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Pensione anticipata per lavori usuranti

Con il Decreto Legislativo n. 67/2011 “Beneficio pensionistico per i lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori particolarmente faticosi e pensanti” sono state introdotte importanti diposizioni in materia di lavori cosiddetti usuranti. La manovra Monti-Fornero che ha elevato i requisiti di accesso alla pensione pur mantenendo la disciplina dei lavori usuranti non la risparmia dall'elevazione delle condizioni di accesso alla pensione di anzianità. Infatti a decorrere dal 1 gennaio 2012 i lavoratori interessati, non potranno più beneficiare della riduzione fino a tre anni prevista dal Decreto n. 67, ma potranno accedere al pensionamento con il sistema delle quote che era stato previsto per la generalità dei lavoratori dalla previgente normativa. 

Soggetti interessati
Sono i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti tipologie lavorative:

-  Lavoratori che hanno prestato attività lavorativa nelle attività di cui al cosiddetto decreto Salvi del 1999 (es. lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell'amianto);

Lavoratori notturni
 lavoro a turno (differenziati in base alle notti lavorate nell’anno): con periodi notturni di almeno 6 ore e per almeno 78 gg. all'anno – da 72 gg. a 77 gg – da 64 gg. a 71 gg.
lavoro notturno per almeno 3 ore (da ore 24,00 a 05,00) per l’intero anno

-  Lavoratori addetti alla“linea catena” la cosiddetta “catena di montaggio”;

Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo. 

Requisiti
Le condizioni richieste per accedere al pensionamento con un requisito agevolato sono diversificate in relazione alla data di decorrenza della pensione.
  • Per le decorrenze fino al 2017: lavoro prestato in attività usuranti per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
  • A regime, a partire dalle decorrenze dal 2018: lavoro prestato in attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Benefici
Il beneficio previdenziale si sostanzia in un anticipo della decorrenza della pensione di anzianità il cui diritto si perfeziona con la combinazione della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (il c.d. sistema delle quote).

 

I lavoratori ai quali verrà riconosciuto il beneficio di cui al D.lgs. n. 67/2011 potranno accedere alla pensione di anzianità continuando ad avvalersi del sistema delle cosiddette Quote e applicando il regime delle finestre. Occorre però evidenziare che dal 1.1.2012 ai fini del raggiungimento della Quota bisognerà prendere a riferimento la Tabella “Quote” prevista - fino al 31.12.2011 - per la generalità dei lavoratori senza la riduzione fino a tre anni così come aveva previsto il D.lgs. n. 67 oggi modificato dal Decreto “Monti”.
L’innalzamento dei requisiti disposto per i lavoratori usuranti diventa ancora più pesante per la categoria dei lavoratori notturni con numero di notti annue inferiore a 78. Il requisito viene infatti ulteriormente innalzato: 1 anno/2 anni rispettivamente per i lavoratori notturni con notti da 72 a 77 e da 64 a 71 (vedi tabelle).
A partire dal 2013, anche per questi lavoratori, si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat.
Domanda 
Il Decreto n. 67/2011 dispone una specifica disciplina per la presentazione delle domande. Il lavoratore deve in primo luogo presentare la richiesta di attribuzione del beneficio all'ente previdenziale di iscrizione - attraverso una cosiddetta pre-domanda -  rispettando il seguente schema temporale:
 
· entro il 30 settembre 2011 per i lavoratori che hanno già maturato o matureranno i requisiti entro il medesimo anno 2011; 
· entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano i requisiti a far data dal 2012.
 
Alla richiesta di riconoscimento dei benefici andrà allegata la documentazione a comprova dello svolgimento delle attività indicate dal decreto (libro matricola, contratto collettivo, schemi di turnazione, registro presenze, etc.).
 
Una volta presentata l’istanza di richiesta dei benefici, con la relativa documentazione e gli elementi di prova di data certa, l’Inps (o altro Ente previdenziale interessato) indicherà al lavoratore la maturazione del diritto e la finestra di uscita e solo successivamente il lavoratore potrà accedere al pensionamento previa cessazione del rapporto di lavoro e fermo restando la presentazione della domanda vera e propria.
 
 

Requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione anticipata con il sistema delle “Quote” per i lavoratori dipendenti

 

TAB. 1  (Nuove tabelle valide per i lavoratori che maturano i requisiti dal 1.1.2012 al 31.12.2012)

 
 
 

Requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione anticipata con il sistema delle “Quote” nelle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti)

Situazioni miste nelle quali il requisito minimo di contribuzione si perfeziona con contribuzione da lavoro dipendente e autonomo