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INPS: visite mediche di controllo domiciliare

06/10/2020

 

 

Con questa notizia riportiamo quella che secondo “la regola normale” è la normativa riguardo le visite mediche di controllo e la comunicazione dell’indirizzo di reperibilità rispetto a quello precedentemente indicato. Riguarda tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico.


Lo comunica l’INPS con la circolare n.106 (del 23 settembre 2020), precisando che è stato rilasciato, sul portale dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione di tali eventuali eventi, che garantisce una maggiore immediatezza dell’informazione, consentendo all’Istituto un’efficienza del flusso gestionale.

Potrà pertanto disporre dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti delle Strutture territoriali, dando all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica domiciliare.


Se non si effettua la visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo, il lavoratore perde il diritto all’indennità economica correlata alla tutela previdenziale della malattia.

Il medico curante non può ricollegarsi al certificato medico di prognosi, variando l’indirizzo, per riformulare la prognosi espressa, riducendola, come previsto da decreti ministeriali, comunicando tempestivamente l’indirizzo esatto, per garantire il regolare svolgimento della visita medica di controllo.


Per i lavoratori pubblici, afferenti al c.d. “Polo unico”, invece, la normativa vigente prevede che il lavoratore invii preventivamente alla sua amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi, la quale deve fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle visite mediche datoriali e d’ufficio.