datoriale”, da un fondo collettivo ad un fondo individuale era possibile solo se previsto e nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali).
In alternativa al trasferimento ad altro fondo pensione, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il soggetto ha la facoltà di mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo a cui prima era iscritto, anche in assenza di ulteriore contribuzione.
Previdenza complementare nel settore privato: la tassazione della Previdenza Complementare
La disciplina fiscale introdotta dal D.Lgs. 252/05 – che disciplina le forme di previdenza complementare – si applica ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007. Per i montanti maturati fino al 31/12/2006 trovano applicazione, invece,le disposizioni vigenti a tale data: sistema del c.d. pro quota.
Tassazione della Previdenza Complementare: il regime fiscale della contribuzione
I contributi versati sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il TFR) sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF fino ad un massimo di 5.300€ (nuovo tetto di deducibilità innalzato dai precedenti 5.164,67€ dalla legge di bilancio anno 2026).
È previsto un regime speciale per i lavoratori che trovano occupazione per la prima volta dopo il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 252/05).
In questo caso, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione è, infatti, consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite dei 5.300€ pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo dei 5.300€.
L’aderente al fondo pensione può, inoltre, dedurre i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico a condizione che:
- la persona a favore della quale vengono versati i contributi, risulti effettivamente a carico, ossia possegga un reddito complessivo non superiore ai 2.840,51€;
- il reddito della persona a carico non sia capiente per dedurre i contributi versati in suo favore. In altri termini, la deducibilità dal reddito di chi versa riguarda solo le somme che non possono essere effettivamente dedotte dal familiare a favore del quale il versamento è fatto;
- l’importo effettivamente deducibile, sommandola ai propri contributi ai fondi pensione, non ecceda il limite complessivo di 5.300€.
Tassazione della Previdenza Complementare: il regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria delle risorse affidate ai fondi sono assoggettati ad imposta sostitutiva dell’20% (in luogo del 26% applicata alle normali plus- valenze finanziarie). Fanno eccezione i rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,50% (anche le rivalutazioni del TFR sono assoggettate alla stessa tassazione).
L’imposta si applica sull’importo netto maturato in ciascun periodo di imposta che deriva dalla differenza del valore del patrimonio del fondo all’inizio dell’anno e il valore del patrimonio del fondo alla fine del periodo di imposta.
L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione dal risultato di gestione dei periodi di imposta successivi.
Tassazione della Previdenza Complementare: il regime fiscale delle prestazioni
Le prestazioni erogate in forma di capitale o in rendita (compresa la R.I.T.A.) costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione nella fase di accumulo. Sulla parte imponibile sarà operata una ritenuta agevolata con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di adesione al fondo successivo al 15° fino ad un massimo di riduzione di 6 punti percentuali (dal 36° anno tassazione del 9%).
Per la nuova tipologia di rendita introdotta dalla legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) la cosiddetta Rendita mediante erogazione frazionata del montante accumulato viene previsto un regime di tassazione con ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta progressivamente dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° sino a raggiungere un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione.
In caso di anticipazione per spese sanitarie, viene applicata sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso, invece, di anticipazione per gli altri motivi previsti (acquisto, o ristrutturazione di casa o altre esigenze dell’iscritto), trova applicazione una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
In caso di venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, se l’aderente richiede, alla cessazione dell’attività lavorativa, il riscatto immediato del 100% del capitale maturato, si applica una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%. In caso, invece, di riscatto del 50% del capitale maturato a cessazione dell’attività lavorativa con un’inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi, mobilità, CIG ordinaria/straordinaria, trova applicazione una tassazione con un’aliquota agevolata: 15% che, per ogni anno successivo al 15° di partecipazione al fondo, si riduce di uno 0,30% (dal 36° anno = 9%). Parimenti anche in caso di riscatto del 100% del capitale maturato per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 o per cessazione attività lavorativa con un’inoccupazione superiore a 48 mesi, trova applicazione una tassazione con aliquota agevolata del 15% che, per ogni anno successivo al 15° di partecipazione al fondo, si riduce di uno 0,30% (dal 36° anno = 9%). Lo stesso regime fiscale agevolato è previsto anche per il riscatto effettuato dagli eredi in caso di decesso dell’aderente alla previdenza complementare (premorienza). Nel caso, invece, di riscatto per cause diverse previste dal regolamento del fondo, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale. Unica condizione è che avvengano a favore di forme pensionistiche previste dalla disciplina della previdenza complementare.