Nuove tutele per i lavoratori fragili: cosa cambia con la Legge 106/2025

Da quando è entrata in vigore, il 9 agosto 2025, la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 — pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 — amplia in modo mirato le misure a favore dei lavoratori, pubblici e privati, e di genitori di minori che si trovano ad affrontare malattie oncologiche, croniche, invalidanti o rare, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%.
In questo contenuto cerchiamo di capire a chi spettano le nuove misure, cosa prevedono nel concreto, come si attivano, e una guida step by step con alcuni consigli pratici.
Nuove tutele lavoratori e minori fragili: a chi si rivolgono
La nuova legge si rivolge a due tipi principali di destinatari:
- i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che siano affetti da:
- malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce) oppure
- malattie croniche o invalidanti (anche rare) e che abbiano un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74 %.
- malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce) oppure
- i genitori di figli minorenni affetti dalle medesime condizioni (oncologiche, croniche o invalidanti) con invalidità pari o superiore al 74%, nel caso delle misure di permesso aggiuntivo.
In altre parole: se sei un lavoratore o una lavoratrice con una patologia grave che comporta un’invalidità pari o superiore al 74%, questa norma ti riguarda da vicino. Lo stesso vale se sei genitore di un figlio/a minorenne con una disabilità di pari gravità: anche in questo caso hai la possibilità di accedere ad alcune tutele specifiche.
Cosa prevede la Legge 106/2025: le misure principali a sostegno di lavoratori e minori fragili
La legge introduce due strumenti chiave, più qualche misura secondaria. Vediamoli, cercando di spiegare bene “come funzionano”.
1. Congedo fino a 24 mesi
Se sei un lavoratore o una lavoratrice dipendente, pubblico o privato, puoi chiedere un congedo continuativo o frazionato per un periodo massimo di 24 mesi.
Durante questo periodo:
- il tuo posto di lavoro è conservato: nessuno ti può licenziare solo per questo motivo;
- non percepisci retribuzione (è un congedo non retribuito);
- non puoi svolgere altra attività lavorativa, perché il beneficio è condizionato a sospendere la tua attività normale;
- Il periodo non viene conteggiato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Ma: è possibile riscattare volontariamente, a proprie spese, il medesimo periodo versando contributi e farlo valere ai fini pensionistici;
- L’avvio del congedo è dopo l’esaurimento di altri periodi di assenza giustificata (retribuiti o meno) previsti dalla normativa o dal contratto;
- Al termine del congedo, se la prestazione lavorativa lo consente, hai la precedenza nell’accesso diritto al lavoro agile (smart working) in via prioritaria;
- Per i lavoratori autonomi (o incarichi continuativi/consulenza) è prevista una sospensione dell’attività fino a 300 giorni all’anno nei casi previsti.
2. Permessi retribuiti aggiuntivi di 10 ore all’anno
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un’altra misura: per i lavoratori e i genitori di minorenni a carico che rispondono al requisito di invalidità pari o superiore al 74%, viene riconosciuto un diritto aggiuntivo di 10 ore annue di permesso retribuito, in aggiunta alle tutele già previste. Queste ore possono essere utilizzate per: visite, esami strumentali, analisi clinico-chimiche, microbiologiche o cure mediche frequenti, previa prescrizione medica (di medico di base o specialista in struttura pubblica o privata accreditata). Le ore sono retribuite e prevedono copertura figurativa ai fini previdenziali, secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia. Queste misure si aggiungono alle tutele già in vigore, non le sostituiscono.
Cosa può fare il lavoratore (o il familiare) concretamente: consigli utili step by step
Se ti trovi nella condizione prevista dalla legge, ecco un percorso guida che puoi seguire:
- Verifica: hai un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%? Se sì, devi verificare che la patologia sia oncologica, cronica o invalidante (anche rara) come previsto dalla norma.
- Certificazione medica: rivolgiti al medico di famiglia o a uno specialista in struttura pubblica o privata accreditata, che possa attestare la condizione.
- Verifica se hai già fruito tutti i periodi di assenza giustificata spettanti (malattia, ferie, aspettativa) — la legge richiede che il congedo biennale possa essere fruito dopo gli altri istituti di assenza.
- Domanda al datore di lavoro: in assenza di specifiche disposizioni attuative o circolari ministeriali si consiglia di presentare la domanda in forma scritta richiamando la Legge n. 106/2025, specificando l’intenzione di fruire del congedo fino a 24 mesi o, successivamente o in alternativa, delle 10 ore di permesso annuo quando entreranno in vigore. Il genitore lavoratore/lavoratrice deve presentare la domanda come genitore di minore con invalidità pari o superiore al 74%.
- Conserva tutta la documentazione: copia del verbale invalidità, certificati medici, comunicazioni al datore di lavoro, eventuali riscontri.
- Se si usufruisce del congedo non retribuito, la lavoratrice o il lavoratore può valutare la possibilità di riscatto volontario del periodo ai fini pensionistici (versamento contributi).
- Al termine del periodo (o quando torni in servizio) è possibile richiedere, se compatibile con la mansione lavorativa, la modalità di lavoro agile con diritto prioritario rispetto agli altri colleghi.
Hai bisogno di aiuto?
Se pensi di rientrare tra i destinatari della Legge 106/2025, puoi rivolgerti alle sedi del Patronato ITAL, dove operatrici e operatori esperti ti aiuteranno a:
- capire se hai diritto al congedo a nuovi permessi;
- verificare la tua dichiarazione medica e previdenziale;
- chiarire eventuali dubbi sui contributi o sul riscatto del periodo di assenza.
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