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Pensione di inabilitą: Sentenza Corte Costituzionale. Presentazione delle domande

28/09/2020

 

Si ricorda che la Corte Costituzionale (sent n.152 del 23 giugno 2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.


L’INPS, con la circolare n. 107 (del 23 settembre 2020) precisa che tale requisito anagrafico di sessanta anni è discriminatorio, in quanto colui che è totalmente invalido, non ha diritto a una minore tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.


Pertanto, il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

 

Nella Circolare INPS sono riportati i limiti di reddito IRPEF del beneficiario coniugato o meno.


Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza di tutti i requisiti.


Si precisa, infine, che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.


A coloro che presentano la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.