Pensione di anzianitą "Opzione donna"
Possono continuare ad avvalersi di questa forma di pensionamento di anzianità con calcolo contributivo le lavoratrici che hanno maturano entro il 31 dicembre 2021 i seguenti requisiti di età e contribuzione:
• Almeno 58 anni di età se dipendenti (pensione a carico FPLD o forme sostitutive ed esclusive) o 59 anni di età se autonome (pensione liquidata a carico delle GGSS dei Lav. Aut. – Cd/Cm; Art; Comm)
• anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
Regime delle decorrenze
Applicazione vecchie «finestre mobili»
Decorrenza differita di 12 mesi (lav.ci dipendenti) ovvero 18 mesi (lav.ci autonome)
Dal 2023 con l’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022) la possibilità di accedere all’Opzione Donna si è fortemente limitata, a causa sia dell’introduzione di specifiche condizioni da possedere al momento della domanda, sia per l’inasprimento del requisito anagrafico.
In particolare, possono fruire dell’Opzione Donna 2023 le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato il requisito contributivo di 35 anni e 60 anni di età (requisito anagrafico ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due) e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- assistere un familiare disabile;
- avere un’invalidità civile almeno del 74%;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (per quest’ultime il requisito anagrafico è sempre pari a 58 anni di età a prescindere dal numero dei figli).
Come per il passato, anche per Opzione Donna 2023, vale il principio secondo il quale, in caso di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022, la domanda di pensionamento può essere presentata in qualsiasi momento successivo (cd. “cristallizzazione del diritto a pensione”).







