
Invaliditā civile e invaliditā ordinaria: differenze, requisiti e cosa sapere per fare domanda

Gabriele ha 50 anni e lavora da sempre come operaio metalmeccanico. Dopo anni passati in fabbrica, si trova a dover fare i conti con una grave forma di artrite reumatoide. Una malattia che, giorno dopo giorno, rende sempre più difficile reggere i ritmi frenetici della produzione. La domanda che lo tormenta è semplice e diretta: “Ho diritto a un sostegno economico, anche se non sono completamente inabile?”
Annamaria, invece, è nata con una disabilità congenita. Non ha mai potuto lavorare e per lei lo Stato è stato fin dall’inizio l’unico punto di riferimento. Nel suo caso, il lavoro non è mai stato un’opzione: ciò che conta è il diritto ad avere un sostegno di tipo assistenziale, capace di garantirle dignità e sicurezza.
Le storie di Annamaria e Gabriele mostrano bene la distinzione tra invalidità civile e invalidità ordinaria (AOI). Due strade diverse, entrambe previste dal sistema italiano, che rispondono a bisogni differenti. Vediamole più da vicino.
Che cos’è l’invalidità civile?
L’invalidità civile è la risposta per persone come Annamaria. Si tratta di una prestazione assistenziale: non servono anni di contributi versati, conta soltanto la condizione sanitaria e, in alcuni casi, anche la situazione economica.
In altre parole, lo Stato riconosce un sostegno a chi ha una capacità lavorativa ridotta o, nel caso dei minori, a chi incontra difficoltà nello svolgere le attività quotidiane legate alla propria età.
Requisiti:
- Residenza in Italia e, per i cittadini stranieri, regolare permesso di soggiorno.
- Riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (33%).
- Per alcune prestazioni, rispetto di limiti reddituali stabiliti ogni anno.
Le prestazioni collegate
- Assegno mensile di assistenza, se la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 74% e il 99% e l’età anagrafica è ricompresa tra i 18 e i 67 anni (età pensionabile).
- Pensione di inabilità civile, se la riduzione è totale (100%) e l’età anagrafica è ricompresa tra i 18 e i 67 anni (età pensionabile).
- Indennità di accompagnamento, se la persona non è in grado di deambulare o di compiere gli atti quotidiani senza aiuto.
Per Annamaria, dunque, il riconoscimento dell’invalidità civile è stato fondamentale: senza redditi da lavoro, il sostegno dello Stato è diventato l’unico strumento per vivere con maggiore serenità.
Che cos’è l’invalidità ordinaria?
Per Gabriele, invece, la situazione è diversa. Nonostante la malattia, alle sue spalle ci sono anni di contributi versati come lavoratore dipendente. È proprio questa differenza che lo rende idoneo a chiedere l’assegno ordinario di invalidità (AOI): una misura previdenziale, cioè legata ai contributi.
L’assegno ordinario di invalidità è pensato per chi, a causa di una malattia o di un’infermità, ha perso almeno due terzi della propria capacità lavorativa, ma può ancora mantenere un rapporto con il lavoro.
Dopo il terzo riconoscimento viene confermato automaticamente – fatta salva, comunque, la possibilità di revisione della prestazione. Al compimento dell’età per la vecchiaia, si trasforma in pensione di vecchiaia se sussistono i requisiti contributivi.
Requisiti:
- Almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 maturati nell’ultimo quinquennio.
- Riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%.
- Nessun limite di reddito: conta la storia contributiva.
Invalidità civile e invalidità ordinaria: le differenze chiave
Entrambe le forme di invalidità hanno come obiettivo tutelare chi ha perso la piena capacità lavorativa ma funzionano in modi diversi.
- Invalidità civile: è una prestazione a carattere assistenziale, cioè slegata da un rapporto assicurativo e contributivo, rivolta a chi non possiede redditi superiori ad una determinata soglia.
- Invalidità ordinaria: è previdenziale, riservata a chi ha una carriera contributiva alle spalle. È compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e il trattamento economico può essere ridotto in base ai redditi da lavoro conseguiti, secondo criteri fissati dal legislatore.
- Durata: l’invalidità civile viene riconosciuta fino alla revisione sanitaria, l’assegno ordinario dura tre anni e poi può diventare definitivo.
- Incompatibilità: l’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con l’assegno di assistenza mensile ex art.13 L.118/1971 (art.1, c.12, L.222/84). Se si percepisce la pensione di invalidità civile al 100%, è possibile cumulare con l’assegno ordinario di invalidità, purché si rispettino i tetti reddituali.
Invalidità civile e invalidità ordinaria: gli step della domanda
Il percorso, seppur con differenze, passa sempre attraverso l’INPS.
- Certificato medico introduttivo: il medico curante invia online all’INPS la certificazione sanitaria.
- Domanda telematica: si procede all’inoltro della domanda in via telematica. In questa fase si può ricorrere all’aiuto del nostro Patronato.
- Visita di accertamento: la commissione medica valuta la situazione sanitaria.
- Esito: l’INPS comunica la percentuale di invalidità riconosciuta e l’eventuale prestazione spettante.
Attenzione, a partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore, in fase sperimentale, la nuova riforma della disabilità che semplifica il processo di accertamento: l’iter si avvia attraverso l’inoltro del certificato del medico introduttivo. È prevista inoltre un’unica visita medica per il riconoscimento della disabilità. La visita di accertamento, inoltre, si basa anche su un nuovo modello di valutazione multidimensionale secondo la Classificazione ICF, che amplia il quadro oltre la sola condizione sanitaria. La sperimentazione interessa inizialmente alcune province italiane – Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste – e dal 30 settembre 2025 viene estesa anche a Alessandria, Aosta, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Trento e Vicenza.
Il supporto di un patronato è essenziale. Significa poter contare su chi conosce bene le norme e può indirizzare subito verso la strada corretta, evitando errori e ritardi.
Invalidità civile e invalidità ordinaria: le FAQ per fare chiarezza
Che differenza c’è tra invalidità civile e invalidità ordinaria?
L’invalidità civile è una prestazione assistenziale che non richiede contributi. L’invalidità ordinaria è invece una prestazione previdenziale legata ai contributi versati.
Chi può accedere alla prestazione di invalidità civile?
Chi ha una riduzione della capacità lavorativa almeno di 1/3 (33%), rispettando i limiti di reddito previsti.
Chi ha diritto all’assegno ordinario di invalidità (AOI)?
Chi ha versato almeno 5 anni di contributi (3 negli ultimi 5) e presenta una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi.
Invalidità civile e assegno ordinario di invalidità sono compatibili con il lavoro?
L’invalidità civile è compatibile con il lavoro nei limiti reddituali stabiliti dal legislatore. Invece, l’assegno ordinario di invalidità è compatibile ma soggetto a riduzione in proporzione ai redditi da lavoro.
Come presentare domanda all’INPS?
Serve un certificato medico, la domanda telematica e una visita di accertamento. Il patronato ITAL accompagna passo dopo passo lungo tutta la procedura.
Hai bisogno di aiuto con la domanda di invalidità civile o di invalidità ordinaria?
Sapere a quale forma di invalidità si ha diritto significa non perdere prestazioni fondamentali e ricevere il giusto riconoscimento. Se hai bisogno di aiuto rivolgiti alla rete dei nostri esperti: trova la sede a te più vicina sul nostro sito web e prenota una consulenza gratuita.