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Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto. L.Bilancio 2021

25/01/2021

 

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha introdotto novità sostanziali in merito al Fondo nazionale Vittime Amianto, confermando e rendendo strutturali alcune prestazioni erogate dal Fondo.

La Legge n. 178/2020 (comma 356) ha previsto che l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2021, riconosca alle vittime amianto una prestazione aggiuntiva, nella misura pari al 15% della rendita, unitamente al rateo mensile della rendita INAIL. Questa prestazione è cumulabile ad altre ed esente da Irpef.

 

La norma porta la prestazione aggiuntiva INAIL al valore fisso del 15% della rendita. Un valore che, finora, è sempre stato di entità variabile (nel 2020 l’importo era pari al 20%) poiché soggetto ai fondi di bilancio dello Stato.

 

La Legge di stabilità ha, inoltre, previsto al comma 357, a decorrere dal 2021, il riconoscimento di un’indennità una tantum di 10mila euro ai lavoratori affetti da mesotelioma contratto per la lavorazione dell’amianto, per cause ambientali o per esposizione familiare.
La prestazione è corrisposta dall’INAIL e la domanda può essere presentata dal lavoratore entro 3 anni (e non più 6 mesi) dalla data dell’accertamento (diagnosi) della malattia, anche nel caso che a richiedere la prestazione siano gli eredi.


Il Patronato ITAL è a disposizione dei lavoratori interessati per presentare le richieste delle prestazioni economiche all’INAIL.