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ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego)

L’ASPI  dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015  ha sostituito la DS non agricola a requisiti normali e ridotti, la ds speciale edile e gradualmente l’indennità di mobilità .

BENEFICIARI:

L’ambito di applicazione viene esteso alla totalità dei lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa e conferma la tutela ai dipendenti della P.A. con contratto a tempo determinato.

 

REQUISITI:

I requisiti ricalcano quelli della vecchia Disoccupazione :

 

·         almeno 2 anni di anzianità assicurativa

·         52 settimane di contributi nel biennio

·         essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni

DURATA:

La durata a regime sarà di 12 mesi per chi ha meno di 55 anni e 18 mesi per gli altri.

La fase di transizione la durata sarà:

Età

2013

2014

2015

2016

<50 anni

8

8

10

A regime 12

50-54 anni

12

12

12

A regime 12

55 e oltre

12

14

16

A regime 18

 

 

 

 

 

L’IMPORTO

A base di calcolo viene presa la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione effettivamente versate  e moltiplicata per 4.33.

L’importo sarà pari al 75% per la parte di retribuzione fino a € 1192,98 più un eventuale 25% per la parte di retribuzione eccedente i  € 1192,98, con un massimale di € 1165,58.

E’ prevista una riduzione del 15%dopo i primi 6 mesi di fruizione e un ulteriore decurtazione del 15% dopo il 12° mese.

 

DOMANDA E DECORRENZA

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (8 giorni + 2 mesi).

L'indennità di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

 

NUOVA OCCUPAZIONE

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI.