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Ingresso fuori quote (art. 27 D.Lgs 286/98)

 

La disciplina degli ingressi per lavoro subordinato fuori dalle quote previste dal decreto flussi è disciplinata in via principale dall'art. 27 del T.U. 286/98 in materia di immigrazione. La procedura da seguire non si discosta da quella seguita per l'ingresso di lavoratori subordinati in genere. Infatti il datore di lavoro deve presentare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico e tali richieste sono comunque soggette alle successive verifiche da parte della Questura e Direzione Provinciale del Lavoro fino al rilascio/diniego dell'autorizzazione al lavoro. La domanda da inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione deve contenere:
•    le complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
•    le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero;
•    il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
•    l'impegno di garantire un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria,
•    l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;
•    l'obbligo a comunicare allo Sportello Unico ogni variazione concernente il rapporto di lavoro

Per ciascuna tipologia di lavoro deve essere allegata specifica documentazione su richiesta dello Sportello Unico. Lo Sportello Unico, acquisiti i pareri positivi della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato con il limite massimo di due anni. L’eventuale periodo di proroga del nulla osta al lavoro, oltre l’originario limite di due anni, non può superare lo stesso termine di due anni. Il cittadino extracomunitario, una volta ricevuto dal datore di lavoro in originale il nulla osta, deve recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana per richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro.

Ottenuto il visto ed entrato in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro. L'ufficio, inoltre, gli rilascia i moduli compilati per la richiesta del permesso da presentare direttamente agli uffici postali abilitati.

 

 

Categorie previste dall'art. 27 del D.Lgs.286/1998


•    Dirigenti o personale altamente specializzato,
•    Lettori universitari di scambio o di madre lingua
•    Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
•    Traduttori e interpreti;
•    Collaboratori familiari al seguito;
•    Personale in formazione;
•    Lavoratori distaccati;
•    Lavoratori marittimi;
•    Lavoratori con contratto di appalto;
•    Lavoratori dello spettacolo:
     -    lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
     -    personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
     -    ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
     -    artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
•    Sportivi professionisti
•    Giornalisti accreditati
•    Persone alla pari
•    Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

 

 

 

 

(Aprile 2016)