Modalitą esplicita
Scelta di mantenere il TFR in azienda
In caso si opti di lasciare il TFR in azienda, se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, il TFR futuro continua ad essere effettivamente accantonato presso l’azienda. Se invece si lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti il TFR futuro è trasferito dall’azienda al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.
Il TFR versato a questo fondo tesoreria è amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.
La scelta di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro può essere successivamente revocata dal lavoratore che potrà in seguito decidere di destinare il proprio TFR futuro ad una forma pensionistica complementare da lui prescelta.
Scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare
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Lavoratori di prima assunzione. Possono conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dagli stessi prescelta.
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Lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano il TFR ad alcuna forma di previdenza complementare
Possono decidere di versare ad una qualsiasi forma di previdenza complementare tutto il TFR futuro oppure la percentuale prevista dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. In mancanza di accordi collettivi che dispongano in merito al conferimento del TFR devono versare almeno il 50% del TFR futuro. La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.
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Lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già una quota di TFR a forme di previdenza complementare
Possono decidere di versare la restante quota (quella ancora disponibile) di TFR futuro alla forma pensionistica alla quale già aderiscono oppure di mantenere immutata la situazione precedente. La quota di TFR futuro non conferita resta in azienda oppure, in caso di azienda con almeno 50 dipendenti, viene versata al Fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR istituito presso l’Inps.
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Lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria successivamente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, non versano il TFR a forme di previdenza complementare
Possono scegliere di conferire l’intero TFR futuro ad una qualsiasi forma di previdenza complementare.
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Lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria successivamente al 29 aprile 1993 che, alla data del 31 dicembre 2006, versano già il TFR a forme di previdenza complementare
Non devono effettuare alcuna scelta poiché hanno già destinato tutto il TFR alla forma pensionistica alla quale hanno aderito.
In caso di conferimento esplicito del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare si applicano regole diverse a seconda della situazione in cui si trova il lavoratore: