UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

La Cassa integrazione guadagni

Che cosa è:
La cassa integrazione guadagni è una prestazione che tutela i lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso le aziende in momentanea difficoltà.

È ORDINARIA quando la crisi dell’azienda dipende da eventi temporanei ed è certa la ripresa dell’attività produttiva.

A chi spetta:
Spetta ai lavoratori che appartengono a determinate categorie: operai, intermedi ed equiparati, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori assunti con contratto di formazione, operai addetti a lavori stagionali, lavoratori apprendisti il cui rapporto di lavoro si sia trasformato a tempo indeterminato.

Le aziende devono operare nei seguenti settori:
INDUSTRIALE,
COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO E LAVORO ESERCENTI ATTIVITA’ INDUSTRIALE,
BOSCHIVE FORESTALE E DEL TABACCO ECC.

Durata:
fino ad un massimo di 13 settimane consecutive prorogabili eccezionalmente fino ad un massimo di 52 settimane.

Quanto spetta:
L’importo dell’integrazione salariale è pari all'80% dell'ultima retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile che ogni anno viene in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT

Integrazione salariale STRAORDINARIA, è un intervento previsto nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione,crisi aziendale, fallimento, liquidazione coatta amministrativa.

Settori:
INDUSTRIA -EDILIZIA -COMMERCIO, TURISMO , SPEDIZIONE E TRASPORTO;
Le imprese industriali, artigiane, vigilanza appaltatrici di servizi di pulizia, anche cooperative, operanti presso aziende in crisi che abbiano occupato, nel semestre precedente la domanda, più di 15 dipendenti;
le aziende del Commercio, turismo, spedizioni e trasporto con oltre 50 dipendenti.

Lavoratori beneficiari:
operai, intermedi, impiegati e quadri.

Durata:
12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. Spesso intervengono disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che modificano i limiti temporali.

Misura:
l'80% dell'ultima retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento non può superare i massimali stabiliti anno per anno, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione dei massimali è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT.