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Circolare INPS su prestazioni antitubercolari

18/07/2017




L’INPS con la circolare n. 112 del 13 luglio 2017 fornisce un quadro riepilogativo della normativa riguardo le prestazioni antitubercolari.

Per poter conseguire il diritto alle prestazioni, per sé e per i propri familiari, è sufficiente che l'assicurato faccia valere un solo anno di contribuzione versata in tutta la vita lavorativa.
 

Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per questa assicurazione e tale requisito si intende soddisfatto qualora sia presente contribuzione all’assicurazione IVS contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In ogni caso, si applica il principio di automaticità delle prestazioni, secondo il quale il requisito si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti.
 

Nella circolare si precisa quali sono i soggetti che hanno diritto a questa tutela previdenziale: i lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione dei coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e i religiosi e le religiose in servizio presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose; i pensionati e titolari di rendita; alcune categorie di dipendenti pubblici, quali ad esempio, il personale dipendente sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, cliniche; i maestri delle scuole elementari statali ed altri soggetti.

Non hanno diritto alla prestazione i titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori autonomi e i titolari di pensione sociale, in quanto non riconducibile all’assicurazione obbligatoria IVS né alle forme sostitutive o esonerative della stessa, purché, ovviamente, non abbiano almeno un anno di contribuzione da lavoro nell’intero arco della vita lavorativa o non siano soggetti aventi diritto in qualità di familiari di assicurato.

Il diritto si estende anche ai familiari ammalati di tubercolosi degli assicurati, ovvero: il coniuge o la parte unita civilmente senza limitazione di età e di convivenza; i figli, affiliati, minori regolarmente affidati, al sussistere di determinati requisiti e limiti di età; i fratelli, le sorelle a carico secondo l’età; i figli, i fratelli, le sorelle a carico a prescindere dall'età, se permanentemente inabili; i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, tutti viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per l’uomo ed i 55 anni per la donna.

Sono, inoltre, dettagliatamente riportate le indennità antitubercolari erogate dall’INPS, la compatibilità o meno e la cumulabilità con altre prestazioni.

L’INPS ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è obbligatoria la trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati necessari per il riconoscimento delle tutele antitubercolari di competenza dell’Istituto (circ. n. 147/2016).


 

Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per consulenza, assistenza e per l’inoltro in via telematica delle domande di prestazioni antitubercolari.