Contributi da riscatto
TABELLA DEI CONTENUTI
I contributi da riscatto e le principali tipologie
Che cos’è il riscatto
Il riscatto consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi e/o servizi non coperti da contribuzione.
A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfezionano con il pagamento dell’onere.
Il riscatto si può chiedere in qualsiasi momento e può essere chiesto anche dai familiari superstiti. La domanda va presentata all’INPS.
A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.
Sono pertanto utili per:
- il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche;
- l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale.
Vediamo nel dettaglio come avviene il pagamento del riscatto per i dipendenti pubblici e privati.
Le principali tipologie di riscatto
Le principali tipologie di riscatto sono:
- riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
- riscatto dei corsi per diplomi di tecnico fisioterapista, tecnico della riabilitazione, infermiera/e professionale, ostetrica, assistente sociale, tecnico in logopedia, vigilatrice d’infanzia, educatore professionale (riservato agli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG);
- riscatto dei periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (articolo 8, comma 6, legge 274/1991);
- riscatto dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica);
- riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338);
- riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);
- riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996);
- riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996);
- riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468);
- riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009;
- riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero;
- riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151);
- riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53);
NOTA BENE
La convenienza del riscatto va valutata non soltanto ai fini del perfezionamento del requisito per la prestazione pensionistica, ma anche sotto il profilo fiscale, in quanto l’onere, a seconda della tipologia di riscatto può essere fiscalmente deducibile o detraibile.
Il decreto-legge n. 4/2019 ha inoltre introdotto, per gli assicurati la facoltà di riscattare la laurea dei periodi di studio universitari determinando l’onere sulla base del minimale di reddito previsto nella gestione artigiani e commercianti.