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Indennità COVID-19 estesa ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali

28/08/2020

 

 

Il decreto Interministeriale n. 12 del 13 luglio scorso, ha introdotto l’indennità COVID – 19 anche per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro.

 

L’indennità prevista è pari a 600 euro e riguarda le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

 

 

I requisiti necessari (da far valere cumulativamente) per accedere al beneficio sono:

 

  • la titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • la titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • l’assenza di titolarità al 14 luglio 2020 di trattamento pensionistico diretto ovvero di un rapporto di lavoro dipendente.

 

 

L’INPS, con la circolare n. 94 del 14 agosto scorso, ha fornito le prime indicazioni operative sulla nuova indennità e sulle procedure per la presentazione telematica delle domande.

 

 

Il Patronato Ital fornisce assistenza ai lavoratori per l’inoltro telematico delle domande all’INPS.
 

 

 

(Foto © Michael Nivelet stock.adobe.com)