Assegno frequenza minori
Chi ne ha diritto
L’indennità di frequenza scolastica è una provvidenza economica erogata in favore dei minori di anni 18 ai quali sia stata riconosciuta la condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o di “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”. I minori devono risiedere in Italia, essere cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o iscritti in quello dei genitori).
Frequenza scolastica
Per poter beneficiare dell’indennità di frequenza è necessario che il minore frequenti un centro di riabilitazione, o un centro di formazione professionale, un centro occupazionale, una scuola di ogni grado e ordine o un asilo nido.
Limiti di reddito
Ai fini del diritto all’indennità il reddito annuo personale non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.
Per l’anno 2023 il limite di reddito personale annuo è di € 5.391,88.
Incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili e con le indennità previste per i ciechi civili e i sordi civili. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.
Misura
L’importo dell’indennità viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità.
Per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 313,91.
L’indennità può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.
Decorrenza
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico, e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell’asilo nido.
La domanda
Per ottenere l’indennità mensile di frequenza è necessario che il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore) del minore con disabilità presenti alla sede Inps territorialmente competente una domanda in carta semplice, allegando alla stessa un certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia e il certificato di frequenza scolastica rilasciato all’inizio dell’anno scolastico o autocertificazione del genitore.
Ricovero in istituto
L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo o permanente, con esclusione del ricovero in regime di day-hospital.
Adempimenti annuali
Ogni anno coloro che percepiscono l'indennità di frequenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale specificando se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico degli enti pubblici.
Dal 2011 l'Inps si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l'acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICRIC). Gli uffici del Caf Uil sono a disposizione dei cittadini per la presentazione della dichiarazione.
Cessazione
Il diritto alla prestazione viene meno dal mese successivo a quello della cessazione della frequenza.