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Pensione privilegiata

Nel comparto pubblico è prevista la concessione della pensione diretta o indiretta privilegiata; spetta - a prescindere dall’età e dall’anzianità contributiva (basta un solo giorno) – quando:
· il dipendente sia divenuto inabile permanentemente per ferite o lesioni traumatiche riportate durante il servizio, o per malattie derivanti da contagio dovuto esclusivamente a causa di servizio, ovvero per malattie professionali derivanti dalle funzioni inerenti al proprio impiego e in conseguenza di ciò sia avvenuta la cessazione;
· la pensione privilegiata spetta anche quando nell’evento che ha causato la inabilità si evidenzino gli estremi della concausa di servizio, purché necessaria e preponderante;
· l’inabilità sia avvenuta senza colpa o dolo del dipendente.

Va inoltrata dall’interessato o dagli eredi, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, direttamente alla D.P. Inpdap competente per territorio entro il termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione a prescindere dal motivo della risoluzione del rapporto di lavoro (escluso il caso di cessazione per limiti di età o per pensione di inabilità).

La pensione privilegiata decorre:
· dal 1° giorno successivo alla presentazione dell’istanza se la stessa è stata inoltrata entro 2 anni dalla cessazione, ovvero dal decesso;
· dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza se questa è inoltrata a partire dal 3° anno dalla data di cessazione dal servizio.