Logo
marzo - aprile 2017 Numero 2 Anno IV

 

CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN VIGORE CON IL CILE

A decorrere dal 20 dicembre 2016, è entrata in vigore in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni con il Cile (L. 03.11.2016, n. 212) che, specificamente, all’art. 25, disciplina lo scambio di informazioni fra i due paesi contraenti. Di conseguenza anche i pensionati residenti fiscalmente in Cile potranno, in presenza di tutti i requisiti prescritti, presentare la richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi familiari di cui all’art 12 del TUIR (DPR 917/86).
Inoltre, si coglie l’occasione per segnalare che l’art. 18, comma 1, della citata Convenzione internazionale prevede che: “Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato”, con applicazione del principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza.
Pertanto, i beneficiari di pensioni erogate dall’INPS considerati residenti fiscalmente in Cile, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR (DPR 917/86), possono richiedere all’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, l’esenzione dall’imposizione fiscale della prestazione in Italia, inviando alla struttura territoriale INPS competente l’apposita istanza tramite lo specifico modello multilingue di richiesta (mod. EP/I), completo dell’attestazione della residenza fiscale estera rilasciata dall’Autorità fiscale cilena.