UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Pensione di anzianitą fino al 31/12/2011

Spetta prima del compimento dell’età pensionabile ed è legata al raggiungimento di una determinata età e anzianità contributiva.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi sono 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.

A partire dal 1° luglio 2009 si applica il cosiddetto sistema delle quote che prevede comunque il raggiungimento di un’età anagrafica minima diversificata di un anno nel caso di lavoratori dipendenti o autonomi. Fino al 31.12.2010 la quota prevista per i lavoratori autonomi è 96 e l’età anagrafica minima è di 60 anni (ad esempio, quota 96 potrà essere raggiunta con 61 anni di età e 35 anni di contributi oppure con 60 anni di età e 36 anni di contributi).

In alternativa è possibile andare in pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.

Solo per le donne è previsto l’accesso alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici autonome, a condizione che optino per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. regime sperimentale donne).

 

ANNO

REQUISITI

dal 1/1/08 al 30/6/09

59+ 35

dal 1/7/09 al 31/12/010

60 + 36 (quota 96)

61 + 35 (quota 96)

2011 - 2012

61 + 36 (quota 97)

62 + 35 (quota 97)

2013 - 2014

62 e 3 mesi + 36 (quota 98,3) 

63 e 3 mesi + 35 (quota 98,3)

 

Ai lavoratori autonomi che matureranno, a far data dal 1° gennaio 2011, i previsti requisiti per accedere alla pensione di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema della quote), si applicheranno le nuove finestre c.d. a “scorrimento” con il differimento dell’accesso a pensione di 18 mesi dal momento del perfezionamento dei previsti requisiti. Il nuovo regime delle decorrenze si applica anche  alle donne che optino per l’accesso a pensione tramite il sopra richiamato “regime sperimentale donne”.

Continueranno invece ad applicarsi le vecchie decorrenze nei confronti di coloro che perfezionano i predetti requisiti entro il 31/12/2010, ancorché a tale data non si siano ancora aperte le finestre d’uscita previste dalla previgente disciplina.
Finestre d’uscita per i lavoratori autonomi che a far data dal 1°gennaio 2011 maturano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità: la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Finestre d’uscita per i lavoratori autonomi che perfezionano requisiti d’accesso alla pensione di anzianità entro il 31/12/2010:

 

Finestre di accesso per anzianità assicurativa inferiore a 40 anni

REQUISITI ENTRO

DECORRENZA

1° semestre

1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti

2° semestre

1° gennaio del secondo anno successivo alla maturazione dei requisiti

 

Finestre di accesso per anzianità assicurativa con almeno 40 anni
REQUISITO CONTRIBUTIVO ENTRO DECORRENZA
1° trimestre 1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre   1° gennaio dell’anno successivo
3° trimestre 1° aprile dell’anno successivo 
4° trimestre  1° luglio dell’anno successivo