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Pagamento quattordicesima ai pensionati

01/07/2016


L’Inps con messaggio n. 2831 del 27 giugno 2016 comunica la corresponsione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) sulla mensilità di luglio ai pensionati che, al 31 luglio 2016, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultano in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2016 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2016.

Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Per coloro che superano tale soglia l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale che per il 2016 deve essere inferiore ai limiti riportati in tabella.

Vanno considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati, delle indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché di altri redditi espressamente indicati nel messaggio.


Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione gratuitamente per consulenza e assistenza.




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