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Permessi L.104 per parenti o affini di persone disabili

14/07/2017


 

Permessi Legge 104.


Siete parenti o affini di persone disabili gravi?
Ecco cosa occorre sapere.

 

Hanno diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito i lavoratori dipendenti che siano il coniuge, parenti o affini del disabile grave entro il secondo grado (esempio di parenti di primo grado: genitori, figli; parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; affini di secondo grado: cognati)
 

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (esempio di parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti) del disabile grave, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
 

Riguardo le patologie invalidanti, l’INPS e il Dipartimento Funzione pubblica, in assenza di una loro definizione normativa, ritengono che sia corretto prendere a riferimento soltanto quelle indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto interministeriale n. 278/2000. INPS sostiene che queste patologie debbano essere a carattere permanente. L’espressione “mancanti”, sempre secondo i due Istituti, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (es. celibato), ma ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (ad es. divorzio, separazione legale o abbandono).
 

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 19/2014, ha precisato che i parenti o gli affini entro il terzo grado possono fruire dei tre giorni di permesso mensile anche quando uno solo dei familiari (genitori o il coniuge) abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti; a prescindere, in quanto non richiesto, dalla eventuale presenza di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assistere la persona disabile.


In base al principio del “referente unico” solo un lavoratore dipendente può usufruire dei tre giorni per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave. Pertanto, i permessi non possono essere fruiti alternativamente da più beneficiari, ad eccezione dei genitori.

Il lavoratore fruitore dei benefici lavorativi ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina “al domicilio della persona da assistere” e non può essere trasferito senza consenso ad altra sede. Da tenere comunque presente l’orientamento della giurisprudenza.

Inoltre, a seguito della legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà), possono godere dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge 104 anche gli uniti civilmente e i conviventi di fatto per assistere l’altra parte con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della Legge 104/1992.



 

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione per l’inoltro telematico delle domande per il riconoscimento di disabilità e delle richieste dei permessi.