Congedo parentale
TABELLA DEI CONTENUTI
Che cos’è il congedo parentale?
Il congedo parentale è il diritto ad astenersi dal lavoro per la cura e l’assistenza dei propri figli/e fino al compimento del quattordicesimo anno di vita (novità 2026 esclusivamente per i lavoratori dipendenti) del bambino/a o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Quanto dura e come viene retribuito il congedo parentale
Alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, sino al compimento del quattordicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino (non oltre il compimento dei 18 anni del minore):
- Madre: 6 mesi;
- Padre: 6 mesi;
- Se viene preso da entrambi: in totale massimo 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati.
I mesi sono elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi (anche non continuativi).
Al genitore “solo” (padre o madre) sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati.
Congedo parentale: come viene indennizzato
L’indennità economica spetta ai genitori soltanto per i primi 9 mesi di congedo parentale, così suddivisi:
- 3 mesi alla madre (non trasferibili all’altro genitore);
- 3 mesi al padre (non trasferibili all’altro genitore);
- 3 mesi di comune accordo da poter dividere tra i due genitori;
- 9 mesi nel caso di genitore “solo”.
Ai genitori lavoratori è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (fino ai 14 anni di età dei figli) di cui fino a 3 mesi indennizzabili all’80% (fino ai 6 anni di vita del minore). I periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS. In caso contrario, non saranno indennizzati.
Al genitore “solo” (padre o madre) sono riconosciuti:
- 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati:
- di cui 9 mesi sono indennizzabili un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all’80%).
Aumento del congedo parentale dal 30% al 80% della retribuzione
Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno progressivamente aumentato il numero di mesi indennizzabili all’80% (invece del consueto 30%) all’interno dei 9 mesi totali di coppia già previsti:
- Primo mese: introdotto dalla legge di bilancio 2023.
- Secondo mese: introdotto dalla legge di bilancio 2024.
- Terzo mese: introdotto dalla legge di bilancio 2025.
Questi tre mesi possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, alle seguenti condizioni:
- 1 mese indennizzato all’80%: se il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
- 2 mesi indennizzati all’80%: se il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.
- 3 mesi indennizzati all’80%: se il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024.
NOTA BENE
Le già menzionate previsioni normative non hanno aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale ma soltanto l’incremento dell’indennità spettante per i primi tre mesi di congedo. I restanti mesi continuano ad essere pagati al 30%.
Questa possibilità riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari.
Inoltre, il congedo indennizzato all’80%:
- spetta solo ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- può essere richiesto entro il sesto anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento (comunque non oltre il compimento della maggiore età);
- è uno solo per entrambi i genitori;
- può essere fruito, in modo ripartito tra i genitori (anche negli stessi giorni e per lo stesso figlio), oppure soltanto da uno di essi, per l’intero periodo oppure in modo frazionato (a mesi, giorni o in modalità oraria).