Contributi in diverse gestioni pensionistiche

Principali tipologie di contribuzione in diverse gestioni pensionistiche

La crescente frammentazione dei rapporti di lavoro ha determinato, nel corso della vita lavorativa, il versamento di contributi previdenziali in diverse gestioni pensionistiche. 

Per questo motivo, il legislatore ha previsto specifici strumenti che consentono di valorizzare tali periodi contributivi, anche se non coincidenti, al fine di consentire il raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso a una prestazione pensionistica unica. 

In particolare, i principali istituti previsti dall’ordinamento sono: 

  • ricongiunzione dei periodi assicurativi;  
  • cumulo gratuito dei periodi assicurativi.

Tali strumenti si differenziano tra loro per modalità di accesso, onerosità e finalità, ma condividono l’obiettivo comune di evitare la dispersione della posizione previdenziale del lavoratore.

 

Vediamo nel dettaglio quali differenze ci sono tra il cumulo o la ricongiunzione dei contributi.  

E anche quando è possibile esercitare la facoltà di computo nella gestione separata.  

Ricongiunzione o cumulo della contribuzione: quali differenze?

Vista la crescente frammentazione e discontinuità dei rapporti di lavoro, il legislatore ha introdotto strumenti che consentono ai lavoratori di valorizzare i periodi assicurativi non coincidenti, versati e accreditati presso diverse gestioni previdenziali. 

Tali periodi possono essere unificati al fine di consentire il raggiungimento dei requisiti necessari per l’accesso a un’unica prestazione pensionistica. 

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche dei due istituti previsti dalla normativa. 

La ricongiunzione

La ricongiunzione, disciplinata dalla legge 29/1979, consente il trasferimento di tutta la contribuzione che il lavoratore ha maturato (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) nelle diverse gestioni previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata, in un’unica gestione.  

Una volta ricongiunti, i contributi vengono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, dando, così, diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Ne consegue che, le regole di calcolo del trattamento pensionistico, sono quelle proprie della gestione in cui confluiscono tutti i contributi. 

Come si attiva la ricongiunzione?

L’istituto della ricongiunzione si attiva a domanda dell’interessato.  

La facoltà di ricongiunzione, normalmente, può essere esercitata solo una volta.  

È ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione se sono passati almeno 10 anni di ulteriore assicurazione, di cui almeno 5 di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa; oppure al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione. 

La ricongiunzione si paga?

La ricongiunzione è un istituto a titolo oneroso. 

L’onere a carico del dipendente è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dei periodi da ricongiungere (calcolo attuariale) e l’importo dei contributi da trasferire, maggiorato degli interessi al 4,5%. 

In generale, maggiore è l’ammontare dei contributi da trasferire, minore risulta l’onere a carico del lavoratore. 

L’importo dovuto può essere versato anche in forma rateizzata ed è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF. 

La facoltà di ricongiunzione è riconosciuta anche ai professionisti, sia in entrata sia in uscita dalle Casse di previdenza libero-professionali, ai sensi della legge n. 45/1990. In tali casi, tuttavia, il costo risulta generalmente più elevato, in quanto non è prevista la riduzione del 50% dell’onere a carico dell’assicurato, prevista invece dalla legge n. 29/1979. 

Il cumulo

Il cumulo contributivo è uno strumento gratuito che permette ai lavoratori con carriere frammentate di sommare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali (INPS, casse professionali, gestioni speciali) per ottenere un’unica pensione. Si applica ai contributi non coincidenti, consentendo l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata 

Chi accede al cumulo dei periodi assicurativi?

Possono accedervi gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, alla gestione separata INPS e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, nonché gli iscritti alle Casse libero professionali.  

Non bisogna già essere titolari di pensione presso una delle gestioni interessate dal cumulo. 

Condizione per accedere al cumulo: non essere titolari di trattamento pensionistico. 

In cosa si differenzia dalla ricongiunzione?

Il cumulo permette di valorizzare l’intera contribuzione senza, però, spostarla, come avviene per la ricongiunzione.  

Viene liquidato un unico trattamento pensionistico il cui importo è determinato dalla somma dei vari pro-quota, erogati da ciascuna delle gestioni coinvolte, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. 

A quali pensioni si può accedere con il cumulo?

Attualmente, la possibilità di cumulare la contribuzione può essere esercitata al fine di maturare il diritto: 

  • alla pensione di vecchiaia; 
  • alla pensione anticipata; 
  • per le pensioni anticipate quota 100/102/103. (non è previsto il cumulo con le Casse professionali); 
  • alla pensione anticipata precoci; 
  • la pensione di inabilità; 
  • la pensione indiretta. 

NOTA BENE 

Non è prevista la possibilità di conseguire l’assegno ordinario di invalidità attraverso il cumulo della contribuzione. 

Computo nella gestione separata INPS

Nel nostro ordinamento esistono varie modalità per far colloquiare o riunire i vari spezzoni contributivi, temporalmente non coincidenti, che un lavoratore può possedere nelle diverse gestioni previdenziali di natura obbligatoria, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico. 

Tra queste c’è il computo nella Gestione Separata INPS. 

Il legislatore ha dato la facoltà alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata – o ai loro superstiti – di riunire gratuitamente nella suddetta gestione tutta la contribuzione non coincidente posseduta presso gli altri fondi di previdenza con la sola esclusione del fondo clero e delle casse libero professionali. 

Ricordiamo che sono considerati iscritti alla gestione separata tutti i lavoratori in possesso di almeno un contributo mensile accreditato.  

Destinatari del computo nella gestione separata INPS

Possono avvalersi della facoltà di computo i lavoratori iscritti alla gestione separata in possesso dei seguenti requisiti: 

  • almeno 1 contributo ante 1996; 
  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; 
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31 dicembre 1995. 

Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva viene presa in considerazione tutta la contribuzione presente nella gestione separata e in quelle interessate al computo.  

Qualora ci fossero periodi coincidenti, verranno considerati una sola volta. 

Non è condizione ostativa il fatto di aver già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate al computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.  

Tuttavia, in caso di titolarità di trattamento pensionistico, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti.  

Chi è escluso dal computo nella gestione separata INPS

Sono esclusi dall’esercizio della facoltà di computo i cosiddetti contributivi puri, ovvero coloro che sono privi di contribuzione al 31 dicembre 1995. 

Quando si può optare per il computo nella gestione separata INPS

I requisiti di accesso e di calcolo applicati ai trattamenti liquidati nella Gestione Separata sono quelli previsti per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.  

Con il computo nella Gestione Separata i lavoratori possono accedere: 

  • alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l’importo di pensione non risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale);  
  • alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne);  
  • alla pensione di vecchiaia con l’età di 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo della pensione); 
  • alla pensione anticipata contributiva; 
  • alle pensioni c.d. quota 100/102/103. 
  • Inoltre, sono conseguibili le seguenti ulteriori prestazioni previdenziali:  
  • la pensione di inabilità; 
  • l’assegno ordinario di invalidità; 
  • la pensione indiretta ai superstiti; 
  • la pensione supplementare.  

NOTA BENE 

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione Separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo.

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