UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Malattia. Indicazioni della Funzione Pubblica e dell'Inps

06/10/2011


Il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare n. 10/11 illustra e chiarisce le novità in merito alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, introdotte dal decreto legge n. 98/11 convertito in legge n. 111/2011. Viene rimessa alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione dei casi nei quali richiedere il controllo, tenuto conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita. La visita fiscale è in ogni caso richiesta sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il dipendente dovrà comunque preventivamente comunicare l’assenza durante le fasce di reperibilità all’amministrazione di appartenenza, per l’effettuazione di visite mediche o per altri giustificati motivi.
Inoltre nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, “anche privati”, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Riguardo le modalità di certificazione di queste assenze, il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare n. 10/11, precisa che questa disposizione introduce un regime speciale rispetto a quanto già contenuto nella norma prevedendo la giustificabilità dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, ecc. anche con certificazione rilasciata da medico o da struttura privata. Procedura non prevista prima.
Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni, e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, il lavoratore deve produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del S.s.n. o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da un medico o struttura privati. Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al S.s.n. o con esso convenzionato.
In tal senso, riguardo la certificazione medica da produrre nelle ipotesi sopra indicate, si è pronunciato anche l’Inps, con la recente circolare n. 117/11, per i lavoratori del settore privato.