Pensioni per Comparto sicurezza, difesa, VVF e SSP

Pensioni per Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Le riforme pensionistiche che si sono susseguite negli ultimi decenni hanno inciso solo in parte sul personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. Ecco perché, per tale personale, l’accesso alla pensione è tuttora disciplinato da una normativa specifica, che lo differenzia, per modalità e requisiti, rispetto alla generalità dei lavoratori. 

Per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, infatti, continuano ad applicarsi regole pensionistiche specifiche, che tengono conto della particolarità delle funzioni svolte e delle condizioni di servizio.

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche rilevanti ai fini pensionistici. 

Perché è importante individuare il grado o la qualifica per tali comparti?

Per ottenere la prestazione pensionistica è essenziale individuare con precisione il ruolo o la qualifica rivestiti all’interno dell’Amministrazione o del Corpo di appartenenza. 

Assume inoltre particolare rilevanza, ai fini pensionistici, la modalità di cessazione dal servizio.  

Tale elemento incide direttamente sull’applicazione delle specifiche disposizioni normative e, conseguentemente, sulla determinazione del trattamento pensionistico. 

La cessazione dal servizio può avvenire: 

  • su domanda dell’interessato;  
  • d’ufficio, in caso di raggiungimento dei limiti di età oppure di perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità al servizio. 

Pensione di vecchiaia nel 2026

Nel 2026, i pensionamenti d’ufficio disposti dall’Amministrazione di appartenenza avvengono per il personale:  

  • che raggiunge l’età anagrafica – età ordinamentale massima prevista per la cessazione del servizio (variabile in base alla qualifica o grado di appartenenza); 
  • che sia in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva. 

I limiti di età, previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza, sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita solo nel caso in cui il lavoratore non abbia già maturato il diritto alla pensione di anzianità, comprensivo del periodo della cosiddetta “finestra mobile”. 

NOTA BENE  

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro. 

Pensione di anzianità nel 2026

Nel 2026, per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico il diritto alla pensione di anzianità si ottiene: 

  • indipendentemente dall’età anagrafica: al raggiungimento di 41 anni di anzianità contributiva. In questo caso, il trattamento pensionistico decorre 15 mesi dopo la maturazione del requisito contributivo; 
  • con almeno 58 anni di età e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.  

In questo caso il trattamento pensionistico decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.  

NOTA BENE  

Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro. 

Pensione privilegiata

Ha diritto alla pensione privilegiata il personale le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano: 

  • ascrivibili a una delle categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;  
  • non suscettibili di miglioramento.  

Il riconoscimento di tali condizioni consente l’accesso al trattamento pensionistico privilegiato, indipendentemente dai requisiti ordinari previsti per le altre forme di pensionamento. 

Chi può richiedere la pensione privilegiata

La pensione privilegiata spetta al personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico che abbia riportato un’infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio, tale da determinare l’inidoneità permanente al servizio. 

Possono richiedere la prestazione i lavoratori appartenenti ai seguenti Corpi: 

  • Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica); 
  • Arma dei Carabinieri; 
  • Guardia di Finanza; 
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria); 
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Come fare domanda per la pensione privilegiata

La domanda di pensione privilegiata deve essere presentata all’INPS dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 

La prestazione può essere richiesta anche nel caso in cui, durante l’attività lavorativa, non sia stato precedentemente ottenuto il riconoscimento della causa di servizio. 

In caso di decesso del titolare, il diritto alla pensione privilegiata si trasferisce ai superstiti, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

Causa di servizio

La riforma Monti-Fornero (art. 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) ha disposto l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, nonché dei benefici ad esso connessi (equo indennizzo e pensione privilegiata), per il personale delle pubbliche amministrazioni. 

Tale abrogazione non si applica al personale appartenente al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, per il quale la disciplina continua a trovare applicazione. 

Possono, infatti, presentare la domanda per richiedere il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio: 

  • Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica); 
  • Arma dei Carabinieri; 
  • Guardia di Finanza; 
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria); 
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Presupposti per il riconoscimento

Gli elementi essenziali per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio e per l’accesso ai relativi benefici (tra cui l’equo indennizzo) sono: 

  • l’evento dannoso; 
  • l’occasione di lavoro; 
  • il nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infermità o lesione. 

Cosa si intende per evento dannoso

Per evento dannoso si intende qualsiasi lesione o infermità, sia temporanea (con o senza postumi) sia permanente, anche di natura psichica, fino a comprendere il caso di decesso del dipendente.  

Cosa si intende per infermità subite o contratte in occasione di lavoro

Si considerano infermità subite o contratte in occasione di lavoro le patologie derivanti da attività connesse agli obblighi di servizio. Esse si distinguono dai rischi generici cui il lavoratore è normalmente esposto nella vita quotidiana o durante l’attività lavorativa ordinaria. 

Come presentare domanda di causa di servizio

L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione o al Comando presso cui il dipendente presta o ha prestato servizio. 

La domanda deve essere inoltrata entro sei mesi: 

  • dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso; oppure  
  • dalla data in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza dell’infermità. 

La visita nel caso di domanda di causa di servizio

A seguito della presentazione della domanda, il richiedente viene convocato a visita presso la competente Commissione medica, che provvede agli accertamenti sanitari necessari ai fini del riconoscimento. 

Equo indennizzo

L’equo indennizzo consiste in una prestazione risarcitoria una tantum, in denaro, concessa al lavoratore dipendente appartenente: 

  • Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica); 
  • Arma dei Carabinieri; 
  • Guardia di Finanza; 
  • Ex Corpo Forestale dello Stato (confluito nell’Arma dei Carabinieri)  
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria); 
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Il risarcimento per equo indennizzo

Il risarcimento, a carico dell’Amministrazione di appartenenza, viene riconosciuto a seguito dell’accertamento effettuato dalla competente Commissione medica. 

L’equo indennizzo è previsto nei casi di menomazioni: 

  • che abbiano determinato un danno permanente all’integrità fisica o psichica del lavoratore;  
  • derivanti da cause direttamente riconducibili al servizio svolto, oppure nei casi di decesso riconducibile a causa di servizio. 

Quando presentare domanda per equo indennizzo

La domanda di equo indennizzo può essere presentata: 

  • contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio;  
  • successivamente al riconoscimento della stessa, non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.  

È comunque consigliabile presentare l’istanza congiuntamente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, al fine di evitare la decadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. 

Per poter essere indennizzata, la lesione o infermità deve essere: 

  • riconosciuta come dipendente da causa di servizio;  
  • ascrivibile alle tabelle “A” o “B” di cui al DPR 834/1981.  

La domanda di concessione dell’equo indennizzo può essere presentata anche dagli eredi del lavoratore o del pensionato, entro sei mesi dal decesso. 

Importo della prestazione nel caso di equo indennizzo

L’equo indennizzo è graduato in funzione della menomazione subita.  

Inoltre, l’importo della prestazione sarà ridotto: 

  • del 25% qualora il dipendente abbia superato i 50 anni di età; 
  • del 50% qualora abbia superato il 60° anno di età. 

Cumulo dell’equo indennizzo con la pensione di privilegio

Qualora le stesse infermità abbiano dato luogo anche alla concessione della pensione privilegiata, l’equo indennizzo potrà essere cumulato, con la pensione in oggetto, solo per il 50%.  

In questo caso l’Ente che ha liquidato l’indennizzo può chiedere la restituzione del 50% dell’importo erogato a tale titolo. 

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