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Ingresso per ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, per protezione internazionale, per asilo politico, per motivi religiosi, per motivi familiari o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari residenti all’estero:
•    Coniuge di età non inferiore a 18 anni e non legalmente separato.
•    Figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso.
•    Figli maggiorenni a carico con invalidità totale.
•   Genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute (la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana).
Il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico può essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.
 
Requisiti per il ricongiungimento
Per ottenere il ricongiungimenti familiare occorre dimostrare:

•    La disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Si può dimostrare la disponibilità dell’alloggio presentando il contratto di proprietà o di affitto, il contratto di comodato d’uso o la dichiarazione di ospitalità da parte dell’ospitante ad ospitare i familiari che si intende ricongiungere.
•    La disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2016 è di € 5.824,91) aumentato della metà dell’importo dell’assegno stesso per ogni familiare da ricongiungere. La quota relativa ai figli di età inferiore a 14 anni è in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale anche se il loro numero è superiore a due.
•    Nel caso di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne, la disponibilità di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero l'iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto dal Ministero Lavoro-Salute.
Ai titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.


Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato a presentare in modalità telematica la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

 

 

 

(Aprile 2016)