Assistenza cittadini migranti

TABELLA DEI CONTENUTI

Quali servizi l'ITAL offre ai cittadini stranieri?

Quali servizi l’ITAL offre ai cittadini stranieri?

Grazie ai Protocolli di Intesa siglati sottoscritti con il Ministero dell’Interno, l’ITAL offre gratuitamente ai cittadini stranieri un servizio di informazione, consulenza e assistenza per le principali pratiche legate all’ingresso e al soggiorno in Italia. In particolare, l’ITAL offre supporto per: 

  • richieste di rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato del permesso di soggiorno; 
  • richieste di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato; 
  • richieste di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • richieste di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato al di fuori delle quote del decreto flussi; 
  • richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno ai familiari stranieri di cittadini italiani o dell’Unione Europea; 
  • presentazione delle domande di ricongiungimento familiare; 
  • prenotazione per lo svolgimento del test di lingua italiana.

L’ITAL offre inoltre supporto per: 

  • le prestazioni previdenziali e assistenziali; 
  • gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
  • il diritto alla salute e all’istruzione. 

L’ITAL offre infine consulenza e orientamento nelle procedure per il riconoscimento e l’acquisizione della cittadinanza italiana. 

Permesso di soggiorno: che cos’è, come richiederlo e requisiti necessari

 

Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che consente ai cittadini stranieri di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato italiano per periodi superiori a 90 giorni. 

La richiesta deve essere presentata alla Questura competente entro otto giorni dall’ingresso in Italia, e la sua durata varia in base alla motivazione del soggiorno. 

Rilascio del permesso di soggiorno

 

Il permesso di soggiorno è rilasciato previa presentazione del visto d’ingresso, ove richiesto, e della documentazione idonea a dimostrare le finalità e le condizioni del soggiorno.

Può essere rilasciato per diversi motivi, tra cui: 

  • lavoro; 
  • famiglia; 
  • studio; 
  • protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria); 
  • protezione speciale, casi speciali e protezione temporanea  
  • motivi religiosi; 
  • residenza elettiva; 
  • apolide; 
  • attesa acquisto cittadinanza; 
  • cure mediche; 
  • assistenza minori 
  • integrazione minori; 
  • minore età;
  • gara sportiva.

Il permesso di soggiorno viene di norma rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta e la sua durata corrisponde a quella è quella prevista dal visto di ingresso.

Il rinnovo va richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza ma tale termine è indicativo poiché per la sua inosservanza non è prevista alcuna sanzione.

Il permesso di soggiorno può essere:  

  • convertito in un diverso titolo; 
  • aggiornato in caso di variazioni dei dati anagrafici o della composizione del nucleo familiare; 
  • duplicato in caso di smarrimento o furto. 

Quali sono i requisiti richiesti per soggiornare in Italia?

  

I requisiti richiesti al cittadino straniero per soggiornare in Italia variano a seconda del motivo del soggiorno; tuttavia, in ogni caso è necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo e il possesso di mezzi di sostentamento adeguati per sé e per i propri familiari. 

Permesso di soggiorno: quali sono i costi da sostenere?

 

I costi del permesso di soggiorno da sostenere a carico del cittadino straniero sono i seguenti: 

  • una marca da bollo di 16€;
  • l’assicurata postale pari a 30€;
  • il permesso di soggiorno elettronico pari a 30,46€.

È previsto, inoltre, salvo esoneri, un contributo aggiuntivo di: 

  • 40€, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino a un anno; 
  • 50€, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni (o tre anni in casi specifici); 
  • 100€, per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e permessi di soggiorno art. 27 d.lgs. 286/1998. 

Permesso di soggiorno: principali tipologie e requisiti per il rilascio

  

Tra le principali tipologie di permesso di soggiorno possiamo annoverare: 

  • il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; 
  • il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; 
  • il permesso di soggiorno per motivi di studio; 
  • il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

  

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante. 

Il contratto di soggiorno deve contenere alcuni elementi essenziali, in mancanza dei quali il contratto non risulta valido. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore la disponibilità di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti minimi di legge, nonché a sostenere le spese di viaggio per il rientro nel Paese di origine. 

 

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere rilasciato anche a seguito di una conversione. 

La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è collegata a quella del contratto di lavoro: 

  • fino a un anno in caso di contratto a tempo determinato;  
  • fino a due anni in caso di contratto a tempo indeterminato. La legge n. 50 del 2023 ha previsto la possibilità di estendere la durata del rinnovo fino a tre anni. 

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

  

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è rilasciato al cittadino straniero che intende svolgere in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo — industriale, professionale, artigianale o commerciale — oppure costituire società, sia di capitali che di persone, o ricoprire cariche societarie. 

A tal fine, il lavoratore deve dimostrare di disporre di risorse economiche adeguate all’attività che intende intraprendere, di possedere i requisiti previsti dalla normativa italiana per il suo esercizio (compresi, ove richiesti, quelli per l’iscrizione ad albi o registri) e di essere in possesso di un’attestazione dell’autorità competente che certifichi l’assenza di impedimenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze necessarie. 

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rilasciato anche a seguito di una conversione. 

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha una durata di due anni; la legge n. 50 del 2023 ha previsto la possibilità di estendere la durata del rinnovo fino a tre anni.

 

Permesso di soggiorno per motivi di studio

  

Il permesso di soggiorno per motivo di studio è rilasciato agli studenti stranieri che intendono frequentare in Italia:

  • corsi universitari
  • corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale
  • corsi di formazione professionale o tirocini professionali
  • corsi di studio presso istituti e scuole secondarie statali o paritarie. 

 

Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha durata di 1 anno ed è rinnovabile. 

Il rinnovo è possibile se: 

  • si è precedentemente dimostrato il possesso dei requisiti previsti per il rilascio; 
  • si è superato almeno un esame per il primo anno e almeno due esami per gli anni successivi al primo.

Non è più possibile rinnovare il permesso oltre il terzo anno fuori corso. 

 

Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può svolgere attività di lavoro subordinato entro il limite di 20 ore settimanali, per un massimo di 1.040 ore annue. 

 

Il permesso di soggiorno per studio può essere sempre convertito, in presenza dei requisiti richiesti, in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. La richiesta di conversione va inviata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente che, verificati i requisiti, consegna:

  • alle parti, in caso di lavoro subordinato, copia del contratto di soggiorno firmato e vidimato
  • al lavoratore, il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.

Inoltre, lo studente straniero che consegue il diploma di laurea triennale o laurea specialistica, il dottorato o un master universitario di II livello, in assenza di un’occupazione, può iscriversi al Centro per l’Impiego e chiedere un permesso di soggiorno per studio – ricerca lavoro della durata massima di 12 mesi. 

 

La legislazione italiana riconosce piena parità dello studente straniero con lo studente italiano per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi. 

 

Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

  

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato: 

  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, o al seguito del proprio familiare, oppure per ricongiungimento al figlio minore; 
  • allo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno che abbia contratto matrimonio con un cittadino dell’Unione o straniero regolarmente soggiornante; 
  • allo straniero regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con un cittadino straniero regolarmente soggiornante; 
  • al familiare straniero di un rifugiato, anche senza un valido titolo di soggiorno; 
  • al genitore straniero di minore italiano residente in Italia. 

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia ha la stessa durata pari a quella del titolo di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo. La Legge 50 del 2023 ha esteso la possibilità della durata del rinnovo a tre anni. 

 

Tale permesso di soggiorno consente lo svolgimento di un’attività lavorativa sia subordinata che autonoma. Per lo svolgimento di un’attività subordinata non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno. 

 

Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL per le richieste di permesso di soggiorno?

 

L’ITAL offre supporto e assistenza gratuita ai cittadini stranieri:

  • nella predisposizione della documentazione
  • nella compilazione e inoltro telematico delle pratiche tramite il Portale Immigrazione. 

In particolare, assiste nelle richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di:

  • lavoro;
  • lavoro subordinato (solo rinnovo);
  • lavoro autonomo;
  • lavoro art. 27 D.lgs. 286/1998;
  • attesa occupazione;
  • famiglia (solo rinnovo);
  • famiglia minore;
  • asilo politico (solo rinnovo);
  • attesa riacquisto cittadinanza;
  • residenza elettiva;
  • assistenza minori;
  • motivi religiosi;
  • studio;
  • studio-ricerca lavoro;
  • ricercatore;
  • ricercatore-ricerca lavoro. 

Fornisce inoltre assistenza per le richieste di conversione del permesso di soggiorno:

  • da studio a lavoro (subordinato o autonomo);
  • da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
  • da permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro a motivi di lavoro;
  • da residenza elettiva, assistenza minori, motivi religiosi, attesa acquisto cittadinanza, etc. a lavoro;
  • da qualsiasi altra tipologia a motivi familiari.  

Il servizio comprende anche l’inoltro delle richieste di aggiornamento e duplicato del permesso di soggiorno.

L’ITAL offre inoltre assistenza ai familiari extra UE di cittadini dell’Unione/italiani per le pratiche di rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno.

 

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato ai cittadini stranieri che soddisfano specifici requisiti. 

In particolare, è necessario: 

  • soggiornare regolarmente in Italia da almeno cinque anni;  
  • essere titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;  
  • disporre di un reddito annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare a carico;  
  • disporre di un alloggio idoneo, nel caso in cui la richiesta riguardi anche i familiari (requisito non richiesto ai titolari di protezione internazionale);  
  • non avere condanne penali;  
  • dimostrare una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2 (requisito non richiesto ai titolari di protezione internazionale).  

Non possono accedere a questo tipo di permesso i cittadini stranieri che soggiornano per motivi di:

  • studio o formazione professionale;
  • protezione temporanea;
  • cure mediche;
  • protezione sociale;
  • protezione speciale;
  • sfruttamento lavorativo;
  • calamità naturale;
  • richiesta di protezione internazionale in attesa di decisione.

Sono esclusi da questo tipo di permesso di soggiorno anche coloro che sono titolari di permessi per incarichi diplomatici o consolari o come personale di rappresentanze consolari. 

 

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: quali costi sono da sostenere?

 

I costi del permesso di soggiorno da sostenere a carico del cittadino straniero sono i seguenti:  

  • una marca da bollo di 16€;
  • l’assicurata postale pari a 30€;
  • il permesso di soggiorno elettronico pari a 30,46€;
  • Iil contributo aggiuntivo di 100€.

I titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere attività lavorativa sia subordinata che autonoma. Per lo svolgimento dell’attività subordinata non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno. 

 

I titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono usufruire di prestazioni: 

  • di assistenza sociale; 
  • di previdenza sociale; 
  • quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale; 
  • quelle relative all’accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e costituisce documento di identità per non oltre dieci anni per gli adulti e cinque anni per i minori.

Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

 

L’ITAL, offre supporto e assistenza gratuita ai cittadini stranieri nella compilazione e inoltro telematico delle richieste di rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Assistenza cittadini migranti: il test di lingua italiana

 

La conoscenza della lingua italiana è uno dei requisiti richiesti al cittadino straniero per poter richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Il cittadino straniero deve necessariamente, prima di presentare domanda per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenere un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa) presso la Prefettura.

Chi è esonerato dallo svolgimento del test di lingua italiana?

 

Sono esonerati dallo svolgimento del test:

  • i figli minori di 14 anni;
  • gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall’età, da patologie e da handicap ed attestate da opportuna certificazione medica della struttura sanitaria pubblica;
  • i titolari della protezione internazionale.

Non devono sostenere il test di lingua italiana i cittadini stranieri in possesso di:

  • attestati di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 rilasciato da uno degli enti certificatori;
  • titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a un livello A2 rilasciato da un Centro per l’istruzione degli adulti;
  • riconoscimento del livello di conoscenza non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati dall’Accordo di integrazione;
  • titoli di studio o titoli professionali conseguiti presso un istituto scolastico italiano;
  • certificati di frequenza relativi a corsi universitari tenuti presso Università italiane;
  • frequenza in Italia di dottorato o master universitario;
  • attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettere a), c), d) e q) del TU sull’immigrazione.

Ingresso per motivi di lavoro: tipologie di permesso, procedure e cosa devi sapere 

 

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro (subordinato, autonomo e stagionale) è regolato da quote stabilite ogni anno dal Governo attraverso i cosiddetti Decreti Flussi (ad eccezione dei lavori per casi particolari previsti dall’art. 27 del Testo Unico Immigrazione e gli ingressi previsti dall’art. 23).

 

Questi provvedimenti definiscono il numero massimo di lavoratori stranieri che possono entrare in Italia, sulla base della programmazione triennale delle politiche migratorie. Sono previste quote riservate ai cittadini appartenenti a Paesi con cui l’Italia ha già sottoscritto o è in procinto di sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

 

Al cittadino straniero che entra in Italia con visto per lavoro viene rilasciato, a seconda dell’attività che andrà a svolgere, un permesso di soggiorno per:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • lavoro stagionale.

Immigrazione in Italia: ingresso per lavoro subordinato non stagionale

 

L’ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale è una delle principali modalità per i cittadini stranieri che intendono lavorare stabilmente nel nostro Paese. Questa procedura è regolata dal Decreto Flussi e prevede il coinvolgimento diretto del datore di lavoro, che deve presentare una richiesta nominativa di assunzione. Di seguito i passaggi fondamentali per ottenere il nulla osta al lavoro e il successivo permesso di soggiorno.

Come può un cittadino straniero, ancora residente all’estero, fare ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale?

 

La condizione imprescindibile è una: la presenza di un’offerta nominativa di lavoro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante.  

Cosa deve fare il datore di lavoro?

 

Il datore di lavoro, nelle date stabilite dal Decreto Flussi, deve inoltrare telematicamente, tramite il portale del Ministero dell’Interno, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) competente per territorio. 

Cosa fa lo Sportello Unico per l’immigrazione?

 

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione controlla, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, il possesso dei requisiti richiesti al datore di lavoro e verifica, tramite Questore, l’esistenza di espulsioni o condanne penali a carico del lavoratore. Accertati i requisiti, rilascia il nulla osta al lavoro. 

Cosa accade quando viene rilasciato il nulla osta al lavoro?

 

Una volta rilasciato il nulla osta al lavoro, il lavoratore straniero deve richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine il visto di ingresso di lunga durata (per soggiorni superiori a 90 giorni). Solo dopo aver ottenuto il visto di ingresso può entrare nel nostro paese.  

Cosa deve fare il lavoratore straniero una volta entrato in Italia?

 

Entrato in Italia, entro quindici giorni, il lavoratore straniero deve sottoscrivere, mediante apposizione di firma autografa, il Contratto di soggiorno e l’Accordo di integrazione.  

Successivamente, il lavoratore dovrà richiede alla Questura di competenza il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o stagionale. I moduli per la richiesta del permesso di soggiorno verranno rilasciati direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. 

Immigrazione in Italia: ingresso per lavoro autonomo

 

L’ingresso in Italia per lavoro autonomo riguarda i cittadini stranieri che intendono avviare un’attività imprenditoriale o professionale in modo indipendente. A differenza del lavoro subordinato, questa procedura richiede il possesso di specifici requisiti e autorizzazioni prima dell’ingresso nel territorio italiano. Vediamo nel dettaglio quali sono i passaggi da seguire per ottenere il nulla osta e il permesso di soggiorno. 

Come può un cittadino straniero, ancora residente all’estero, fare ingresso in Italia per lavoro autonomo?

 

Il cittadino straniero deve seguire una specifica procedura per l’ottenimento del nulla osta da parte della Questura. Se il cittadino straniero è già presente in Italia per altre ragioni può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici. Se, invece, non è in Italia potrà affidarsi, rilasciando apposita delega, ad un procuratore per seguire tutta la procedura. Al momento della richiesta, il cittadino straniero deve possedere, a seconda dell’attività da svolgere, il titolo di abilitazione o di autorizzazione rilasciato dall’Ordine professionale o l’iscrizione alla Camera di Commercio, precedentemente richiesti e ottenuti. 

Cosa deve fare il cittadino straniero una volta ottenuto il nulla osta?

 

Una volta rilasciato il nulla osta al lavoro, il cittadino straniero deve richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine il visto di ingresso di lunga durata (per soggiorni superiori a 90 giorni). Solo dopo aver ottenuto il visto di ingresso può entrare nel nostro paese. 

Cosa deve fare il cittadino straniero una volta effettuato l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo?

 

Entrato in Italia, il cittadino straniero deve richiedere alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.  

Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per lavoro?

 

L’ITAL fornisce informazioni ai datori di lavoro, anche per lavoro domestico, rispetto alle procedure per le richieste di nulla osta. Non può inoltrare domande nell’ambito delle quote previste dal Decreto Flussi. 

Nel caso di ingresso per lavoro autonomo, l’ITAL inoltra la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo tramite il Portale Immigrazione. La gestione delle richieste di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro stagionale è invece gestito direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo la sottoscrizione del Contratto di soggiorno. 

Immigrazione in Italia fuori quota (art. 27 d.lgs. 286/1998)

 

L’art. 27 del D. Lgs. 286/98 disciplina gli ingressi per lavoro che non rientrano nelle quote previste dal Decreto Flussi. 

Chi può fare richiesta d’ingresso in Italia per motivi di lavoro fuori dalle quote previste? 

 

Possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro per casi particolari al di fuori delle quote previste dal decreto flussi i dirigenti o personale altamente specializzato; lettori universitari di scambio o di madre lingua; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; traduttori e interpreti; collaboratori familiari al seguito; personale in formazione; lavoratori marittimi; lavoratori con contratto di appalto; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; personale artistico; ballerini, artisti e musicisti; sportivi professionisti; giornalisti accreditati; nomadi digitali e lavoratori da remoto; persone alla pari; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private; ricercatori. 

Quale procedura deve essere eseguita per chi richiede di entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato fuori dalle quote previste?

 

La procedura non è diversa da quella prevista per l’ingresso di lavoratori subordinati. in genere. Spetta, quindi, al datore di lavoro presentare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale richiesta può essere presentata in qualunque momento dell’anno.  

Per ciascuna tipologia di lavoro deve essere allegata specifica documentazione su richiesta dello Sportello Unico. 

Acquisiti i pareri positivi della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro. I 

Il cittadino straniero, una volta ricevuto il nulla osta, deve richiedere il visto di ingresso di lunga durata (per soggiorni superiori a 90 giorni) alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine. 

Cosa fare una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia?

 

Entrato in Italia, il cittadino straniero, entro quindici giorni, deve sottoscrivere il Contratto di soggiorno e richiedere alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.  

Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per lavoro subordinato fuori dalle quote previste?

 

L’ITAL offre supporto e assistenza al datore di lavoro nella predisposizione della documentazione e nella compilazione e inoltro, tramite Portale ALI/SUI, delle domande di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato – casi particolari (art. 27 d. lgs. 286/98). La gestione delle richieste di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro stagionale è invece gestito direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo la sottoscrizione del Contratto di soggiorno. 

Immigrazione in Italia per motivi di studio: requisiti e procedura per il visto d’ingresso

 

I cittadini stranieri che intendono frequentare in Italia corsi superiori di studio o di istruzione tecnico professionale devono richiedere il visto di ingresso di lunga durata (per soggiorni superiori a 90 giorni) alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza origine. Alla domanda occorre allegare, tra gli altri documenti, il certificato di iscrizione al corso prescelto. 

Quali documenti sono necessari per richiedere il visto per motivi di studio?

 

Alla richiesta occorre allegare: 

  • certificato di iscrizione al corso prescelto; 
  • titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana; 
  • disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale mediante fideiussione, bonifico o versamento, garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri o garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno; 
  • disponibilità di un alloggio in Italia; 
  • disponibilità di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno; 
  • polizza assicurativa contro il rischio di malattie e infortuni o iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale. 

Cosa fare una volta effettuato l’ingresso in Italia?

 

Entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, lo studente deve richiedere alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.  

Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per motivi di studio?

 

L’ITAL offre supporto e assistenza allo studente nella predisposizione della documentazione e nella compilazione e inoltro tramite Portale Immigrazione della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio 

Assistenza cittadini migranti: il ricongiungimento familiare

 

Il ricongiungimento familiare è un diritto riconosciuto da Convenzioni Internazionali e recepito dal nostro ordinamento. Permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di ottenere l’ingresso e l’autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che, al momento della richiesta, vivono in un altro Paese. 

  

Ricongiungimento familiare: chi può richiederlo?

 

Può fare richiesta di ricongiungimento familiare il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno due anni titolare di: 

  • un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • o, in alternativa, di un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi e motivi familiari.  

Il requisito del soggiorno ininterrotto di almeno due anni sul territorio nazionale non è valido per i titolari di protezione internazionale e per le richieste di ricongiungimento per figli minori. 

  

Per quali familiari è previsto il ricongiungimento familiare?

 

La possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare è prevista per: 

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni (tale disposizione è estesa anche alle unioni civili dello stesso sesso). 
  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato il suo consenso. 
  • i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale. 
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. 

Spetta alla Rappresentanza Consolare all’estero la verifica dei legami di parentela con il cittadino richiedente. 

  

Ricongiungimento familiare: quali sono i requisiti richiesti?

 

Ai fini della domanda di ricongiungimento familiare sono necessari: 

  • La disponibilità di un alloggio idoneo. Il certificato di idoneità alloggiativa viene rilasciato dal Comune di appartenenza sulla base di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione e dei requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupati. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordic è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. 
  • Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito occorre tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti nel permesso di soggiorno. È possibile, inoltre, integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi entro il II grado. 
  • Nel caso di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne, la disponibilità di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero l’iscrizione volontaria del genitore al Sistema Sanitario Nazionale.  

Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio. 

  

Ricongiungimento familiare: qual è la procedura da seguire?

 

Spetta al richiedente presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti allo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso la procedura informatica sul Portale ALI/SUI. 

 

Entro 150 giorni dalla richiesta verrà rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione. 

 

Al cittadino straniero che fa ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento familiare viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.  

  

Permesso di soggiorno a seguito di ricongiungimento familiare: cosa è consentito?

 

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente: 

  • l’accesso ai servizi assistenziali; 
  • l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale; 
  • l’iscrizione nelle liste di collocamento; 
  • lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.  

  

Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ricongiungimento familiare?

 

L’ITAL offre supporto e assistenza gratuita nella predisposizione della documentazione e nella compilazione e invio della domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite il Portale ALI/SUI. 

  

Prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri

 

Il nostro ordinamento prevede una distinzione per l’accesso alle prestazioni economiche assistenziali in base alla tipologia del titolo di soggiorno posseduto dal cittadino straniero. 

  

Prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno

 

I cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno (art. 41 d.lgs. n. 286/1998) hanno diritto alle seguenti prestazioni: 

  • assegno mensile di invalidità civile; 
  • indennità di accompagnamento; 
  • pensione di inabilità agli invalidi civili; 
  • indennità di frequenza; 
  • pensione per i ciechi assoluti; 
  • indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti; 
  • pensione per i ciechi parziali; 
  • indennità speciale per i ciechi parziali; 
  • pensione per i sordi; 
  • indennità di comunicazione per i sordi.

Prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

 

I cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo hanno diritto alle stesse prestazioni assistenziali previste per i titolari del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno. Hanno inoltre diritto alle seguenti prestazioni: 

  • assegno sociale, concesso ai cittadini di età superiore a 67 anni che versano in condizioni di bisogno. È una prestazione non soggetta a reversibilità e non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento all’estero dello straniero. Oltre al requisito dell’età e del reddito, il cittadino straniero deve dimostrare di aver soggiornato regolarmente e in modo continuativo in Italia da almeno dieci anni; 
  • alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l’accesso alla procedura per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo quando venga espressamente disposto il contrario. Il godimento è condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia; 
  • assegno di maternità concesso dai Comuni, in presenza di determinati requisiti reddituali. L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale;
  • assegno di maternità concesso dallo Stato, per lavori atipici o discontinui. Spetta alla madre o al padre, anche adottanti o affidatari, residenti in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento. 

Prestazioni previdenziali per i cittadini stranieri

 

I lavoratori stranieri hanno diritto allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per i lavoratori italiani.  

Rispetto a questo principio generale sono presenti nella nostra legislazione due eccezioni:  

  • i lavoratori stagionali non hanno diritto alla disoccupazione involontaria; 
  • i lavoratori non più soggiornanti in Italia, se assunti a partire dal 1° gennaio 1996, possono percepire la pensione di vecchiaia al compimento del 67° anno di età anche in mancanza dei 20 anni di contribuzione previsti. 

Pensione ai lavoratori stranieri ancora soggiornanti in Italia

 

I lavoratori stranieri che hanno lavorato regolarmente in Italia e continuano a soggiornare nel nostro paese, al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti hanno diritto agli stessi trattamenti pensionistici previsti per i lavoratori italiani. 

Pensione ai lavoratori stranieri non più soggiornanti in Italia

In caso di rimpatrio definitivo, il lavoratore straniero con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia. Può, inoltre, usufruire di tali diritti anche se mancano accordi di reciprocità con il Paese di origine. 

 

Nel caso di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, i lavoratori stranieri assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia al compimento del requisito anagrafico richiesto (67 anni per il 2026) e con 20 anni di contribuzione versati. 

 

Nel caso di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo, i lavoratori stranieri assunti dopo il 1° gennaio 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia al compimento del requisito anagrafico richiesto (67 anni per il 2026) anche se non è maturato il previsto requisito contributivo di 20 anni (dunque, è sufficiente anche un solo contributo settimanale). 

 

In caso di decesso avvenuto successivamente al requisito anagrafico, spetta la pensione ai superstiti nel caso sussistano le condizioni previste per la generalità dei lavoratori. 

Trattamento pensionistico in Convenzione Internazionale

 

I lavoratori stranieri che hanno lavorato regolarmente, oltre che in Italia, anche in altri paesi esteri possono richiedere la pensione in applicazione delle Convenzioni internazionali (Regolamenti UE e Convenzioni o Accordi Bilaterali), totalizzando i contributi versati in Italia e all’estero. 

 

La pensione in Convenzione Internazionale può essere richiesta: 

  • dai lavoratori stranieri che hanno lavorato in due o più Paesi dell’Unione Europea; 
  • dai lavoratori stranieri che hanno lavorato anche in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni o Accordi Bilaterali. 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

 

In base al principio generale della parità di trattamento con i lavoratori italiani, anche per i lavoratori stranieri valgono le norme relative all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. 

 

Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti tutti i diritti previdenziali e di tutela: 

  • in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (quando, cioè, la prestazione lavorativa rientra tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio); 
  • quando il rapporto di lavoro è svolto nelle more del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno; 
  • quando il datore di lavoro non abbia ottemperato agli obblighi di legge o non sia in regola con il pagamento dei contributi assicurativi; 
  • quando l’infortunio o la malattia professionale si siano verificati per colpa sua purché non vi sia dolo. 

L’INAIL, inoltre, ha chiarito che il diritto al principio dell’automaticità delle prestazioni spetta anche al lavoratore straniero non solo in condizione di irregolarità contributiva ma anche irregolarmente soggiornante in Italia. 

Prestazioni di sostegno al reddito per i cittadini migranti

 

Le prestazioni di sostegno al reddito sono interventi rivolti a coloro che versano in condizioni di difficoltà qualora riconosciuti come beneficiare di una delle misure previste. Anche i cittadini migranti hanno diritto a ricevere delle prestazioni di sostegno al reddito.

In particolare, possono avere diritto a: 

  • Assegno Unico Universale; 
  • NASPI; 
  • Assegno di inclusione;
  • Bonus nuovi nati;
  • Bonus asilo nido.

Cittadini migranti: diritto all’Assegno Unico Universale 

 

In base al principio generale della parità di trattamento con i lavoratori italiani, anche i lavoratori stranieri hanno diritto all’Assegno Unico Universale. 

Nello specifico, l’Assegno Unico Universale spetta: 

 

  • ai titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • ai lavoratori con permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; 
  • ai possessori del permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. 

 

Oltre alle categorie di stranieri espressamente incluse dal decreto legislativo 230/2021 (titolari di permesso di lungo periodo, titolari di permesso unico lavoro, titolari di permesso per ricerca), in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l’Assegno Unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall’Inps nella circolare del 9 febbraio 2022, nel messaggio del 25 luglio 2022 e nel messaggio n. 205 del 2026. 

In particolare, l’Assegno Unico spetta anche: 

  • ai lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.; 
  • agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale; 
  • ai titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”; 
  • ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’UE e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei; 
  • ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare; 
  • ai lavoratori subordinati con un permesso di durata almeno semestrale; 
  • ai lavoratori stagionali con un permesso di durata almeno semestrale; 
  • ai titolari di un permesso per assistenza minori; 
  • ai titolari di un permesso per protezione speciale; 
  • ai titolari di un permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I.); 
  • ai titolari di un permesso per protezione temporanea 
  • ai titolari del permesso di soggiorno per attesa occupazione 

Indennità mensile di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per i cittadini migranti 

 

Hanno diritto alla NASPI i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, ad eccezione dei lavoratori con permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale. 

L’Indennità deve essere riconosciuta ai cittadini stranieri anche durante il periodo di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che siano purché siano soddisfatti i requisiti previsti e venga fornita presentata la documentazione richiesta necessaria 

Tale principio È quanto è stato ribadito dall’INPS con messaggio Hermes n.1589 del 22 aprile 2024, in continuità con quanto già stabilito dalla a conferma della precedente Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 in materia dei diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. 

Assegno di inclusione per i cittadini migranti 

 

L’Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:  

  • con disabilità; 
  • minorenne; 
  • con almeno 60 anni di età; 
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali.  

Possono accedere all’Assegno di Inclusione: 

  • i cittadini comunitari; 
  • i familiari di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
  • i cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
  • i titolari dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) 
  • i titolari del permesso di soggiorno per casi speciali 

Bonus nuovi nati

 

Hanno diritto al contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, i genitori cittadini extraUE, in possesso anche degli altri requisiti, titolari del: 

  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
  • permesso unico lavoro che autorizza a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; 
  • permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizza il soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi;  
  • permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno (art. 41 d.lgs. n. 286/1998).

Sono ammessi, in quanto equiparati ai cittadini italiani, gli apolidi e i titolari di protezione internazionale. 

Bonus asilo nido 

 

Hanno diritto alle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione i genitori cittadini extra UE, in possesso anche degli altri requisiti, titolari del: 

  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
  • Permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
  • Permesso di soggiorno per lavoro stagionale 
  • Permesso di soggiorno per lavoro autonomo art. 26 d.lgs. 286/1998 di durata almeno semestrale 
  • Carta Blu 
  • Permesso di soggiorno per assistenza minori 
  • Permesso di soggiorno per motivi familiari 
  • Permesso di soggiorno per protezione speciale 
  • Permesso di soggiorno per casi speciali 
  • Permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai cittadini provenienti dall’Ucraina 
  • Permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Sono ammessi, in quanto equiparati ai cittadini italiani, gli apolidi e i titolari di protezione internazionale. 

Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri

 

La salute è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione italiana e in quanto tale l’assistenza sanitaria è garantita a tutte le persone presenti sul territorio nazionale. Le modalità di accesso e le tipologie delle prestazioni, tuttavia, variano in base alla regolarità del soggiorno in Italia. 

Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

 
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per: 

  • i possessori di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia, attesa occupazione, asilo politico, protezione sussidiaria, casi speciali, protezione speciale, richiesta di asilo, affidamento, riacquisto della cittadinanza italiana; 
  • i possessori di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

Attraverso l’iscrizione il cittadino straniero e i propri famigliari possono beneficiare della stessa assistenza sanitaria del cittadino italiano. 

 

L’iscrizione termina solamente in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o, infine, in caso di espulsione. L’iscrizione non termina, quindi, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

I possessori di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivi religiosi, studio o i genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti devono: 

  • stipulare obbligatoriamente un’assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un istituto assicurativo italiano o straniero valida sul territorio nazionale; 
  • oppure, in alternativa, iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale dietro pagamento di una quota.

L’assistenza copre anche i familiari regolarmente soggiornanti e a carico del cittadino straniero. 

 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM): rilasciata dalla ASL di competenza, attesta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Ha la stessa durata del permesso di soggiorno e riporta il Codice Fiscale. 

Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia

 
Il diritto alla salute è riconosciuto anche agli stranieri senza permesso di soggiorno. 

Gli stranieri irregolarmente soggiornanti hanno diritto a: 

  • tutte le cure urgenti ed essenziali; 
  • alla tutela della gravidanza e della maternità; 
  • alla tutela della salute del minore; 
  • alle vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni; 
  • agli interventi di profilassi internazionale; 
  • alla profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai; 
  • alla cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. 

Tesserino Straniero Temporaneamente Presente (STP): rilasciato dalla Asl, consente al cittadino irregolarmente presente di avere un medico e le cure negli ambulatori e negli ospedali. Ha validità 6 mesi ed è rinnovabile. 

Cittadinanza italiana: essenziale per la pienezza dei diritti e dei doveri

 

Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano ed è necessaria per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano. 

La materia è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, “Nuove norme sulla cittadinanza”. 

Vengono fissati, in particolare, quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: 

  • per nascita (Ius sanguinis); 
  • per beneficio di legge; 
  • per matrimonio; 
  • per naturalizzazione. 

Dal 18 giugno 2015 la presentazione dell’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione avviene esclusivamente tramite modalità telematica. Per accedere occorre collegarsi con il Portale ALI/SUI del Ministero dell’Interno ed accedere con il proprio SPID. 

Restano esclusi dalla procedura telematica: 

  • i casi di acquisto automatico della cittadinanza; 
  • quelli di acquisto per beneficio di legge. 

Per entrambi è, invece, necessaria una dichiarazione di volontà rivolta all’acquisto della cittadinanza. 

 

Il Decreto-legge n. 113 del 2018 ha modificato la legge sulla cittadinanza italiana elevando da due a quattro anni (48 mesi) il termine massimo di conclusione del procedimento di cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione. Ha inoltre aumentato l’importo del contributo richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza da 200€ a 250€. 

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