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Assegno temporaneo: requisiti, importi e presentazione delle domande

23/06/2021

 

 

Dal 1° luglio sarà possibile inviare all’INPS le domande di Assegno temporaneo per i figli minori. Pubblicato il messaggio INPS con le istruzioni operative.

 

L’assegno temporaneo per i figli minori, la misura “ponte” introdotta dal Dl n. 79/2021 e valida dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 in attesa dell’assegno unico e universale, verrà erogato dall’INPS alle famiglie che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottivi e in affido preadottivo.

 

Con il messaggio n. 2371 di ieri, 22 giugno 2021, l’INPS spiega quali sono i requisiti per accedere alla nuova misura, gli importi e la compatibilità con le altre prestazioni.

 

Per richiedere il contributo economico le famiglie devono possedere un ISEE in corso di validità e rispettare specifici requisiti di accesso alla prestazione: di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché relativi alla condizione economica familiare (leggi anche: news Ital).

 

L’importo dell’assegno temporaneo varia a seconda della composizione del nucleo familiare e prevede:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7mila euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia minima di ISEE pari a 50mila euro, oltre la quale la misura non spetta.

 

Gli importi aumentano di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

 

Questa nuova misura “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con altre prestazioni economiche per i figli a carico erogate dalle Regioni. Inoltre, l’assegno temporaneo è compatibile con:

 

  • l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo di sostegno alla natalità;
  • le detrazioni fiscali art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986;
  • gli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).


Dal prossimo 1° luglio saranno disponibili le procedure telematiche per presentare le domande all’INPS. Chi presenterà la richiesta entro il 30 settembre 2021 riceverà le mensilità arretrate a partire dal 1° luglio 2021. Diversamente, per le richieste successive al 30 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’Assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda.

 

 

Il Patronato ITAL fornisce assistenza per la presentazione on line delle domande all’INPS.