TFS e TFR dei dipendenti pubblici
TFS e TFS dipendenti pubblici: che cosa sono e come funzionano
Il TFR e il TFS sono rispettivamente il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio. Vediamo di seguito a chi spetta e quali sono le modalità per ottenerli.
Cosa si intende per TFS e TFR e a chi spettano
Per trattamento di fine servizio si intende l’indennità erogata, alla cessazione del servizio, ai dipendenti pubblici assunti prima della data del 1° gennaio 2001. Agli assunti successivamente è riconosciuto, invece, il TFR.
In particolare, viene erogato ai dipendenti:
- dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, dell’Università e del Comparto Sicurezza e Pubblico Soccorso è erogata l’indennità di buonuscita (IBU);
- degli Enti locali e della Sanità è erogata l’indennità premio di servizio (IPS);
- degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio è erogata l’indennità di anzianità (IA).
Modalità di calcolo di TFS e TFR
Indennità di buonuscita (IBU):
- 1/12 dell’80% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio;
Indennità di fine servizio (IPS):
- 1/15 dell’80% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio;
Indennità di anzianità (IA):
- 1/12 del 100% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio;
- Tfr: accantonamento del 6,19% della retribuzione utile da calcolarsi sul 10% delle voci stipendiali. Importo annualmente rivalutato.
Tempi di liquidazione del TFS/TFR
Per le cessazioni dal servizio per inabilità o decesso:
- 15 giorni + 90 giorni.
Per le cessazioni per limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima consentita di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione:
- 12 mesi + 90 giorni.
Per i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027, questo termine viene ridotto da 12 a 9 mesi.
Per le cessazioni avvenute per scadenza dei contratti a termine:
- 12 mesi + 90 giorni.
Per le cessazioni per dimissioni volontarie:
- 24 mesi + 90 giorni.
NOTA BENE
In caso di accesso alla pensione anticipata quota 100/102/103, i termini per l’erogazione decorrono dalla data di maturazione del diritto teorico più favorevole (pensione anticipata oppure pensione vecchiaia) e non da quella della cessazione dal servizio.
In caso di pensione anticipata in cumulo, i tempi di liquidazione decorrono dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
Modalità di pagamento del TFS/TFR
Le modalità di erogazione del TFS/TFR variano in base all’importo complessivo della prestazione.
Importo fino a 50.000€.
Il TFS/TFR è corrisposto in un’unica soluzione, secondo le tempistiche previste in relazione alla causa di cessazione dal servizio.
Importo superiore a 50.000€ e fino a 100.000€.
Il pagamento avviene in due rate:
- una prima rata fino a 50.000€;
- una seconda rata, pari all’importo residuo, erogata dopo 12 mesi dalla prima.
Importo superiore a 100.000€.
Il pagamento avviene in tre rate:
- una prima rata fino a 50.000€;
- una seconda rata fino a 50.000€, erogata dopo 12 mesi dalla prima;
- una terza e ultima rata, pari all’importo residuo, corrisposta dopo 12 mesi dalla seconda.
Anticipo TFS/TFR agevolato e ordinario
L’art. 23, comma 2, D.L. n. 4/2019 ha stabilito che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente erogatore del TFS/TFR, i pensionati possono presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro, richiesta di finanziamento di una somma corrispondente a quanto maturato, nella misura massima di 45.000€.
In alternativa all’anticipo agevolato è possibile chiedere l’anticipo, c.d. ordinario, di tutto o di parte del TFS/TFR maturato, alle condizioni stabilite da ciascuna banca o intermediario finanziario.