UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Assegno ordinario di invaliditā

Spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa.

Ha validità triennale; può essere confermato due volte per ulteriori 3 anni e diventa definitivo con il terzo riconoscimento.

L’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti necessari, si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la nuova pensione di vecchiaia.

Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie l'importo dell'assegno viene in ogni caso ridotto in base alle seguenti percentuali:

Percentuale di riduzione Limite di reddito per l'anno 2019
25% oltre € 26.675,53 fino a € 33.345,65
50% oltre € 33.345,65

 

Percentuale di riduzione Limite di reddito per l'anno 2018
25% oltre € 26.385,85 fino a € 32.982,30
50% oltre € 32.982,30

In aggiunta a questa riduzione operano le norme di cumulo previste per i pensionati che svolgono attività lavorativa. In caso di lavoro dipendente il datore di lavoro trattiene per conto dell'Inps il 50% della parte eccedente il trattamento minimo che per l'anno 2019 è pari a € 513,01 mensili. In caso di lavoro autonomo la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Nota bene: il divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano non si applica nel caso in cui l'assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione.