Contributi da riscatto

TABELLA DEI CONTENUTI

I contributi da riscatto e le principali tipologie

Che cos’è il riscatto

Il riscatto consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi e/o servizi non coperti da contribuzione.  

A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfezionano con il pagamento dell’onere.  

Il riscatto si può chiedere in qualsiasi momento e può essere chiesto anche dai familiari superstiti. La domanda va presentata all’INPS.  

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.  

Sono pertanto utili per: 

  • il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche; 
  • l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria. 

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale.  

Vediamo nel dettaglio come avviene il pagamento del riscatto per i dipendenti pubblici e privati.  

Le principali tipologie di riscatto

Le principali tipologie di riscatto sono:  

  • riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; 
  • riscatto dei corsi per diplomi di tecnico fisioterapista, tecnico della riabilitazione, infermiera/e professionale, ostetrica, assistente sociale, tecnico in logopedia, vigilatrice d’infanzia, educatore professionale (riservato agli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG); 
  • riscatto dei periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (articolo 8, comma 6, legge 274/1991); 
  • riscatto dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica);   
  • riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338); 
  • riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488); 
  • riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564); 
  • riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996); 
  • riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996); 
  • riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468); 
  • riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662); 
  • riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009; 
  • riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
  • riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero; 
  • riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151); 
  • riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53); 

 

NOTA BENE  

La convenienza del riscatto va valutata non soltanto ai fini del perfezionamento del requisito per la prestazione pensionistica, ma anche sotto il profilo fiscale, in quanto l’onere, a seconda della tipologia di riscatto può essere fiscalmente deducibile o detraibile. 

Il decreto-legge n. 4/2019 ha inoltre introdotto, per gli assicurati la facoltà di riscattare la laurea dei periodi di studio universitari determinando l’onere sulla base del minimale di reddito previsto nella gestione artigiani e commercianti.

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