Ingresso per lavoro stagionale
In Italia l’ingresso per motivi di lavoro stagionale è consentito nel settore agricolo e nel settore turistico alberghiero.
L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere richiesta solo nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi. Il rapporto di lavoro può avere una durata compresa tra i venti giorni e i nove mesi. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, o le associazioni di categoria, che intendano instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un cittadino straniero, devono presentare una richiesta di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione utilizzando gli appositi moduli predisposti con il decreto flussi.
Le associazione di categoria possono inoltrare le richieste di nulla osta per via telematica, per conto delle imprese associate. Lo Sportello Unico procede direttamente alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione al lavoro. La procedura seguita nel lavoro stagionale è la stessa prevista per il lavoro subordinato generale, anche se sono previste semplificazioni in ordine ai tempi di rilascio e in merito ad alcune verifiche. Il nulla osta, inviato dal datore di lavoro al lavoratore, è il documento da presentare al Consolato Italiano per la richiesta del visto d'ingresso, insieme al passaporto in corso di validità.
Fatto ingresso in Italia, il lavoratore, entro 8 giorni, deve recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto e richiedere il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale consente di svolgere l'attività per la quale è stato rilasciato il nulla osta e pertanto non consente di svolgere nessun altro tipo di attività (autonoma o subordinata). Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno rientrando, ad esempio, nel proprio Stato alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale.
Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale solo nell'ambito delle quote previste nel decreto flussi. La richiesta di conversione deve essere presentata direttamente dal lavoratore allo Sportello Unico utilizzando l'apposito modulo.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere e inoltrare le domande di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Non è invece abilitato ad assistere e inoltrare per conto del datore di lavoro le richieste del Decreto Flussi.
(Aprile 2016)