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Inail. Assegno di incollocabilità per il 2011

018/09/2011


Il Ministero del lavoro ha reso noto il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2011, nella misura di euro 239,16.

Il decreto approva la delibera del Presidente dell’Inail n. 100/11 recante la rideterminazione dell’importo dell’assegno, vista la variazione dell’indice dei prezzi al consumo, tra il 2009 ed il 2010 pari a 1,55%.

Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità viene corrisposto dall'Inail agli invalidi del lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

 impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo;

 grado di inabilità non inferiore al 34%, secondo le tabelle del T.U. 1124/65, per gli eventi denunciati prima del gennaio 2007;
 menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20%, secondo le tabelle del D.Lgs. n. 38/2000, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata, dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).

L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta e non è soggetto a tassazione Irpef. L’Inail provvederà, come di consueto, alle operazioni di riliquidazione.