
Prestazioni a sostegno del reddito_disoccupazione
Lavoratori Stranieri
Le prestazioni di disoccupazione vengono erogate nel paese in cui si verifica l'evento. Per raggiungere i requisiti di anzianità contributiva utili a maturare il diritto alla prestazione si possono cumulare i periodi di lavoro svolti nei paesi UE o in altri paesi legati all'Italia da una apposita convenzione.
Poiché la prestazione non è esportabile fuori dai paesi UE o dai paesi legati all’Italia da una convenzione bilaterale, è necessaria un’apposita dichiarazione per eventuali periodi di residenza in paesi diversi. Per i lavoratori extracomunitari, provenienti da paesi non in Convenzione con l’Italia, la prestazione non viene corrisposta nei periodi in cui non risiedono in Italia, salvo per i periodi di assenza relativi a gravi e documentati motivi.
Espatrio
Le prestazioni non vengono corrisposte per il periodo in cui il disoccupato espatria in Paesi non membri dell’Unione Europea o non convenzionati.
I lavoratori che espatriano per “brevi periodi” conservano invece il diritto alla prestazione in caso di espatrio per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia (es. lutto familiare, congedo matrimoniale, ecc.). Gli assicurati devono però presentare idonea documentazione attestante i motivi dell’espatrio.
(Aprile 2016)