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Congedo di paternità: proroga e ampliamento a dieci giorni nel 2021

16/03/2021

 

La Legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga del congedo obbligatorio e facoltativo, rivolto ai padri lavoratori dipendenti, per le nascite o l’ingresso in famiglia dei minori avvenuti nel corso di quest’anno. Ha esteso, inoltre, la durata del congedo obbligatorio, da 7 a 10 giorni, e ampliato la tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.

 

Alla luce delle nuove disposizioni, l’INPS con la Circolare n. 42 ha fornito lo scorso 11 marzo le istruzioni operative per fruire del congedo di paternità per l’anno 2021.

 

Quest’anno i neopapà potranno contare su dieci giorni di astensione obbligatoria dal lavoro, tre giorni in più rispetto allo scorso anno, da utilizzare, anche in forma non continuativa, entro cinque mesi dalla nascita del proprio figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione internazionale) del minore adottato. Si ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

 

Resta, altresì, confermata la possibilità per il padre di godere di un ulteriore giorno di congedo, facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante (congedo di maternità). In merito al computo dei giorni relativi al congedo facoltativo, l’Istituto precisa nella circolare che devono essere indennizzate solamente le giornate lavorative.

 

La recente circolare INPS n. 42 ha, inoltre, fornito importanti indicazioni sulla fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, anche in caso di morte perinatale del figlio. In questo caso, l’Istituto precisa che il congedo spetta anche nel caso di: 1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione; 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).