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Parenti o affini di persone disabili gravi

 

Il lavoratore dipendente che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado (es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, genero, ecc.) della persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, può fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa o frazionata.
Invece i parenti e affini di terzo grado (es.zii, nipoti, pronipoti, ecc.) hanno tale possibilità, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: il coniuge o i genitori della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*
 
Solo un lavoratore dipendente può usufruire dei tre giorni per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave (referente unico). 
 
La persona con handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.
 
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza i permessi possono essere fruiti anche se nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità grave si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario, o nel caso che la persona con handicap grave fruisca di altre forme di assistenza pubblica o privata (quali assistenza a domicilio, badante, ecc.). La persona con disabilità (ovvero il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può scegliere il familiare che gli presti assistenza.
 
Con la nuova normativa viene meno il concetto di convivenza, e di conseguenza anche i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza prestata in caso di non convivenza.
 
Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado. 
Qualora l’ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad es. nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
 
Si richiede inoltre che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.In sostanza il lavoratore deve dimostrare di essersi recato dal disabile per prestare assistenza, fornendo la prova dei viaggi sostenuti.
 
* Riguardo le "patologie invalidanti" e l'espressione "mancanti", l'Inps e il Dipartimento Funzione pubblica danno interpretazioni non del tutto condivisibili.
 
Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente per gli opportuni chiarimenti, tutela e assistenza.