
Circolare INPS su prestazioni antitubercolari
L’INPS con la circolare n. 112 del 13 luglio 2017 fornisce un quadro riepilogativo della normativa riguardo le prestazioni antitubercolari.
Per poter conseguire il diritto alle prestazioni, per sé e per i propri familiari, è sufficiente che l'assicurato faccia valere un solo anno di contribuzione versata in tutta la vita lavorativa.
Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per questa assicurazione e tale requisito si intende soddisfatto qualora sia presente contribuzione all’assicurazione IVS contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In ogni caso, si applica il principio di automaticità delle prestazioni, secondo il quale il requisito si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti.
Nella circolare si precisa quali sono i soggetti che hanno diritto a questa tutela previdenziale: i lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione dei coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose; i pensionati e titolari di rendita; alcune categorie di dipendenti pubblici, quali ad esempio, il personale dipendente sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche; i maestri delle scuole elementari statali ed altri soggetti.
Non hanno diritto alla prestazione i titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori autonomi e i titolari di pensione sociale, in quanto non riconducibile all’assicurazione obbligatoria IVS né alle forme sostitutive o esonerative della stessa, purché, ovviamente, non abbiano almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intero arco della vita lavorativa o non siano soggetti aventi diritto in qualità di familiari di assicurato.
Il diritto si estende anche ai familiari ammalati di tubercolosi degli assicurati, ovvero: il coniuge o la parte unita civilmente senza limitazione di età e di convivenza; i figli, affiliati, minori regolarmente affidati, al sussistere di determinati requisiti e limiti di età; i fratelli, le sorelle a carico secondo l’età; i figli, i fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall'età, se permanentemente inabili; i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, tutti viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per l’uomo ed i 55 anni per la donna.
Sono, inoltre, dettagliatamente riportate le indennità antitubercolari erogate dall’INPS, la compatibilità o meno e la cumulabilità con altre prestazioni.
L’INPS ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è obbligatoria la trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati necessari per il riconoscimento delle tutele antitubercolari di competenza dell’Istituto (circ. n. 147/2016).
Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per consulenza, assistenza e per l’inoltro in via telematica delle domande di prestazioni antitubercolari.