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Pensione in totalizzazione

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Che cos’è
I lavoratori che nel corso della propria vita lavorativa hanno svolto attività diverse e hanno contributi versati in più gestioni previdenziali possono cumulare tutti i periodi assicurativi, non coincidenti, posseduti presso le differenti forme pensionistiche, al fine del conseguimento di un’unica pensione. La totalizzazione è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è a titolo oneroso.

Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà di totalizzazione gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, comprese le Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti e gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi e al Fondo Clero. Pertanto, la totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti (privati e pubblici), autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, ecc.).

Prestazioni pensionistiche
Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione sono:
pensione di vecchiaia
pensione di anzianità
pensione di inabilità;
pensione indiretta ai superstiti.

 

Requisiti di accesso
Pensione di vecchiaia in totalizzazione:
raggiungimento dei 65 anni di età sia per gli uomini sia per le donne;
anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
sussistenza degli ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio, la cessazione dell’attività di lavoro dipendente).
Pensione di anzianità in totalizzazione:
anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dalla età anagrafica;
sussistenza degli ulteriori requisiti diversi da quelli di età ed anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione (ad esempio, la cessazione dell’attività di lavoro dipendente o la cancellazione da albi o elenchi professionali).

A partire dal 2013, anche sulle pensioni in regime di totalizzazione, si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall'Istat.


Pensione di inabilità e Pensione ai superstiti in totalizzazione: requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica presso la quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante o nella quale il dante causa risultava iscritto al momento del decesso.

Condizioni per l’esercizio
Il lavoratore non deve risultare titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso ciascuna delle gestioni che partecipano alla totalizzazione;
Per il perfezionamento dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità in totalizzazione (rispettivamente 20 o 40 anni di contribuzione) vengano cumulati periodi assicurativi non coincidenti indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.

 

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